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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37191/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di MILANO Eato avviso alle pa2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a mente degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art, 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denJnziando violazione di legge nonché vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generich?.

Lamenta, in particolare, l'assenza di una congrua valutazione del fatto concre.to , e della sua personalità nonché l'impiego di clausole di stile.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione t .a la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegal tal della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi Ci ricorribilità pe - cassazione quello con cui si denunzia il vizio di motivazione anche ;i sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai SE nsi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazioni? (C. cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in 3uro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di MILANO Eato avviso alle pa2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a mente degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art, 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denJnziando violazione di legge nonché vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generich?. Lamenta, in particolare, l'assenza di una congrua valutazione del fatto concre.to , e della sua personalità nonché l'impiego di clausole di stile. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione t .a la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegal tal della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi Ci ricorribilità pe - cassazione quello con cui si denunzia il vizio di motivazione anche ;i sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai SE nsi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazioni? (C. cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in 3uro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 apr
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