CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 01190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 23/04/2021 del G.i.p. presso il Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni sulle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. con loro eliminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Firenze, riconosciuta la continuazione tra i fatti del presente procedimento e i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa il 25/10/2011, riconosciuti più gravi tali ultimi fatti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in aumento alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa inflitta con la suindicata sentenza della Corte di appello di Firenze e, quindi, la pena complessiva di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Kulaj è stato, altresì, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Kulaj, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce la violazione di legge con riferimento all'applicazione delle pene accessorie, nonostante la pena applicata in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento non superi i due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va, conseguentemente annullata senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie che devono essere eliminate. 2. Deve, in particolare, osservarsi che: - l'aumento di pena applicato dal G.i.p. del Tribunale di Firenze in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento, in sé considerato, non supera il limite di pena che consente l'applicazione delle pene accessorie inflitte; - tale limite è superato dalla pena inflitta per il reato base sulla quale è stato disposto l'aumento; - le pene accessorie devono, quindi, ritenersi applicate con riferimento alla condanna per il reato base. 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il G.i.p., applicando le pene accessorie, non ha dato corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice di merito che ritenga la continuazione tra i fatti sui quali è chiamato a giudicare con altri per i quali è già intervenuto giudicato ed aumenti la pena inflitta per questi ultimi, vertendo il suo giudizio solo sull'aumento di pena da infliggere per la continuazione, non può compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall'altro giudice con la decisione per la quale è intervenuto il giudicato, atteso l'ostacolo costituito da questo e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio (Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992, Arbore, Rv. 189711). Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie che, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., vanno eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie che elimina. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]