CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza\fin data 26/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di D'ATTOLI Giacomo, in relazione al reato di rapina impropria aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il D'ATTOLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto quale furto in abitazione. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale - lungi dal limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado, come dedotto in ricorso - ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità per rapina impropria, le dichiarazioni della sorella del proprietario dell'auto, postasi dinanzi alla vettura per impedire la fuga del malvivente e colpita al fianco destro dal D'ATTOLI, che aveva cercato di investirla per potersi allontanare dal cortile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il /02/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] fLENZA PIERO M ESi$IINI, D'[OSCURATO:PERSONA]