CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 1961
Cassazione n. 33665/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05341Z4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1961avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AssuntaCOCOMELLO che ha concluso chiedendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], inqualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] (delega dichiarata oralmente all'odierna udienza), in difesadi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di MAGLIULONicola, che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa diLANZA [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 10 marzo 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono statiriconosciuti responsabili del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosadi camorra, in particolare a favore del “clan dei casalesi” all’epoca guidato daAntonio [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 416-bis cod. pen. – Capo A), venendo condannati, conle circostanze attenuanti generiche (per [OSCURATO:PERSONA] equivalenti alla circostanzaaggravante dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.), rispettivamente allapena di otto anni e quattro mesi di reclusione e di otto anni di reclusione.1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità degli imputati per il concorso esterno nella citataassociazione mafiosa, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratoridi giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle altredichiarazioni testimoniali, delle investigazioni di polizia giudiziaria e dellecaptazioni delle conversazioni intercorse, anche tra gli imputati, che hanno fattoemergere come gli imputati abbiano volontariamente e stabilmente costituitoun’interfaccia tra l’amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il “clan deicasalesi”: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imprenditore e intermediario di affari, agendo per ilclan, rappresentato soprattutto dall’associato [OSCURATO:PERSONA], ma interloquendoanche con i vertici e gli altri associati di spicco; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pubblicoufficiale in quanto tecnico comunale del settore urbanistica ed edilizia, agendonell’amministrazione, anche quando guidata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] eletto [OSCURATO:PERSONA];costituivano per l’organizzazione criminale uno stabile e consolidato canale diaccesso alle utilità economiche e di controllo del territorio per il conseguimento eil controllo di appalti, incarichi, pagamenti e altre operazioni, anche immobiliari especulative, d’interesse del clan, da conseguire tramite l’infedele esercizio deicompiti pubblici.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettividifensori, che chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato su quattromotivi.3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 125 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e il vizio dellamotivazione, anche per travisamento, sulla responsabilità, poiché le conclusionialle quali perviene la sentenza sono non complete, incongrue e illogiche.L'individuazione del ruolo di mediatore, che sarebbe stato svolto da BenitoLANZA fra [OSCURATO:PERSONA] e l'amministrazione comunale, non trova fondamentonegli elementi di prova, con particolare riferimento a quanto dichiarato daAntonio [OSCURATO:PERSONA].Per quello che riguarda, in particolare, l'operazione dei terreni della Curia, lasentenza di secondo grado trae erroneamente la deduzione che il disappunto diIovine, alla scoperta dell'esistenza dell’operazione immobiliare relativa ai terrenidella Curia, derivi da un suo diretto controllo delle operazioni, mentre risultapacificamente che l'operazione era stata già avviata da altri e che [OSCURATO:PERSONA] si servìdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] unicamente per portare l'avvertimento mafioso agli imprenditoriche si interessavano dell'affare, così da tentare di intromettersi.L'operazione economica relativa ai terreni della Curia è una speculazionegestita, tra gli altri, anche da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], al di fuori degliinteressi del “clan dei casalesi”, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ne venne messo al corrente solosuccessivamente, sicché nessuna azione di intermediazione può essere attribuitaal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che non era, perciò, vicino al clan mafioso, ma operavaunicamente per propri interessi personali.I giudici di secondo grado hanno effettuato una valutazione selettiva e contravisamento delle dichiarazioni dei collaboratori: [OSCURATO:PERSONA] (capo clan, poidivenuto collaboratore) ha negato di avere conferito incarichi al ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'autonomia dell'iniziativa economica assunta daaltri imprenditori; [OSCURATO:PERSONA] indica un diverso soggetto come potenzialeacquirente degli immobili; [OSCURATO:PERSONA] esclude ogni funzione di raccordo daparte di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (associato, poi divenuto collaboratore) escludel'inserimento stabile del ricorrente nel clan; [OSCURATO:PERSONA] qualifica le iniziativeeconomiche come autonome e personali; [OSCURATO:PERSONA] non attribuisce alcun ruoloal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] (elemento di spicco dell’associazione, poidivenuto collaboratore), che ha affermato che l'operazione relativa ai terrenidella Curia sarebbe stata portata avanti con risorse del capo clan [OSCURATO:PERSONA] il mezzo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è smentito direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e daBruno [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per quello che riguarda la vicenda del credito vantato da PaoloCaterino nei confronti dell'amministrazione comunale, il ruolo di intermediario delricorrente è stato erroneamente affermato perché: il credito era legittimo, liquidoed esigibile; [OSCURATO:PERSONA] non spende il nome di [OSCURATO:PERSONA] per sollecitare i pagamenti;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a sollecitare il pagamento di un credito legittimo;manca il dolo specifico di avere operato a favore della associazione; la parenteladi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a trasformare una richiesta lecita in untra il ricorrente e gli altri protagonisti della vicenda.La disposta assoluzione, fin dal giudizio di primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] LANZAdalle estorsioni ai danni di Gallo e Santonicola, nelle quali egli intervenneunicamente come mediatore verso il clan su richiesta delle persone offese,dimostra che il ricorrente non ha svolto alcun ruolo illecito anche nelle vicendedei terreni della Curia e del pagamento del credito di [OSCURATO:PERSONA].3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 125 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis, quarto comma, cod. pen., e ilvizio della motivazione sulla circostanza aggravante dell’associazione armata.Manca una risposta al motivo di appello che deduceva l’insussistenzadell’aggravante.La sentenza è illogica quando riconosce la circostanza aggravante perLANZA, mentre la esclude per [OSCURATO:PERSONA].Del resto, la circostanza non era descritta, né emerge negli episodi contestatia [OSCURATO:PERSONA].3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli125 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis, 42 e 43 cod. pen., e il vizio dellamotivazione sull’elemento psicologico.In nessuno dei comportamenti valorizzati dal giudice di appello emergel'elemento psicologico richiesto per la configurazione del concorso.3.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 125, 192 e 546 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sultrattamento sanzionatorio.Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, il contegnoprocessuale dell'imputato è stato assolutamente collaborativo tanto che, fin dalprimo interrogatorio, ha reso piena confessione sui fatti che gli venivanoaddebitati; per tale contegno fu immediatamente scarcerato in ragionedell’assenza delle esigenze cautelari; il ricorrente non ha precedenti penali nécarichi pendenti: di ciò il giudice di appello non tiene conto.Il giudice di primo grado aveva qualificato l'elemento soggettivo alla streguadel dolo eventuale e per tale ragione aveva applicato le circostanze attenuantigeneriche; la pena non appare proporzionata al ruolo del ricorrente.La pena è prossima al massimo, piuttosto che al minimo, sicché appareimmotivatamente elevata.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv.[OSCURATO:PERSONA], è articolato su tre motivi (numerati: uno, due e quattro) .4.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 125, 192, 238-bis, 597 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e il viziodella motivazione, per omessa e inadeguata risposta ai motivi di appello relativialla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori; tale convergenza è fondatasu atti inutilizzabili e sui riferimenti al commento, del tutto inutilizzabile, operatodalla polizia giudiziaria nell'ambito dell'informativa dell'11 marzo 2013concernente all'ascolto delle conversazioni.Inoltre, il giudice di appello ha utilizzato il verbale di interrogatorio diAntonio [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2014, non acquisito al dibattimento, ma che erastato unicamente acquisito per le contestazioni nel corso del giudizio di primogrado.Il presunto riscontro alle suddette dichiarazioni è incentrato sulla informativadell'11 marzo 2013, che però non era stata acquisita per la parte che riguarda icommenti e le valutazioni offerti dalla polizia giudiziaria, l'utilizzo dei quali erastato espressamente escluso dalle parti, e che invece sono stati riportati nellasentenza impugnata mediante la “ricopiatura” della sentenza pronunciata dalGiudice per le indagini preliminari a carico dei coimputati, sentenza acquisitaunicamente come prova del fatto storico della condanna, ma non certo per fartransitare i contenuti probatori e valutativi formulati in detto atto giudiziario.D'altra parte, la sentenza di appello non ha tenuto conto delle dichiarazionirese dal Mar. Perfetto, esaminato in data 12 ottobre 2017 e in data 23 novembre2017, secondo il quale non vi è alcuna conversazione diretta tra MAGLIULONicola e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto lo svincolo stradale.Contrariamente a quanto affermato dai giudici: il 5 maggio 2010 non èavvenuto l'incontro presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno incontrato [OSCURATO:PERSONA], mentre, a bordo dell'auto fuori dall'ufficio postale,si mettono d'accordo su quello che avrebbero dovuto dire a [OSCURATO:PERSONA]; esisteva unresponsabile dell'area lavori pubblici, diverso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; la gara èstata svolta presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta nella quale nonoperava [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla conversazione del 21 maggio 2010,l'operante ha affermato di non poter sapere se [OSCURATO:PERSONA], prima di parlare conCerullo, avesse parlato con [OSCURATO:PERSONA] e che il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] erasoltanto una deduzione dell'investigatore; nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non vi era affatto il riferimento al “tecnico”, mentre la polizia giudiziariaaveva opinato che si facesse riferimento al ricorrente; nelle conversazioni delluglio 2010 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si lamentava che [OSCURATO:PERSONA] non gli diceva la verità;l’operante, in riferimento alla conversazione del 29 luglio 2010, ha ribadito cheLANZA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione, non avevano parlato con [OSCURATO:PERSONA].La sentenza irrevocabile, acquisita al dibattimento, non poteva essereutilizzata per le prove e le valutazioni in essa contenute, mentre i giudicid'appello l'hanno posta a fondamento della decisione.La sentenza impugnata, inoltre, non risponde alle critiche difensive relativeai rapporti, relativi alla questione dei terreni della Curia, tra [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA] dai quali emerge un insanabile contrasto nella ricostruzionedella vicenda.Analogamente, l'atto d'appello aveva sollecitato un’attenta valutazione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferivano inmerito a [OSCURATO:PERSONA] circostanze apprese da terzi, sottolineando inoltre che ilricorrente non aveva mai ricoperto il ruolo di responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] delComune, indicazione che invece emergeva dalle dichiarazioni del collaboratore digiustizia.Del resto, la versione del ricorrente, secondo il quale era impossibile che ilterreno della Curia potesse essere oggetto di mutamento della destinazioneurbanistica, trova riscontro nelle captazioni, sicché deve escludersi in radice lapraticabilità della operazione.[OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla vicenda del pagamento effettuato in favore di PaoloCaterino dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata omette dianalizzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito che la vicenda si erarisolta grazie all'aiuto offerto dal Segretario comunale e dal Tesoriere, senzachiamare mai in causa [OSCURATO:PERSONA] che, nei confronti di questi ultimi, non si eraaffatto attivato.Il giudice di secondo grado ha illogicamente valorizzato le dichiarazioni delcollaboratore Della Corte Francesco, chiaramente portatore di astio nei confrontidel ricorrente, che ha comunque riferito in termini generici del presuntointeressamento di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla questione dello svincolo stradale, la sentenza è illogicamentemotivata perché [OSCURATO:PERSONA], socio nell'ambito dell’associazione temporanea diimprese (ATI) con [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di presentargliMAGLIULO solo nel caso nel quale egli si fosse aggiudicato la gara di appalto,sicché, non essendo intervenuto tale atto di aggiudicazione, il ricorrente non èstato coinvolto.D'altra parte, [OSCURATO:PERSONA] non è attendibile perché ha persino negato,contrariamente alla documentazione acquisita, di avere partecipato alla suddettagara di appalto per lo svincolo stradale.Inoltre, la sentenza impugnata, utilizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] invece il primo giudice aveva accantonato, così dimostrando di essersilimitata a “ricopiare” la sentenza del Giudice per le indagini preliminari resa neldiverso procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato a carico deicoimputati.4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge in riferimento agliarticoli 125, 597 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e il vizio dellamotivazione con riguardo agli elementi oggettivo e soggettivo del reato.Non è stata, infatti, indicata la specifica condotta che sarebbe stata attuatadal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore del clan, poiché i giudici di merito si sonolimitati a indicare un generico “ausilio” consistente nell'offrire alla consorteriamafiosa un'immediata e facile via di accesso all’amministrazione comunale.Non è stato, inoltre, analizzato il tema del doppio coefficiente psicologicorichiesto per la punibilità del concorrente esterno.Non è stato descritto alcun concreto contributo consapevole e volontario chesarebbe stato offerto da [OSCURATO:PERSONA], né è stata indicata l’effettiva rilevanzacausale di questo per la conservazione e il rafforzamento del sodalizio.Il riferimento alle “informazioni” utili riguardanti gli appalti, lungi dalcostituire una condotta da valutare ai fini del concorso esterno, ha un contenutodel tutto generico.Con riferimento alla vicenda dei terreni della Curia, impresa nella qualeMAGLIULO non aveva investito alcuna somma e per la quale [OSCURATO:PERSONA] nonaveva avuto alcuna notizia dal ricorrente, appare evidente come, anche solosotto il profilo della “informazione”, la sentenza commetta un grave errore divalutazione, ricostruendo in modo illogico i fatti: il clan non aveva notiziadell’iniziativa e di certo [OSCURATO:PERSONA] non ha “passato” nessuna informazione.La sentenza impugnata, piuttosto che indicare il contributo fornito daMAGLIULO al sodalizio camorristico, si limita a evidenziare che l’imputato sapevadi non poter contrastare gli interessi del clan, ammettendo pure che il progettonon era andato a buon fine perché i vertici del sodalizio non si erano messid'accordo sul prezzo, senza neppure spiegare quale tipo di contributo sarebbestato offerto dal ricorrente nella sua qualità di tecnico del Comune.Del resto, [OSCURATO:PERSONA], appena appreso degli interessi del clan, haabbandonato l'operazione.La sentenza impugnata ha affermato, facendo riferimento a precedentigiurisprudenziali ampiamente superati, che è sufficiente che il sodalizio sappia dipoter contare sul ricorrente, senza dimostrare l’effettivo contributo causale allaconservazione e al rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione edel progetto criminoso di questa.Neppure viene descritta la consapevolezza da parte dell'organizzazione dipoter contare su un sicuro apporto di un soggetto estraneo qualificato.4.3. Il terzo (numerato quarto) motivo denuncia la violazione di legge dilegge, in riferimento agli articoli 133, 132 e 62-bis cod. pen., e il vizio dellamotivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.La motivazione che ha condotto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche non si confronta con i motivi di appello ed è del tutto generica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1. Vanno ricordati alcuni autorevoli principi in tema di concorso esternonell’associazione mafiosa:- «In tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) èconfigurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, privadella affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio,fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattereindifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbiaun'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamentodell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto,l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso» (Sez. U,n. 22327 del 30/10/2002 - dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 - 01, ha precisatoche la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto glielementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi allechiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante);- «In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrenteesterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativadell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico,consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettivarilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per laconservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, perquelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore eramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, ancheparziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01, rilevando come la efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituiscaelemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materialeo morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante delcontributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridicoprotetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale siadimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficaciacondizionante della condotta atipica del concorrente).1.2. Sulla base di tali autorevoli pronunce si è sviluppata un’ampiagiurisprudenza che ha preso in esame i vari elementi della fattispecie e leconcrete ipotesi di concorso esterno; si è chiarito che:- «[i]n tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini dellaconfigurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'affectiosocietatis e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevoledell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condottaalla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornireun apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso delsodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come meraaccettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altririsultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamenteprobabile o possibile» (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 - 01; inprecedenza, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465 - 01);- «[a]i fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipomafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipicadel concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso,deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vitadell'organismo stesso» (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 -01);- «[a]i fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipomafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condottatipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione"o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzionedell’attività» (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01);- «[i]l delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato purquando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattereoccasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione edel rafforzamento dell'associazione» (Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 241813 - 01);- «[i]ntegra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso lacondotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativadel sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la coscaun rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sulterritorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenererisorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale suiprofitti percepiti dal concorrente esterno» (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv.282455 – 01, relativa ad un imprenditore del settore delle onoranze funebri che,in cambio della garanzia di operare in regime di sostanziale monopolio, mettevaa disposizione dell'associazione mafiosa la propria attività commerciale,corrispondendo periodicamente alla stessa somme di denaro, così da consentirela pianificazione delle attività di controllo illecito dello specifico segmentoimprenditoriale);- «[i]ntegra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condottadell'extraneus che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse delsodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonchériferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elementocondizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o alrafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nullarilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché siaconsapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere lacircolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere» (Sez. 5,n. 21879 del 14/02/2024, Cardinale, Rv. 286504 - 01, in precedenza, Sez. 2, n.32076 del 28/01/2021, Scola, Rv. 281959 - 01);- «[i]n tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorsoesterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico evolontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacitàoperative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, larealizzazione del programma criminoso» (Sez. 1, n. 27722 del 28/04/2023,Barbera, Rv. 284920 - 01, ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di unavvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico diun esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile dicui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con uncontratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello delcapomafia);- «[i]n tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causaledel contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente neltessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell'interesse di esso,non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguitodall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delleproprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazionirichieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacitàoperative dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv.281841 - 01, ha ritenuto la responsabilità del professionista che, nell'interessedell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati perl'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatoritipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso,individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa diinteresse del gruppo).1.3. Posti i principi sopra ricordati, va detto che la prospettazioneaccusatoria – secondo la quale gli imputati avrebbero costituito e concretamentesvolto una funzione di collegamento stabile tra il clan, le imprese private delsettore edilizio e immobiliare e la pubblica amministrazione, operando, l’uno,quale pubblico ufficiale e fratello del [OSCURATO:PERSONA] come referente nel settore pubblico,l’altro, quale mediatore e imprenditore referente per l’ambiente imprenditorialeed economico, per consentire alla cosca di mantenere, conservare e accrescereil controllo del territorio e le infiltrazioni in detti settori anche per ottenere risorseeconomiche da destinare alle attività del clan – rientra astrattamente nel tipolegale del concorso esterno in associazione mafiosa.La fattispecie, ove accertata nel caso concreto, è caratterizzata dalcontributo arrecato dal pubblico ufficiale e dal mediatore e imprenditore che, noninseriti stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, prestano la propriacompetenze e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi didell'organizzazione, la quale gestisce, direttamente o per il tramite diimprenditori collusi, le iniziative economiche sul territorio di influenza,pretendendo di “entrare nell’affare” ovvero di determinarne o influenzarne ilcorso per accrescere il proprio potere e comunque per acquisire lavori (operepubbliche o private), denari e altre utilità.Le condotte degli imputati saranno quindi esaminate alla luce d’enunciatoparadigma.2. Prima di esaminare in dettaglio i motivi di ricorso, va premesso chel'esistenza e l'operatività del “clan dei casalesi”, all'epoca guidato da AntonioIovine, non è controversa, come pure non sono contestati i contatti intercorsi tragli imputati e numerosi appartenenti, anche di spicco, al sodalizio criminaleaventi per oggetto operazioni immobiliari, atti amministrativi e in genere attivitànell'ambito delle quali era decisivo il ruolo della pubblica amministrazionecomunale.Non è neppure contestato che l'organizzazione criminale fosse stabilmente eautorevolmente innervata nella politica locale tanto che, in considerazione dellaincontroversa capacità di controllo del territorio e delle iniziative economiche, peril “clan dei casalesi” era sostanzialmente indifferente quale fosse il soggettopolitico vincitore delle elezioni amministrative, posto che in ogni caso lo stesso sisarebbe piegato agli interessi del clan e degli imprenditori allo stesso riferibili: lecaptazioni delle cristalline parole di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi associati sono, in proposito,talmente eloquenti da non lasciare dubbi circa l’effettivo predominio del clan sulleamministrazioni locali, tanto che, quale che fosse il risultato elettorale, nel qualeaveva comunque rilievo la posizione assunta dal clan e dai suoi referenti politici,era certo che l’amministrazione avrebbe fatto ciò che il clan riteneva di interesseproprio o dei propri referenti imprenditoriali.Analogamente, non è controverso che nel momento storico nel qualevenivano progettate le operazioni delle quali si discute (svincolo stradale; terrenidella Curia; pagamento di crediti a favore di imprenditori mafiosi), il clan versavain una situazione di difficoltà economica tale per cui l'ausilio di soggetti esterniera necessario per accrescere i proventi di denaro necessari al mantenimento erafforzamento del sodalizio criminale, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] hapalesato a chiare lettere di avere interesse a intervenire in qualunque attivitàeconomica e imprenditoriale per ottenere un guadagno a favore del clan e degliimprenditori allo stesso riferibili, come esemplificativamente accaduto nellavicenda del terreni della Curia, della quale [OSCURATO:PERSONA] apprese da altri, ma nella qualesi insinuò prepotentemente e palesemente per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eMAGLIULO [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite degli associati di sua stretta fiducia (exmultis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).A tale proposito, sono state giudicate illuminanti le dichiarazioni di Schiavoneil quale, sulla vicenda dei terreni della Curia (nella quale aveva un propriointeresse criminale), si era opportunamente relazionato con [OSCURATO:PERSONA], siaper rassicurarlo in ordine al rispetto dei suoi interessi di capo clan, sia percontinuare a gestire l'operazione nell’ambito delle sue competenze criminali.2.1. La sentenza di primo grado, cui ha fatto espresso richiamo quellaimpugnata, ha ampiamente illustrato e commentato, senza ricevere specifichecontestazioni, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], appartenente al sodalizio, sulruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell'operazionespeculativa inerente ai terreni della Curia e sul rilevante valore dimostrativo cheesse hanno ai fini della prova del concorso esterno dei due imputati nel sodaliziomalavitoso: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono indicati come i principaliautori del disegno speculativo (che è descritto lucidamente e nei minimiparticolari); illuminanti sono i rapporti con il clan, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA],cui [OSCURATO:PERSONA] “arriva” per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; la catena di comandoall'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] è descritta da [OSCURATO:PERSONA] in maniera analoga aquanto fatto da [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al ruolo di traitd’union con il boss [OSCURATO:PERSONA] svolto da [OSCURATO:PERSONA], in stretti rapporti con LANZABenito.È molto significativa la circostanza, negletta dai ricorsi, che [OSCURATO:PERSONA] Nicolaaveva il fratello [OSCURATO:PERSONA] che si candidava a [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, era anchepreoccupato di rendere ancora più appetibile la sua candidatura e offrire al clanun programma di rilevanti opere pubbliche sul quale guadagnare: il terreno dellaCuria e lo svincolo stradale rappresentavano un progetto di opere pubblichenell'ambito delle quali il clan, con l’aiuto dei referenti nell’amministrazionenell’impresa privata, poteva ricavare rilevanti proventi.2.2. Non è controverso che la speculazione dei terreni della Curia sia natacome idea di [OSCURATO:PERSONA] e che essa trovava un solo iniziale ostacolo nel coevointeresse mostrato da [OSCURATO:PERSONA]; ma la presenza di [OSCURATO:PERSONA], lungi daldistogliere e impaurire [OSCURATO:PERSONA], diventa un'occasione per ottenere lo scudoprotettivo del clan sull'operazione: lo scudo è cercato e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA],scendendo a patti con [OSCURATO:PERSONA] e, ancor prima, con [OSCURATO:PERSONA],pattuendo di condividere con questi i guadagni che dall'operazione di sperava diacquisire: si tratta di un patto di reciproco interesse e vantaggio, nel quale ambole parti erano ben consapevoli di chi fossero gli interlocutori, i vantaggi e le“pedine” da muovere per conseguire il vantaggio economico che, quanto al clan,avrebbe dovuto essere immesso nei canali criminali.Del resto, che fosse [OSCURATO:PERSONA], in palese conflitto di interesse tra la propriapubblica funzione e quella di “mediatore” di operazioni immobiliari soggetteall’autorizzazione amministrativa da parte del proprio ente, a imbastire talioperazioni, ne ha dato conferma, nel silenzio dei ricorsi, l’associato [OSCURATO:PERSONA],il quale ha riferito dettagliatamente del ruolo e dei compiti attribuiti all’imputato.[OSCURATO:PERSONA] la ha ind icato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la comepermanentemente a disposizione del clan, indipendentemente da quale fosse ilvertice dell’amministrazione comunale. Tali elementi, che il ricorso oblitera,descrivono il ruolo attivo e la reciproca consapevolezza di agire nell’ambito diuna “operazione” di camorra attuata nel territorio controllato dal clan, peraffermarne e accrescerne la forza.I giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere alcuna specifica critica,che [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto coerente con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e daBruno [OSCURATO:PERSONA], ha descritto, dal suo lato di osservazione, come si dovevasviluppare l'operazione dei terreni della Curia e come la stessa fu da lui "ceduta",quanto al controllo diretto delle varie fasi, a [OSCURATO:PERSONA] che la gestì per il tramite diLanza [OSCURATO:PERSONA] e dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], per parte sua, ha descritto l’operazione, indicando sia LANZABenito che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come pienamente partecipi e consapevoli dellapresenza del clan, il primo in veste di uno dei suoi referenti, il secondo qualesoggetto interno all'amministrazione comunale che avrebbe dovuto seguire lafase della trasformazione urbanistica, cioè la trasformazione della destinazionedel terreno da agricolo a edificabile, dalla quale dovevano derivare ingentiguadagni per il clan.Lo schema dell’operazione, architettata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli aspettiamministrativi e finanziari, richiedeva una palese distorsione delle attivitàamministrative e il reperimento di rilevanti somme di denaro per procedere auna importante trasformazione urbanistica in un territorio totalmente soggiogatodal “clan dei casalesi”. Le risorse economiche e le coperture amministrativevenivano, così, a essere essenziali per il buon esito dell’operazione, fin dalprincipio divisata come incentrata sulla duplice convergente azione di soggettifacenti parte del sodalizio camorristico e di altri a esso estranei, i quali, oltre aperseguire un proprio interesse economico, operavano fattivamente econsapevolmente per quello del clan.I giudici di merito hanno, infine, ricordato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] haconfermato di essersi incontrato a casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA],associato e fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], per discorrere dell'affare dei terreni della Curiaper ben tre volte. Si tratta di un elemento di fatto che testimonia, al pari dinumerosi altri, la sinergia e consapevole azione compiuta dagli imputati in favoredel clan, con il quale si interfacciavano direttamente e ai più alti livelli.I giudici di merito hanno logicamente evidenziato che è particolarmentesignificativa la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], funzionario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e fratello del [OSCURATO:PERSONA] nonché addetto proprio all'ufficio tecnico delComune, non abbia abbandonato, ma anzi coltivato, la trattativa per l'acquisto diun terreno anche dopo avere saputo, dapprima, dell'interessamento di SchiavoneNicola e, poi, di quello di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo capozona del gruppo diIovine [OSCURATO:PERSONA], evidentemente serbando ancora intatto l'interesse all'affare cheavrebbe fruttato ingenti guadagni anche al clan.2.3. I giudici di merito, senza ricevere alcuna critica dai ricorsi, hannovalorizzato, in merito al concorso esterno degli imputati, l’altra operazione dellaquale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prima delle elezioni: larealizzazione dello svincolo sulla strada Nola - [OSCURATO:PERSONA].In proposito, sempre nel silenzio dei ricorsi, è stata giudicata significativa,della comunanza di interessi tra i due imputati e gli uomini del clan [OSCURATO:PERSONA], laconversazione, nella quale [OSCURATO:PERSONA] (emissario di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] Benitoparlano, tra l'altro, delle informazioni che [OSCURATO:PERSONA] doveva loro trasmettereprima che venisse pubblicato il bando di gara (progressivo nr. 4753 data:21/05/2010 Ora: 23.42).Da tale conversazione, secondo la non contestata logica valutazione deigiudici di merito, si evince il riferimento alle attività propedeutiche svolte dal clane dal tecnico comunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per l'aggiudicazionedell'appalto in esame ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a specifica richiesta di [OSCURATO:PERSONA],rispondeva che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito che, venti giorni prima dellascadenza del bando di gara, avrebbe provveduto ad informarlo; [OSCURATO:PERSONA], poi,gli aveva chiesto espressamente di interagire esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] non con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], indicati da [OSCURATO:PERSONA] come i destinataridell'aggiudicazione dell'appalto; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di rassicurareMAGLIULO [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che egli avrebbe trattato l'affare solo con loro due:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Di particolare interesse è stato giudicato il brano finale della conversazione,che i ricorsi omettono di esaminare, nel quale [OSCURATO:PERSONA] affermava che MAGLIULONicola aveva preteso di non parlare con nessuno dei titolari delle impreseinteressate al bando di gara e che, solo successivamente, ad appaltoaggiudicato, avrebbero discusso di come dividere il ricavato ottenuto, cosìpalesando la piena partecipazione al progetto criminale patrocinato dal clan.2.4. Da ultimo, i giudici di merito hanno ricordato, quale ulteriore esempiorilevante della stabile sinergia tra l’imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il clan, la vicendadel pagamento del credito a favore dell’imprenditore mafioso [OSCURATO:PERSONA].Va premesso che non sono contestate le circostanze di fatto che riguardanonon soltanto l’avvenuto pagamento del credito, ma anche l’operato interventodell’imputato sull’amministrazione perché procedesse al sollecitato pagamento.Il ricorso si limita a sottolineare che si era tentato l’approccio anche con altrisoggetti (Segretario comunale e Tesoriere), senza tuttavia specificamentecontestare le risultanze delle captazioni e delle convergenti dichiarazioni deiprotagonisti della vicenda, dalle quali è stata logicamente tratta l’efficienzacausale della condotta.Sotto diverso profilo, il ricorso segnala che il credito era certo, liquido edesigibile, sicché il pagamento sarebbe stato un “atto dovuto”, con conseguenteirrilevanza della condotta.Tuttavia, tale prospettazione, pur corretta nei presupposti circa lecaratteristiche del credito, si infrange con la decisiva circostanza, che il ricorso silimita a trascurare, che il Comune non aveva disponibilità finanziarie e che vierano molti altri creditori insoddisfatti, anche per pretese temporalmenteanteriori, sicché da preferire secondo il principio di buon andamentodell’amministrazione.L’intervento dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], significativamente dallo stessodescritto con l’espressione “inciarmare” (traducibile con “inciuciare”;“architettare qualcosa di losco”), ha determinato un concreto sviamento deipoteri della pubblica amministrazione, anticipando i tempi del pagamento afavore di un imprenditore mafioso, che l’imputato sapeva essere tale ancheperché aveva ricevuto la richiesta di “aiuto” proprio dai vertici del “clan deicasalesi”.2.5. In conclusione, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sullanatura delle condotte, correttamente qualificate ex art. 110 e 416-bis cod. pen.in ragione della piena consapevolezza di concorrere a mantenere e rafforzare ilvincolo associativo mafioso, mediante un contributo concreto, reiterato edeffettivo, non illogicamente ritenuto essenziale per il conseguimento degliobiettivi associativi, non altrimenti conseguibili senza il decisivo apporto degliimputati che, operando quali intermediari nel settore degli appalti e nei rapportitra imprese, enti pubblici e organizzazioni criminali, hanno agito per alterare infavore del clan le procedure amministrative e le iniziative economiche pubblichee private.3. Tanto premesso in merito all’infondatezza dei motivi di ricorso relativi allanatura ed efficacia delle condotte ex art. 110 e 416-bis cod. pen. e all’elementosoggettivo, va ricordato che i ricorsi, in vario modo, contestano la valutazione dicredibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia e, inoltre, l’esistenza dicontrasti tra le dichiarazioni.3.1. Come si è già accennato, non può farsi a meno di notare, a livellometodologico, che le due decisioni, in quanto totalmente conformi anche perquello che riguarda la minuziosa ricostruzione del fatto e la valutazione del tuttosimmetrica delle prove, si integrano pienamente (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218), sicché, nell’esaminare i motivi di ricorso, chedenunciano presunte omesse risposte ai motivi di appello, si farà ampioriferimento alle considerazioni espresse dal primo giudice e richiamate dalsecondo a fronte di deduzioni meramente reiterative o puramente confutative eperciò non dotate di alcuna capacità critica, a maggior ragione perché non vienefondatamente denunciato il travisamento della prova, unico vizio che, oveesistente e specificamente denunciato, consentirebbe al ricorrente di introdurrecensure sulla ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove (Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).Ciò non di meno, la sentenza di appello è adeguatamente argomentata nelfornire risposta alle deduzioni difensive che sono state attentamente riassuntenella sentenza, come pure il ricorso non contesta, sicché non si comprende, perla genericità della deduzione difensiva, a cosa esso si riferisca quando denuncial’omessa risposta.Si tratta, semmai, di una risposta che la difesa mostra di non condividere,preferendo dedurre l’omissione argomentativa piuttosto che impegnarsi nellacritica specifica delle puntuali argomentazioni sviluppate con doppia convergentevalutazione dai giudici di merito.Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata, anche per mezzodell’ampio richiamo operato a quella di primo grado, espone in modo completo elogico le risultanze probatorie.Essa non viene specificamente criticata dal ricorso che si limita a noncondividere il giudizio di attendibilità dei collaboratori – in alcuni casi personaggidi altissimo spessore che hanno rivestito posizioni di vertice del clan e hannoreso importantissime e mai confutate dichiarazioni auto ed etero accusatorieanche per gravissimi reati – i quali autonomamente e separatamente giudicati,sono stati ritenuti pienamente convergenti sulla ricostruzione dei fatti e sul ruolosvolto dagli imputati.Le apparenti divergenze – peraltro su aspetti secondari della vicenda, nonessendo mai apparso alcun contrasto nell’indicazione dell’attività svoltadall’organizzazione e dagli imputati, in sinergia con essa, per conseguire ivantaggi che erano necessari al clan per riaffermare il controllo del territorio –sono state logicamente giudicate insussistenti in ragione della soggettiva visionedei dichiaranti e della natura, in alcuni casi, parziale della conoscenza di elementisecondari e accidentali, ferma la convergenza nell’individuazione delle attivitàsvolte dagli imputati in favore del clan.Le presunte divergenze delle dichiarazioni, che risulterebbero dal raffronto dialcuni brani di esse, sono state giudicate inconsistenti, fin dal primo grado digiudizio, posto che il contenuto dichiarativo, seppure con le inevitabili sfumaturee variabilità connesse all’emersione di ricordi antichi di vicende assai intricate, èapparso sempre coerente, univoco e unitario.Del resto, il criterio seguìto dai giudici di merito per compiere la valutazionedelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è pienamente aderente al canoneermeneutico secondo il quale la reciproca conferma dell’attendibilità delledichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a normadell’articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensidell’articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazionirapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa daprovare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013,Aquilina, Rv. 255143).I giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione del principiosecondo il quale le dichiarazioni accusatorie rese dal co-indagato o coimputatonel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimentoconnesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche inrelazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato ol’imputato al fatto (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948 - 01;in precedenza, Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867).È perciò infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere lacredibilità dei collaboratori di giustizia, la parziale non coincidenza dellerappresentazioni fattuali.3.2. Ferme le convergenti dichiarazioni di importanti collaboratori digiustizia, nel silenzio dei ricorsi, i giudici di merito hanno anche indicatosignificative intercettazioni che documentano che [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 siera recato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli ragguagli sullo statodi approvazione del [OSCURATO:PERSONA] regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sia sull'esitodi alcune operazioni immobiliari che gli erano state prospettate a suo tempo daLanza [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito hanno sottolineato che l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] è al centrodi una conversazioneche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale riferisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato il proposito diacquistare i terreni e che [OSCURATO:PERSONA], per tutta risposta, lo aveva rassicurato cheavrebbero ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) fatto tutto quanto desiderava ilclan («... dissi io: “perché qua è stato sempre fatto quello che avete sempredetto voi ... noi facciamo giusto giusto come dite voi; senza nessun problema ..."»).La lettura della captazione intercorsa proprio tra i due imputati, captazioneche i ricorsi si limitano a tralasciare, costituisce, secondo i giudici di merito, lapalese dimostrazione del concorso esterno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali,parlando tra loro, descrivono senza mezzi termini l’oggetto dell’accordointercorso direttamente con i vertici del clan e la piena adesione agli interessidell’organizzazione.I giudici di merito hanno, inoltre, logicamente chiarito che anche ladichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] non lascia margini di dubbio sul ruolo dimediatore svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a favore della frangia del “clan dei casalesi”guidata da [OSCURATO:PERSONA], in via indiretta con i vertici dell’amministrazione comunale diVilla di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito, nel silenzio dei ricorsi, che la mediazione diLANZA era necessaria per assicurare gli interessi del clan nella contingenza dellacondizione di latitanza nella quale egli si trovava; del resto, [OSCURATO:PERSONA], uomo difiducia di [OSCURATO:PERSONA], aveva stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguitodell’elezione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell’imputato MAGLIULONicola), era divenuto l’anello di congiunzione con l’amministrazione comunale,potendo “accedere” direttamente a essa anche per il tramite dell’amicofunzionario dell’ufficio tecnico, nonché fratello del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].3.3. I giudici di merito hanno qualificato come di particolare significatoaccusatorio la vicenda dell'acquisto del terreno di proprietà di Cuoci, operazionein tutto simile a quella dei terreni della Curia, nella quale gli imputati agivano conle stesse modalità e rapportandosi ai medesimi interlocutori mafiosi; in talevicenda appaiono chiaramente, a fronte del silenzio dei ricorsi, i rapporti di affaritra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, per quest’ultimo, con [OSCURATO:PERSONA](capozona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il clan [OSCURATO:PERSONA]).I giudici di merito hanno accertato che in relazione al terreno a destinazioneagricola di proprietà di Cuoci, del quale sarà poi perfezionato l'acquisto tra glialtri a favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], era stata presentata dalla stessavenditrice una domanda per l'inserimento nel cd "[OSCURATO:PERSONA]", il che ne avrebbemutato la destinazione a terreno edificabile.La circostanza che poi, in effetti, il cambio di destinazione non sia andato abuon fine e che dell'affare si siano perse le tracce – anche a causa delladocumentata pressione dell’opposizione in Consiglio comunale e degli esposti cheavevano segnalato proprio «la connivenza affaristica dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] conesponenti del “clan dei casalesi”, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] interessatoall’acquisto di alcuni terreni di proprietà della Curia» – è priva di rilevanza ai finidel concorso nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché ciò che è rileva èl’accertata interazione continua e l’intesa tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],soggetto che rappresentava l'interfaccia tra gli ambienti del clan el'amministrazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e per essa proprio di MagliuloNicola che, insieme ad altro pubblico impiegato, curava dall'internodell'amministrazione pubblica tali affari speculativi, assumendosi l'onere disvolgere la parte burocratica, forte della presenza del fratello [OSCURATO:PERSONA], ilquale era il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].3.4. La causale dell’acquisto dei terreni di Cuoci e della Curia è stata, delresto, chiarita proprio da [OSCURATO:PERSONA] che l’ha individuata nella speculazioneedilizia derivante dalla trasformazione della destinazione urbanistica delle aree,alla quale avrebbe dovuto procedere proprio l’ente territoriale guidato dal fratelloDionigi [OSCURATO:PERSONA] e nel quale operava, con indiscusso potere, lo stesso MAGLIULONicola.L'imputato [OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, ha anche confermato, senza esseresmentito dalle difese, l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in tali due speculazioni edilizie,dichiarando anche che il coimputato versò la somma di euro 100.000 perl'acquisto dei terreni della Curia, precisando che tale versamento era statoeffettuato nonostante [OSCURATO:PERSONA] non versasse in buone condizioni economiche (pocotempo prima aveva da lui ottenuto in prestito la somma di euro 20.000, mairestituita), così lasciando trasparire una diversa provenienza della provvista.3.5. I ricorsi non contestano neppure l’accertata condivisione di affari traLANZA [OSCURATO:PERSONA], imprenditore e referente del clan, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pubblicoufficiale e fratello del [OSCURATO:PERSONA], come emerge da una captazione nella qualeLANZA, discorrendo con la moglie, lamenta la “lentezza” di [OSCURATO:PERSONA] nelportare avanti l'acquisto del terreno di Cuoci e aggiunge che, qualora MAGLIULOnon avesse provveduto tempestivamente, gli avrebbe chiesto comunque lapropria parte di guadagno (circa euro 300.000); i giudici di merito annotano,senza ricevere alcuna critica dai ricorsi, che [OSCURATO:PERSONA] ha pure specificato di averconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 126.000 per gestire i due affari(terreni di Cuoci; terreni della Curia), a conferma del fatto che era MAGLIULONicola l’autore del progetto speculativo e colui che dettava i tempi anche perchéda lui e dal fratello, il [OSCURATO:PERSONA], dipendeva l'adozione degli attiamministrativi che avrebbero portato al cambio di destinazione del terreno.3.6. I ricorsi neppure avversano la motivazione del provvedimentoimpugnato, che fa espresso richiamo a quello del primo giudice, circa il fatto cheLANZA [OSCURATO:PERSONA], in una chiarissima captazione, precisava che durante un incontroche aveva avuto con il cugino ([OSCURATO:PERSONA]) questi gli aveva riferito cheavrebbe comunicato la situazione a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ribaditol’interesse del clan per le operazioni speculative, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha concluso ildialogo precisando che avrebbe riportato quest'ultima richiesta a MAGLIULONicola.3.7. Quanto all’eccezione secondo la quale una porzione delle dichiarazioni diIovine sarebbe de relato, si è fatto logicamente notare che, ferma l’autorevolezzadel dichiarante – il quale per la posizione di vertice e assoluto predominioriceveva informazioni di prima mano dagli appartenenti al clan, al punto che nonsi tratta di informazioni de relato, ma di elementi a conoscenzadell’organizzazione – quanto dallo stesso riferito per averlo appreso da altriassociati e fiancheggiatori ha pure trovato pieno riscontro nelle conversazioniintercettate tra i protagonisti della vicenda e, in particolare, proprio in quellecaptazioni che riguardano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (egli, conversando con [OSCURATO:PERSONA],manifesta il proprio disagio per dovere intervenire su ordine di [OSCURATO:PERSONA] su alcuniimprenditori vessati, paventando di non mettersi più a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] perla vicenda dei terreni della Curia; minaccia poi comunque rimasta senza esito, adimostrazione della pregressa e persistente condizione di disponibilità a favoredel clan).A conferma del corretto approccio seguito dai giudici di merito, va ricordatoche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività delsodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sonoassimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purchésupportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizionedell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto dipatrimonio conoscitivo comune agli associati» (ex multis, Sez. 1, n. 17647 del19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 – 02).3.8. Circa l’utilizzo delle dichiarazioni di Della Corte a corredo di quelle diIovine in merito al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è generico poiché si limitaa dedurre l’esistenza di astio da parte del dichiarante senza confrontarsi conl’ampia motivazione che, esclusa tale evenienza, attribuisce credibilità alcollaboratore.Il ricorso, viceversa, non indica in cosa consista l’illogicità del giudizio diinteressa, fermo restando che, come risulta dalla motivazione della sentenza diprimo grado che il giudice di appello espressamente richiama, non risulta ildedotto vizio motivazionale.3.9. È generica la deduzione della presunta violazione dell’art. 238-bis cod.proc. pen., in merito all’utilizzo della sentenza irrevocabile pronunciata neiconfronti di alcuni correi della vicenda in esame, poiché addebita, senza alcunpreciso elemento di critica, alla sentenza impugnata di avere utilizzato quellairrevocabile per la prova della responsabilità degli imputati.Viceversa, i giudici di merito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] eMAGLIULO hanno ampiamente illustrato le singole emergenze probatorie,peraltro in larga parte coincidenti con quella riportate nel procedimentoirrevocabile, esaminandole specificamente, senza tuttavia operare alcuna nonconsentita “migrazione” delle prove dall’uno all’altro procedimento.Viceversa, anche grazie all’operato richiamo della sentenza di primo grado,la quale contiene specifiche indicazioni in proposito che i ricorsi omettono dicriticare, la sentenza impugnata richiama ed espone, ove necessario per darerisposta ad alcune reiterate doglianze difensive, numerosi elementi a carico,provenienti dagli atti legittimamente acquisiti, che le difese preferiscono nonesaminare.3.10. Allo stesso modo, è inconsistente la censura che addebita alla Corted’appello di avere illegittimamente utilizzato le valutazioni compiute dalla poliziagiudiziaria nell’informativa del 2013, concordemente acquisita al fascicoloprocessuale, senza indicare alcun preciso elemento dal quale dovrebbe emergereil denunciato vizio.I giudici di merito, piuttosto, hanno logicamente dedotto, dagli elementiprobatori acquisiti e anche da quelli versati con l’indicata informativa, alcunielementi di prova a carico degli imputati, i quali trovano, comunque, basenell’attività di captazione dei colloqui tra gli imputati, tra gli associati e tra i primie i componenti del clan, nonché nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziache tali captazioni e comportamenti hanno confermato, illustrandone la specificavalenza ai fini della prova del concorso esterno.Alla luce di tali conclusioni, l’eventuale convergenza delle valutazionicompiute dalla polizia giudiziaria e dai giudici di merito non costituisce affattoun’anomalia, ma semmai la conferma che gli elementi investigativi acquisiti,anche di tipo logico, peraltro già ampiamente vagliati nel parallelo giudiziosvoltosi con le forme del rito abbreviato, hanno trovato ulteriore confermaall’esito del dibattimento.3.11. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al presunto utilizzo del verbale di interrogatorio diIovine del 2014, il ricorso è generico poiché, dopo avere fatto notare che tale èparte di esso è riportata nella sentenza impugnata, senza tuttavia criticare ladecisione impugnata che ha riportato complessivamente e attentamente valutatotutte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che sono state assunte in contradditorio, nonchéquelle acquisite con il meccanismo dell’art. 500 cod. proc. pen., illustrandone,senza che il ricorso denunci il travisamento o vizi logici, il complessivo contenutoe la ritenuta concludenza probatoria.Non resta che concludere, circa l’utilizzo delle dichiarazioni rese da Iovinenell’interrogatorio del 2014, che l’atto, acquisito a seguito delle contestazioni, èstato complessivamente valutato per verificare, così come richiesto dalle parti,l’attendibilità, la univocità e la stabilità delle dichiarazioni.Il ricorso è, quindi, infondato, poiché il giudice di appello ha fatto riferimentoa tali dichiarazioni soltanto in relazione ai diversi propalati, confrontati anche conle captazioni, il valore probatorio dei quali la difesa non contesta specificamente,così non attaccando il ragionamento dei giudici di merito che, sulla base dellaveridicità delle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a chiarimento di precedentiinterrogatori, hanno motivatamente ribadito la piena affidabilità delledichiarazioni del collaboratore di giustizia.4. Il motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza aggravantedell’associazione armata è inammissibile.4.1. Il ricorso pone a “paragone” i due imputati per dedurre l’erroneità dellevalutazioni dei giudici di merito.Tuttavia, ogni “paragone” tra i due è improponibile.Sull’aggravante dell’associazione armata, è sufficiente rilevare che essa, atenore della imputazione, era contestata soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],non essendo stata contestata tale circostanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicchénon è possibile confrontare, come pretenderebbe la difesa, le due posizioniprocessuali.4.2. Sempre in merito alla detta circostanza aggravante, è utile sottolinearea favore dell’inammissibilità del motivo di ricorso, che l’atto di appello eramanifestamente infondato.Con detta impugnazione, infatti, la difesa si era imitata a chiederel’esclusione della circostanza aggravante: «1) poiché anche per l'altro imputatoMAGLIULO è stata esclusa sia dalla contestazione e, comunque, non ritenuta insentenza; 2) poiché nessuno degli episodi ascritti al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], qualeconcorrente esterno, è stato commesso con l'uso di armi, né direttamente, néindirettamente».Della irrilevanza del confronto con la posizione di [OSCURATO:PERSONA] già si è detto;quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare che mai la giurisprudenza harichiesto, per la configurazione della circostanza aggravante, che siano stateimpiegate le armi per compiere le condotte prese a base della contestazione exartt. 110 e 416-bis cod. pen. e che, addirittura, «la circostanza deve riguardarela parte di condotta che viene rimproverata» (pag. 9 dell’appello [OSCURATO:PERSONA]).Orbene, il motivo di appello era manifestamente infondato, sicché nediscende l’inammissibilità del ricorso che reitera i medesimi argomenti: in ognicaso, l’eventuale accoglimento del motivo di ricorso che deduce l’assenza dirisposta al motivo di appello non determinerebbe, per la sua manifestainfondatezza, un esito positivo del giudizio di rinvio perché la Corte d’appellodovrebbe limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del motivo.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In temad'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifestainfondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti,Rv. 276745 - 01; in precedenza, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv.263157 - 01)Ad ogni modo, in merito all’applicabilità di detta circostanza a [OSCURATO:PERSONA], ilricorso è generico perché non si confronta con la sentenza che, anche mediante ilrichiamo a quella di primo grado, rende ragione della non contestata naturaarmata dell’organizzazione camorristica, appresa nello specifico anche inoccasione degli interventi posti in essere per sottrarre alcuni imprenditori dalgiogo criminale, e della piena consapevolezza da parte dell’imputato di taleevenienza, anche alla luce degli stretti rapporti in essere con l’associato [OSCURATO:PERSONA],elemento di spicco del clan.5. Sul trattamento sanzionatorio entrambi i ricorsi sono generici ancheperché fanno ostinatamente leva su elementi già ampiamenti valutati.5.1. È priva di fondatezza l’asserzione secondo la quale per [OSCURATO:PERSONA] Benitol’elemento psicologico sarebbe stato individuato nel dolo eventuale: si tratta diuna asserzione che non trova riscontro nella lettura delle sentenze di merito.5.2. Né è fondata la deduzione che concerne la forbice sanzionatoria,essendo state ampiamente illustrate le ragioni per le quali la pena è statadeterminata nella misura applicata.Va ricordato che a [OSCURATO:PERSONA], come a [OSCURATO:PERSONA], sono state concesse lecircostanze attenuanti generiche; a favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato effettuato il giudiziodi bilanciamento in termini di prevalenza sulla contestata aggravantedell’associazione armata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., evenienzache il ricorso non contesta.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le ampie motivazioni estese dal primo giudice sulladeterminazione del trattamento sanzionatorio, che sono motivatamenterichiamate da quello di appello, sono criticate soltanto in modo assertivo.In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice ha così argomentato: «Lapena base, pertanto, deve essere individuata, in applicazione del primo commadell'art. 416-bis cod. pen. in anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per lePoche righe prima, il Tribunale aveva ampiamente indicato e valorizzato glielementi che lo hanno condotto a individuare la pena nella forbice edittaleall’epoca vigente (reato permanente fino al febbraio 2010: da sette a dodici annidi reclusione a mente delle modifiche all’art. 416-bis cod. pen. introdotte daldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24luglio 2008, n. 125), collocandola nel medio superiore: «la rilevante intensità deldolo, trattandosi di soggetto, all'epoca dei fatti, senza una lecita occupazione,con una spiccata propensione ad accreditarsi quale persona "affidabile", sullaquale, cioè, il clan, nelle sue differenti articolazioni (il [OSCURATO:PERSONA], come sopraevidenziato, era interlocutore tanto degli uomini del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che di quellidel gruppo [OSCURATO:PERSONA]) poteva contare. In tal senso il [OSCURATO:PERSONA] si pone proprio suquel limitare che rappresenta il confine tra intraneo e concorrente esterno,rimanendo sulla parte esterna di tale confine solo perché privo dell'affectiosocietatis».Il ricorso si limita ad attaccare la sentenza di secondo grado che, conadeguata motivazione, ha richiamato le articolate valutazione del Tribunale afronte delle generiche deduzioni formulate in appello.5.3. È, infine, incomprensibile il terzo (numerato quarto) motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che censura la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, poiché in realtà erano già state applicate dalgiudice di prima istanza.6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]