CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 10397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe del 16/10/2025 con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 486/2022 reg. esec.) ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima relative a reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 e il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990; Considerato che il ricorso - cui ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva in data 2 marzo 2026 - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, sulla base di una valutazione temporale e soggettiva - nella specie ritenendo che l'episodio del 2012 non sia riconducibile al medesimo disegno criminoso in quanto anteriore all'inizio della partecipazione del ricorrente alla cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri" del maggio 2014 - ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 2, ultimo cpv.), facendo altresì riferimento alle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel processo definito con la sentenza sub 3 (da cui emerge che il ricorrente era soggetto da sempre dedito allo smercio di sostanze stupefacenti e che, tuttavia, prima di entrare a far parte della suddetta cosca, aveva operato per conto di tale [OSCURATO:PERSONA]: pag. 2) dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previannente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la ì?/ tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che quella compiuta dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza costituisce una valutazione immune da vizi logico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01); Considerato che col secondo motivo di ricorso in cui si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione allo stesso parametro, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), essendo in ogni caso inibita alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, anche agli effetti ' esecutivi, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01); Considerato che, pertanto, i due motivi di ricorso, aspecifici, fattuali e meramente rivalutativi non sono ammissibili, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore