CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45074/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria 1'8 aprile 1974 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 21 luglio 1988 avverso la sentenza n. 772/2020, emessa il 21 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo 3) dell'imputazione, ascritto al [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena, rigettando nel resto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, emessa il 21 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la decisione impugnata, con cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili della ricettazione di un'autovettura, provento di furto, e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159/2011 (capo 3). Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della recidiva, non essendosi tenuto conto che la prima condanna era risalente nel tempo; le condanne ex art. 444 c.p.p. non potevano essere considerate, perché estinte ex art. 445, secondo comma, c.p.p. e il ricorrente non era mai stato dichiarato recidivo. Peraltro, non sarebbero state indicate le ragioni della maggiore pericolosità dell'imputato, dimostrata dal reato in esame; 2) erronea applicazione della legge penale, avendo il Collegio d'appello applicato un aumento per la recidiva superiore a quello inflitto in primo grado (2/3 anziché 1/3); 3) vizi della motivazione, risultando omessa una compiuta verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali dell'imputato e il reato in disamina; 4) vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi positivi addotti dalla difesa. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con un primo ricorso - sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione, per non essere stata adeguatamente giustificata la pena base di tre anni di reclusione ed euro 600,00 di multa; 2) vizi della motivazione, per essere stata negate le attenuanti generiche con argomentazioni prive di rigore logico e per essere i precedenti penali stati valorizzati due volte: una volta per negare le attenuanti generiche e un'altra volta per ritenere sussistente la recidiva. Con un altro ricorso - nell'interesse sempre di [OSCURATO:PERSONA] - sono stati dedotti vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla condotta pregressa dell'imputato, senza considerare la condotta processuale del medesimo imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo e il terzo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'applicazione della recidiva, sono privi di specificità e manifestamente infondati.7,/ Deve in primo luogo osservarsi che dalla stessa sequenza delle condanne di cui al certificato penale può desumersi che la condanna sub 1) insieme con quella sub 4) integra la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. Deve poi rilevarsi, in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Rv. 281229) che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato; né è necessario che in relazione ad altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile, sussistano astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. Valutazione, quest'ultima, che la Corte territoriale ha compiuto avendo evidenziato che l'imputato aveva commesso il reato "in costanza di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, vale a dire una misura di prevenzione personale che per definizione proprio la sua pericolosità doveva fronteggiare". 1.2 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha quantificato l'aumento di pena per la recidiva nella misura di 2/3, pari a due anni ed euro 400,00 di multa e, dunque, in termini assoluti in misura significativamente inferiore rispetto a quanto effettuato dal Tribunale (anni tre ed euro 3.000,00), anche se l'aumento praticato in appello a seguito della riduzione della pena base non rispetta la pregressa percentuale di aumento su di essa. In tal modo non risulta violato il divieto di reformatio in peius, dovendosi ribadire, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 1124 del 25/11/2020, Rv. 280893), che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, operi, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante già riconosciuta in primo grado, un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore. 1.3 Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte d'appello ha affermato che gli elementi, addotti dalla difesa, non erano idonei al riconoscimento delle menzionate circostanze, atteso che "la scelta del rito comporta già l'apposita diminuente e non può essere considerata nuovamente per la concessione delle attenuanti generiche" mentre la confessione concerneva un reato diverso (furto) da quello più grave contestatogli e il certificato penale annovera precedenti anche specifici. Il rilievo difensivo, secondo cui il Collegio del merito non avrebbe considerato gli elementi dedotti dall'imputato, risulta quindi smentito dalla lettura della sentenza in scrutinio. 1.4 Giova precisare che il reato contestato al capo 3) non concerne l'ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 25/2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1 e 2, D.Igvo n. 159/2011 nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi". Di contro, all'imputato è stato contestato di avere violato l'obbligo di soggiorno, impostogli perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 1.5 Anche i ricorsi, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si fondano su motivi privi di specificità e manifestamente infondati. Quanto alla doglianze relative alla pena, deve osservarsi che la Corte territoriale ha ridotto la pena base, determinata dal primo Giudice, fissandola in misura inferiore alla media edittale ma superiore al minimo, tenuto conto in particolare del non indifferente valore del veicolo ricettato, del concorso di tre persone nel reato (una delle quali rimasta ignota) e del fatto che la disponibilità e l'uso del veicolo erano funzionali alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio (secondo quanto ammesso da entrambi gli imputati). La pena è stata poi aumentata per effetto della recidiva e ridotta per la diminuente del rito scelto. In tal modo il Collegio d'appello non è incorso in alcun vizio, dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., considerato prevalente e di dominante rilievo: invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283). 1.6 Sfugge a ogni censura anche il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, ha rimarcato che difettavano elementi positivamente valutabili al fine della concessione del beneficio, tali non potendosi ritenere quelli indicati dalla difesa, che sono stati analiticamente disattesi con rilievi immuni da vizi. Giova ricordare che, nel valorizzare quali elementi negativi i precedenti penali, poi tenuti in considerazione al fine dell'applicazione della recidiva, la Corte territoriale non è incorsa in errori. Questa Corte (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904) ha già affermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili, per distinti fini e conseguenze. Alla luce di tale principio è evidente che i precedenti penali possono essere valorizzati in termini ostativi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quale requisito fattuale per l'applicazione della recidiva. Il principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen., non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art.133 cod. pen., possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza