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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03491/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna del ricorrente per due furti aggravati ed una ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe la prova della responsabilità del ricorrete per i furti contestato al capo a), consumato presso un supermercato, che sarebbe stata ritenuta illogicamente, valorizzando il fatto che all'interno della autovettura utilizzata per effettuare l'effrazione vi fosse la refurtiva di un furto precedentemente consumato dal Sokratte; infatti non sarebbe stato dimostrato che il furto che aveva condotto alla apprensione della refurtiva rinvenuta all'interno dell'autovettura fosse precedente a quello contestato al capo a).

2.2. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze proposte non sono consentite in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti dì prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata confermava quanto già ritenuto dal Tribunale, ovvero che la circostanza del rinvenimento della refurtiva del primo furto all'interno dell'autovettura utilizzata per il secondo (contestato al capo a) e consumato presso un supermercato), unitamente al rinvenimento delle impronte papillari del ricorrente nel luogo del primo delitto, imponessero la logica conclusione che il Soukratte fosse autore anche del furto di cui al capo a), che, peraltro, veniva ritenuto esplicitamente successivo al primo dalla sentenza di primo grado (pag. 3 della sentenza di primo grado).

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna del ricorrente per due furti aggravati ed una ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe la prova della responsabilità del ricorrete per i furti contestato al capo a), consumato presso un supermercato, che sarebbe stata ritenuta illogicamente, valorizzando il fatto che all'interno della autovettura utilizzata per effettuare l'effrazione vi fosse la refurtiva di un furto precedentemente consumato dal Sokratte; infatti non sarebbe stato dimostrato che il furto che aveva condotto alla apprensione della refurtiva rinvenuta all'interno dell'autovettura fosse precedente a quello contestato al capo a). 2.2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte non sono consentite in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti dì prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, la sentenza impugnata confermava quanto già ritenuto dal Tribunale, ovvero che la circostanza del rinvenimento della refurtiva del primo furto all'interno dell'autovettura utilizzata per il secondo (contestato al capo a) e consumato presso un supermercato), unitamente al rinvenimento delle impronte papillari del ricorrente nel luogo del primo delitto, imponessero la logica conclusione che il Soukratte fosse autore anche del furto di cui al capo a), che, peraltro, veniva ritenuto esplicitamente successivo al primo dalla sentenza di primo grado (pag. 3 della sentenza di primo grado). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre
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