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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27705/2022

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sservanza della tabella di equiparazione consentisse, oltre al mantenimento ad personam delle differenze retributive, di giustificare l’omogeneità tra figure e che comunque il più limitato, ma pur sempre qualificato, ambito di autonomia dell’ex VIII livello degli enti locali, fosse assimilabile ai contenuti del livello DS della sanità;

2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di ARPAV, contenente anche ricorso incidentale condizionato, cui i ricorrenti principali hanno replicato con loro controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 26 L. R. Veneto 32/1996, nonché degli artt. 41 e 42 d.p.r. 821/1984 e 39 d.p.r. 384/1990 (e della relativa [OSCURATO:PERSONA]. 1) e dell’art. 26 d. lgs. 29/1993 e con esso si afferma che il CCCNL di confluenza avrebbe erroneamente fatto riferimento alle declaratorie esistenti al momento della sua emanazione (27.1.2000), in quanto a quell’epoca esse erano già mutate rispetto a quelle esistenti al momento del trasferimento, che era quello da prendere in considerazione, anche perché la Legge Regionale aveva fatto riferimento al mantenimento della posizione giuridica «in godimento all’atto dell’assegnazione o del trasferimento»; procedendo in tal senso –assumono i ricorrenti – il d.p.r. 821/1984 e 384/1990, riguardanti la sanità avrebbero imposto di riconoscere le mansioni proprie del IX o X livello, in tale comparto e area elevate a rango dirigenziale ai sensi dell’art. 26, co. 2 e 2-bis, d. lgs. 29/1993; il motivo prosegue poi argomentando nel senso che il mantenimento della “posizione giuridica” andava inteso anche come garanzia rispetto all’aspettativa di crescita all’interno dell’organizzazione di appartenenza, frustrata dal mantenimento del significativo, ma intangibile in aumento assegno ad personam – e destinata ad evolversi in una condizione di staticità economica, a causa dell’elevato profilo professionale precedentemente riconosciuto; il secondo motivo è formulato nei termini di violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 45, co. 3, seconda parte d. lgs. 29/1993, dell’art. 3, co. 5, d.l. 456/1993, conv., in L. 61/1994, nonché dell’all.

A. al CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparto [OSCURATO:PERSONA], all. 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparto Sanità e dell’Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con esso si sostiene che il livello Ds della sanità non comprenderebbe le funzioni direttive svolte precedentemente dai ricorrenti presso gli enti locali di provenienza; nell’ambito di entrambi i motivi si sottolineano poi i diversi titoli di studio caratterizzanti la posizione di inquadramento presso la Regione e quella della Categoria DS ed antecedenti di essa preso il comparto sanità;

2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni; 2.1 i ricorrenti sostengono in primis che, risultando essi assegnati ad ARPAV fin dal 1.1.1999, non avrebbe potuto farsi riferimento, per regolare il loro inquadramento nella sanità, a tabelle di equiparazione risalenti ad oltre un anno dopo (27 gennaio 2000) o a CCNL (enti locali e sanità) che sono stati approvati solo nel corso del 1999; viceversa, stabilendo la legge il mantenimento della posizione giuridica ed economica «in godimento all’atto dell’assegnazione e del trasferimento», il raffronto andava fatto sulla base del regime giuridico esistente al 1.1.1999; si tratta di censura infondata, in quanto il mantenimento del regime giuridico ed economico di un certo momento storico dipende ovviamente dalle regole che disciplinano l’uno e l’altro rispetto a quello stesso momento storico; pertanto, se, come è accaduto, la contrattazione dei due settori è stata regolata nel 1999, ma con effetti fin dal 1.1.1998 e quindi da epoca anteriore al 1.1.1999 e se, come risulta, il CCNL contenente le regole di equiparazione stabiliva la propria efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di inquadramento e, comunque, stabiliva che «per la ARPA già attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1.11.1998» (art. 4 del CCNL 27.1.2000), è evidente che dal punto di vista giuridico è corretto aver fatto riferimento al regime complessivamente regolato dall’insieme di quei CCNL sopravvenuti, ma con efficacia retroattiva; d’altra parte, non vi è ragione per ritenere che vi siano ostacoli ordinamentali rispetto ad una regolazione definitiva ex post degli inquadramenti e delle regole di confluenza del personale tra un comparto ed un altro (sui principi.

V. Cass. 25 ottobre 2021, n. 29906; Cass. 12 luglio 2002, n. 10179; Cass. 18 dicembre 1998, n. 12716), tanto più in una fase evolutiva dell’assetto degli enti e del personale che inevitabilmente richiedeva, con il passaggio di comparto, una regolazione puntuale poi effettivamente sopravvenuta e rispetto alla quale dunque sarebbe improprio, data la provvisorietà della situazione, ragionare di diritti quesiti (sulla salvaguardia di essi, in caso di retroattività, v.

Cass. 19 giugno 2014, n. 13960); del resto, è vero quanto rilevato dai ricorrenti in memoria, ovverosia che la L. Regione Veneto 32/1996, all’art. 26, co.2, aveva previsto che, qualora entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore non fosse intervenuta la contrattazione definitoria dei comparti, si sarebbe proceduto con contrattazione decentrata a livello di Azienda, ma del concreto intervenire di tale contrattazione non vi è menzione e quindi, una volta sopravvenuto il sistema di cui al CCNL nazionale, espressamente dedicato alla questione e con previsione di retroattività per le ARPA già costituite, non vi vede perché non dovesse essere quello a regolare la fattispecie, potendosi anzi dire che quanto sopra conferma semmai la provvisorietà della situazione antecedente al CCNL sulla confluenza e l’impossibilità di ragionare quindi di diritti quesiti; non si può dunque ritenere che sia stato erroneo il riferimento alla predetta Tabella come base di determinazione della confluenza; 2.2 quanto all’applicazione, in sé, della Tabella, si osserva che essa fa riferimento non solo alle Categorie di cui alla nuova contrattazione del 1999, ma esplicitamente «per chiarezza» anche all’ex livello di provenienza, sicché non vi è dubbio che si siano considerate anche le qualifiche funzionali originarie; quindi, in base ad essa, è scontata l’equiparazione degli ex livelli VIII degli enti locali alla Categoria DS della sanità; deve peraltro osservarsi che il d.p.r. 347/1983, quanto agli enti locali, al di sopra del VIII livello prevedeva le qualifiche dirigenziali e dunque sfugge come, sulla base degli inquadramenti, chi provenisse dal VIII livello non dirigenziale degli enti locali potesse transitare, per il solo passaggio da un settore ad un altro, ad un livello dirigenziale presso la sanità, anche tenuto conto che la dirigenza ha una sua connotazione peculiare, di natura, responsabilità e regime giuridico (artt. 15 ss. d. lgs. 502/1992; art. 13 ss. d. lgs. 165/2001), che non tollera commistioni con i livelli impiegatizi, anche massimi; 2.3 priva di pregio è poi la pretesa dei ricorrenti di mantenimento delle medesime prospettive di sviluppo, quanto a scatti, aumenti retributivi e indennità economiche, proprie dell’inquadramento di provenienza negli enti locali; il mantenimento della posizione giuridica consiste nel fatto di non subire alterazioni di rilievo nella professionalità, ma non altro e certamente non consente, per il rispetto di mere aspettative di evoluzione (tra l’altro, retributiva) nel settore di provenienza, l’evolversi dell’ordinamento attraverso le operazioni riorganizzative degli enti che di ciò costituiscono espressione; d’altra parte, anche nel trasferimento d’azienda, lo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente «nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento» (Corte di Giustizia 6 settembre 2011, Scattolon), va apprezzato in base al ricorrere di un «peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso … secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto» (Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980), sicché nel caso di specie, a fronte del mantenimento del livello economico, con un assegno ad personam che gli stessi ricorrenti non esitano a definire «cospicuo», non può lasciare alcun dubbio sul rispetto dei principi della materia; 2.4 quanto al raffronto concreto tra le posizioni contrattuali e i compiti, la Corte territoriale ha valorizzato «il più limitato, ma pur sempre qualificato, ambito di autonomia che connota l’ex VIII livello della contrattazione del comparto di provenienza, assimilabile ai contenuti del livello DS del comparto sanità»; 2.4.1 da un primo punto di vista i ricorrenti insistono sul titolo di studio, rilevando come nella sanità la laurea sia stata prevista per i non dirigenti solo dalla contrattazione del 1999, mentre il loro inquadramento presso gli enti locali si basava appunto sul possesso di quel titolo; si tratta tuttavia di argomento inconferente, una volta che, come si è detto, la contrattazione cui deve aversi riguardo è appunto quella del 1999; i ricorrenti insistono poi sul fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei titoli di studio che, per l’accesso alla Categoria DS, sarebbero inferiori; il fatto è solo in parte vero, perché l’accesso dall’interno prevede per i collaboratori tecnici sia il possesso della laurea (con una certa anzianità) sia quello del diploma (con maggiore esperienza), mentre l’accesso dall’esterno prevede sempre il titolo di laurea; una tale limitata difformità tra i titoli studio è evidentemente inidonea a segnare alcunché di effettivamente differenziale e dunque l’argomento non inficia in alcun modo il ragionamento svolto dalla Corte di merito, né tanto meno può anche solo far ipotizzare una ragione di illegittimità della Tabelle di equiparazione; 2.4.2 l’altro aspetto su cui insistono i ricorrenti è quello della perdita di attività di carattere direttivo svolte presso gli enti di provenienza; tuttavia, la declaratoria generale della categoria, con riferimento al livello economico DS prevede, tra le altre cose, «funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane», previsione generale, nel cui ambito vanno inseriti quei compiti di «coordinamento …. controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni», ed assunzione di «responsabilità diretta per le attività cui è preposto», proprie sempre del DS, che esprimono con tutta evidenza tratti direzionali; i rilievi dei ricorrenti non inficiano dunque la correttezza della motivazione di sintesi addotta dalla Corte territoriale nel confermare la congruità dell’equiparazione quale svolta dalle parti collettive;

3. il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale riguardante la giurisdizione, in quanto espressamente condizionato da ARPAV all’eventuale esito sfavorevole, nei suoi riguardi, del ricorso dei lavoratori;

4. le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sservanza della tabella di equiparazione consentisse, oltre al mantenimento ad personam delle differenze retributive, di giustificare l’omogeneità tra figure e che comunque il più limitato, ma pur sempre qualificato, ambito di autonomia dell’ex VIII livello degli enti locali, fosse assimilabile ai contenuti del livello DS della sanità; 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di ARPAV, contenente anche ricorso incidentale condizionato, cui i ricorrenti principali hanno replicato con loro controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 26 L. R. Veneto 32/1996, nonché degli artt. 41 e 42 d.p.r. 821/1984 e 39 d.p.r. 384/1990 (e della relativa [OSCURATO:PERSONA]. 1) e dell’art. 26 d. lgs. 29/1993 e con esso si afferma che il CCCNL di confluenza avrebbe erroneamente fatto riferimento alle declaratorie esistenti al momento della sua emanazione (27.1.2000), in quanto a quell’epoca esse erano già mutate rispetto a quelle esistenti al momento del trasferimento, che era quello da prendere in considerazione, anche perché la Legge Regionale aveva fatto riferimento al mantenimento della posizione giuridica «in godimento all’atto dell’assegnazione o del trasferimento»; procedendo in tal senso –assumono i ricorrenti – il d.p.r. 821/1984 e 384/1990, riguardanti la sanità avrebbero imposto di riconoscere le mansioni proprie del IX o X livello, in tale comparto e area elevate a rango dirigenziale ai sensi dell’art. 26, co. 2 e 2-bis, d. lgs. 29/1993; il motivo prosegue poi argomentando nel senso che il mantenimento della “posizione giuridica” andava inteso anche come garanzia rispetto all’aspettativa di crescita all’interno dell’organizzazione di appartenenza, frustrata dal mantenimento del significativo, ma intangibile in aumento assegno ad personam – e destinata ad evolversi in una condizione di staticità economica, a causa dell’elevato profilo professionale precedentemente riconosciuto; il secondo motivo è formulato nei termini di violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 45, co. 3, seconda parte d. lgs. 29/1993, dell’art. 3, co. 5, d.l. 456/1993, conv., in L. 61/1994, nonché dell’all. A. al CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparto [OSCURATO:PERSONA], all. 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparto Sanità e dell’Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con esso si sostiene che il livello Ds della sanità non comprenderebbe le funzioni direttive svolte precedentemente dai ricorrenti presso gli enti locali di provenienza; nell’ambito di entrambi i motivi si sottolineano poi i diversi titoli di studio caratterizzanti la posizione di inquadramento presso la Regione e quella della Categoria DS ed antecedenti di essa preso il comparto sanità; 2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni; 2.1 i ricorrenti sostengono in primis che, risultando essi assegnati ad ARPAV fin dal 1.1.1999, non avrebbe potuto farsi riferimento, per regolare il loro inquadramento nella sanità, a tabelle di equiparazione risalenti ad oltre un anno dopo (27 gennaio 2000) o a CCNL (enti locali e sanità) che sono stati approvati solo nel corso del 1999; viceversa, stabilendo la legge il mantenimento della posizione giuridica ed economica «in godimento all’atto dell’assegnazione e del trasferimento», il raffronto andava fatto sulla base del regime giuridico esistente al 1.1.1999; si tratta di censura infondata, in quanto il mantenimento del regime giuridico ed economico di un certo momento storico dipende ovviamente dalle regole che disciplinano l’uno e l’altro rispetto a quello stesso momento storico; pertanto, se, come è accaduto, la contrattazione dei due settori è stata regolata nel 1999, ma con effetti fin dal 1.1.1998 e quindi da epoca anteriore al 1.1.1999 e se, come risulta, il CCNL contenente le regole di equiparazione stabiliva la propria efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di inquadramento e, comunque, stabiliva che «per la ARPA già attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1.11.1998» (art. 4 del CCNL 27.1.2000), è evidente che dal punto di vista giuridico è corretto aver fatto riferimento al regime complessivamente regolato dall’insieme di quei CCNL sopravvenuti, ma con efficacia retroattiva; d’altra parte, non vi è ragione per ritenere che vi siano ostacoli ordinamentali rispetto ad una regolazione definitiva ex post degli inquadramenti e delle regole di confluenza del personale tra un comparto ed un altro (sui principi. V. Cass. 25 ottobre 2021, n. 29906; Cass. 12 luglio 2002, n. 10179; Cass. 18 dicembre 1998, n. 12716), tanto più in una fase evolutiva dell’assetto degli enti e del personale che inevitabilmente richiedeva, con il passaggio di comparto, una regolazione puntuale poi effettivamente sopravvenuta e rispetto alla quale dunque sarebbe improprio, data la provvisorietà della situazione, ragionare di diritti quesiti (sulla salvaguardia di essi, in caso di retroattività, v. Cass. 19 giugno 2014, n. 13960); del resto, è vero quanto rilevato dai ricorrenti in memoria, ovverosia che la L. Regione Veneto 32/1996, all’art. 26, co.2, aveva previsto che, qualora entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore non fosse intervenuta la contrattazione definitoria dei comparti, si sarebbe proceduto con contrattazione decentrata a livello di Azienda, ma del concreto intervenire di tale contrattazione non vi è menzione e quindi, una volta sopravvenuto il sistema di cui al CCNL nazionale, espressamente dedicato alla questione e con previsione di retroattività per le ARPA già costituite, non vi vede perché non dovesse essere quello a regolare la fattispecie, potendosi anzi dire che quanto sopra conferma semmai la provvisorietà della situazione antecedente al CCNL sulla confluenza e l’impossibilità di ragionare quindi di diritti quesiti; non si può dunque ritenere che sia stato erroneo il riferimento alla predetta Tabella come base di determinazione della confluenza; 2.2 quanto all’applicazione, in sé, della Tabella, si osserva che essa fa riferimento non solo alle Categorie di cui alla nuova contrattazione del 1999, ma esplicitamente «per chiarezza» anche all’ex livello di provenienza, sicché non vi è dubbio che si siano considerate anche le qualifiche funzionali originarie; quindi, in base ad essa, è scontata l’equiparazione degli ex livelli VIII degli enti locali alla Categoria DS della sanità; deve peraltro osservarsi che il d.p.r. 347/1983, quanto agli enti locali, al di sopra del VIII livello prevedeva le qualifiche dirigenziali e dunque sfugge come, sulla base degli inquadramenti, chi provenisse dal VIII livello non dirigenziale degli enti locali potesse transitare, per il solo passaggio da un settore ad un altro, ad un livello dirigenziale presso la sanità, anche tenuto conto che la dirigenza ha una sua connotazione peculiare, di natura, responsabilità e regime giuridico (artt. 15 ss. d. lgs. 502/1992; art. 13 ss. d. lgs. 165/2001), che non tollera commistioni con i livelli impiegatizi, anche massimi; 2.3 priva di pregio è poi la pretesa dei ricorrenti di mantenimento delle medesime prospettive di sviluppo, quanto a scatti, aumenti retributivi e indennità economiche, proprie dell’inquadramento di provenienza negli enti locali; il mantenimento della posizione giuridica consiste nel fatto di non subire alterazioni di rilievo nella professionalità, ma non altro e certamente non consente, per il rispetto di mere aspettative di evoluzione (tra l’altro, retributiva) nel settore di provenienza, l’evolversi dell’ordinamento attraverso le operazioni riorganizzative degli enti che di ciò costituiscono espressione; d’altra parte, anche nel trasferimento d’azienda, lo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente «nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento» (Corte di Giustizia 6 settembre 2011, Scattolon), va apprezzato in base al ricorrere di un «peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso … secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto» (Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980), sicché nel caso di specie, a fronte del mantenimento del livello economico, con un assegno ad personam che gli stessi ricorrenti non esitano a definire «cospicuo», non può lasciare alcun dubbio sul rispetto dei principi della materia; 2.4 quanto al raffronto concreto tra le posizioni contrattuali e i compiti, la Corte territoriale ha valorizzato «il più limitato, ma pur sempre qualificato, ambito di autonomia che connota l’ex VIII livello della contrattazione del comparto di provenienza, assimilabile ai contenuti del livello DS del comparto sanità»; 2.4.1 da un primo punto di vista i ricorrenti insistono sul titolo di studio, rilevando come nella sanità la laurea sia stata prevista per i non dirigenti solo dalla contrattazione del 1999, mentre il loro inquadramento presso gli enti locali si basava appunto sul possesso di quel titolo; si tratta tuttavia di argomento inconferente, una volta che, come si è detto, la contrattazione cui deve aversi riguardo è appunto quella del 1999; i ricorrenti insistono poi sul fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei titoli di studio che, per l’accesso alla Categoria DS, sarebbero inferiori; il fatto è solo in parte vero, perché l’accesso dall’interno prevede per i collaboratori tecnici sia il possesso della laurea (con una certa anzianità) sia quello del diploma (con maggiore esperienza), mentre l’accesso dall’esterno prevede sempre il titolo di laurea; una tale limitata difformità tra i titoli studio è evidentemente inidonea a segnare alcunché di effettivamente differenziale e dunque l’argomento non inficia in alcun modo il ragionamento svolto dalla Corte di merito, né tanto meno può anche solo far ipotizzare una ragione di illegittimità della Tabelle di equiparazione; 2.4.2 l’altro aspetto su cui insistono i ricorrenti è quello della perdita di attività di carattere direttivo svolte presso gli enti di provenienza; tuttavia, la declaratoria generale della categoria, con riferimento al livello economico DS prevede, tra le altre cose, «funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane», previsione generale, nel cui ambito vanno inseriti quei compiti di «coordinamento …. controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni», ed assunzione di «responsabilità diretta per le attività cui è preposto», proprie sempre del DS, che esprimono con tutta evidenza tratti direzionali; i rilievi dei ricorrenti non inficiano dunque la correttezza della motivazione di sintesi addotta dalla Corte territoriale nel confermare la congruità dell’equiparazione quale svolta dalle parti collettive; 3. il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale riguardante la giurisdizione, in quanto espressamente condizionato da ARPAV all’eventuale esito sfavorevole, nei suoi riguardi, del ricorso dei lavoratori; 4. le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per