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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 16728/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7379/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 7713/16/21depositata il 09 /09/ 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 7713/16/21 del 09/09/2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 662/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva, a sua volta , accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dei cd. studi di settore.

1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che il raffronto tra le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore (per i quali era stato utilizzato il modello più favorevole al contribuente, che teneva conto dell’area svantaggiata in cui insisteva l’esercizio commerciale) e gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio inducevano a reputare verosimile che l’impresa verificata rendesse più di quanto dichiarato.

2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE si costituiva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che la memoria depositata dal ricorrente solo in data 16/11/2023 è tardiva rispetto al termine previsto dalla legge, sicché la stessa va dichiarata inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di appello esaminato i rilievi del ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La CTR ha esaminato tutti i fatti di cui il ricorrente deduce l’omesso esame e ha fornito la sua valutazione delle prove raccolte.

Trattasi di accertamento di fatto legittimo, logico e coerente, al quale il ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).

2.3. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).

3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR considerato che la continuazione di un’attività antieconomica era conseguenza della volontà del ricorrente di consentire alla propria moglie di raggiungere l’etàpensionabile.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni in materia di accertamento ma, in realtà, intende contestare, ancora una volta, l’accertamento in fatto del giudice di merito, proponendo una diversa interpretazione del materiale probatorioacquisito.

3.3. Invero, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, il contribuente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 267.140,00.

4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7379/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 7713/16/21depositata il 09 /09/ 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7713/16/21 del 09/09/2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 662/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva, a sua volta , accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dei cd. studi di settore. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che il raffronto tra le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore (per i quali era stato utilizzato il modello più favorevole al contribuente, che teneva conto dell’area svantaggiata in cui insisteva l’esercizio commerciale) e gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio inducevano a reputare verosimile che l’impresa verificata rendesse più di quanto dichiarato. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE si costituiva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la memoria depositata dal ricorrente solo in data 16/11/2023 è tardiva rispetto al termine previsto dalla legge, sicché la stessa va dichiarata inammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di appello esaminato i rilievi del ricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La CTR ha esaminato tutti i fatti di cui il ricorrente deduce l’omesso esame e ha fornito la sua valutazione delle prove raccolte. Trattasi di accertamento di fatto legittimo, logico e coerente, al quale il ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 2.3. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR considerato che la continuazione di un’attività antieconomica era conseguenza della volontà del ricorrente di consentire alla propria moglie di raggiungere l’etàpensionabile. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni in materia di accertamento ma, in realtà, intende contestare, ancora una volta, l’accertamento in fatto del giudice di merito, proponendo una diversa interpretazione del materiale probatorioacquisito. 3.3. Invero, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, il contribuente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 267.140,00. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d