Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43668/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione nella parte in cui si ritengono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione a delinquere in quanto l'indagato ha disconosciuto la paternità delle firme presenti sulle autentiche dei passaggi di proprietà delle vetture, ha depositato documentazione da cui risulta che lo stesso svolge attività lavorativa presso altri soggetti tanto che, in sede di perquisizione, risultato non possedere nemmeno una copia delle chiavi dell'agenzia stessa.

Risulterebbe inoltre del tutto incoerente con le modalità esecutive dei reati fine, avvenute nell'arco di pochi minuti, l'affermazione della stabilità del vincolo e della sussistenza del dolo di partecipazione al sodalizio criminoso.

2.2. Valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi presi in considerazione come sopra richiamati.

2.3. Vizio di motivazione nella parte in cui si attribuiscono i reati fine a titolo di dolo eventuale e si riconosce la sussistenza del vincolo associativo non potendosi ritenere riscontrata alcuna volontà di collaborare nell'illecito e non essendo compatibile la contestata fattispecie associativa con alcun profilo di dolo eventuale.

2.4. Vizio di motivazione nella parte in cui si contesta il reato di riciclaggio a fronte di una mera condotta di trasferimento del bene.

Non vi sarebbe infatti prova della sussistenza di elementi da cui l'indagato avrebbe potuto comprendere che la propria attività poteva essere finalizzata ed utilizzata per rendere difficoltosa la provenienza dei beni del cui carattere illecito l'indagato nulla poteva sapere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e in parte aspecifico. 2.

Quanto alle doglianze in punto delitti scopo, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha specificamente valutato il disconoscimento della firma da parte dell'indagato e la stessa documentazione depositata da cui risultava lo svolgimento di attualità lavorativa altrove.

Al proposito, il ricorrente nemmeno si confronta con le valutazioni presenti nell'ordinanza genetica che evidenziavano una piena similitudine delle firme apposte negli atti contestati rispetto alle firme certamente appartenenti all'imputato.

Corretta risulta la valutazione presente nel provvedimento impugnato per —risulta a tutt'oggi inspiegato l'utilizzo delle credenziali rilasciate personalmente all'indagato da parte dell'Aci.

A ciò si aggiunge il fatto che a presentare e sottoscrivere le richieste di trasferimento risultava essere soggetto ben conosciuto all'indagato che si presentava sotto false generalità con documenti falsi.

Tali elementi permettono di desumere anche la piena rappresentazione della illiceità dell'intera vicenda, del carattere dissimulatorio del passaggio di proprietà trascritto, della mancanza di titolo giustificativo della disponibilità del bene da parte dell'apparente avente causa.

3. Quanto alla contestata fattispecie associativa, i provvedimenti impugnati hanno valorizzato in particolar modo lo stabile vincolo di conoscenza con i soggetti partecipanti alla compagine associativa, il ruolo che l'agenzia dell'indagato svolgeva all'interno di tale attività, la conseguente stabilità dell'organizzazione predisposta e dei vincoli ad essa collegati.

3.1. Ulteriormente corretta è la svalutazione della affermazione per cui l'indagato risulterebbe ormai estraneo alla agenzia presso cui le attività dissimulatorie risultano essere state svolte in conseguenza della presenza di un corrispettivo che l'ARRICHIELLO stesso riceve per mantenere la carica presso l'agenzia medesima.

Si tratta di motivazione logica, legittima, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione nella parte in cui si ritengono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione a delinquere in quanto l'indagato ha disconosciuto la paternità delle firme presenti sulle autentiche dei passaggi di proprietà delle vetture, ha depositato documentazione da cui risulta che lo stesso svolge attività lavorativa presso altri soggetti tanto che, in sede di perquisizione, risultato non possedere nemmeno una copia delle chiavi dell'agenzia stessa. Risulterebbe inoltre del tutto incoerente con le modalità esecutive dei reati fine, avvenute nell'arco di pochi minuti, l'affermazione della stabilità del vincolo e della sussistenza del dolo di partecipazione al sodalizio criminoso. 2.2. Valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi presi in considerazione come sopra richiamati. 2.3. Vizio di motivazione nella parte in cui si attribuiscono i reati fine a titolo di dolo eventuale e si riconosce la sussistenza del vincolo associativo non potendosi ritenere riscontrata alcuna volontà di collaborare nell'illecito e non essendo compatibile la contestata fattispecie associativa con alcun profilo di dolo eventuale. 2.4. Vizio di motivazione nella parte in cui si contesta il reato di riciclaggio a fronte di una mera condotta di trasferimento del bene. Non vi sarebbe infatti prova della sussistenza di elementi da cui l'indagato avrebbe potuto comprendere che la propria attività poteva essere finalizzata ed utilizzata per rendere difficoltosa la provenienza dei beni del cui carattere illecito l'indagato nulla poteva sapere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e in parte aspecifico. 2. Quanto alle doglianze in punto delitti scopo, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha specificamente valutato il disconoscimento della firma da parte dell'indagato e la stessa documentazione depositata da cui risultava lo svolgimento di attualità lavorativa altrove. Al proposito, il ricorrente nemmeno si confronta con le valutazioni presenti nell'ordinanza genetica che evidenziavano una piena similitudine delle firme apposte negli atti contestati rispetto alle firme certamente appartenenti all'imputato. Corretta risulta la valutazione presente nel provvedimento impugnato per —risulta a tutt'oggi inspiegato l'utilizzo delle credenziali rilasciate personalmente all'indagato da parte dell'Aci. A ciò si aggiunge il fatto che a presentare e sottoscrivere le richieste di trasferimento risultava essere soggetto ben conosciuto all'indagato che si presentava sotto false generalità con documenti falsi. Tali elementi permettono di desumere anche la piena rappresentazione della illiceità dell'intera vicenda, del carattere dissimulatorio del passaggio di proprietà trascritto, della mancanza di titolo giustificativo della disponibilità del bene da parte dell'apparente avente causa. 3. Quanto alla contestata fattispecie associativa, i provvedimenti impugnati hanno valorizzato in particolar modo lo stabile vincolo di conoscenza con i soggetti partecipanti alla compagine associativa, il ruolo che l'agenzia dell'indagato svolgeva all'interno di tale attività, la conseguente stabilità dell'organizzazione predisposta e dei vincoli ad essa collegati. 3.1. Ulteriormente corretta è la svalutazione della affermazione per cui l'indagato risulterebbe ormai estraneo alla agenzia presso cui le attività dissimulatorie risultano essere state svolte in conseguenza della presenza di un corrispettivo che l'ARRICHIELLO stesso riceve per mantenere la carica presso l'agenzia medesima. Si tratta di motivazione logica, legittima, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 settem
Sentenza Cassazione n. 43668/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris