Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11033/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25 ottobre 2021, ha escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente omesso di considerare come, a seguito dell'intervenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato sarebbe divenuto procedibile a querela, con la conseguenza che si sarebbe dovuta pronunciare l'estinzione del reato per mancanza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, essendo stato correttamente eccepito il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. oggi prevede che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.

3. Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela nei confronti del Pirrello, per cui deve, conseguentemente, essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25 ottobre 2021, ha escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente omesso di considerare come, a seguito dell'intervenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato sarebbe divenuto procedibile a querela, con la conseguenza che si sarebbe dovuta pronunciare l'estinzione del reato per mancanza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, essendo stato correttamente eccepito il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. oggi prevede che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio. 3. Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela nei confronti del Pirrello, per cui deve, conseguentemente, essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 11033/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris