CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 03301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25090/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 439 resa dalla Corte d’appello di Trieste e depositata in data 3 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la nullità dell’intimazione di pagamento n. 10020219006100067/000, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 112.052,08, in virtù di vari titoli, per ritenuta prescrizione dei crediti. art. 115, 2° co., cpc Stralciata la controversia relativa a debiti contributivi, per le residue tre cartelle relative all’intimazione, inerenti a debito I.V.A. e accessori, notificate rispettivamente il 04.07.2006 e il 26.05.2007, il Tribunale respingeva la domanda, osservando la presenza di un atto interruttivo (atto di intimazione) della prescrizione notificato il 22.3.2016, non oggetto di contestazione. Avverso la decisione di prime cure l’odierno ricorrente proponeva appello, sostenendo che l’intimazione di pagamento non era stata allegata e che l’Agenzia della Riscossione in proposito si era limitata a produrre soltanto la copia di una ricevuta a/r, contestata da parte istante in quanto non erano indicate le cartelle presupposte. Inoltre, sempre per il ricorrente, l’onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di disconoscimento. In sede d’appello l’Agenzia della Riscossione depositava copia dell’intimazione, che parte ricorrente avrebbe impugnato e contestato sia alla prima udienza che con la comparsa conclusionale. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame, rilevando che “…Costituendosi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ebbe a specificatamente contestare l’allegazione avversaria di intervenuta prescrizione, affermando d’aver notificato apposita intimazione di pagamento indicandone gli estremi identificativi e depositando attestazione postale di ricevimento di plico raccomandato spedito dall’Esattore al Palmieri. A fronte di detta puntuale allegazione, confortata dalla produzione documentale, l’appellante non ritenne di esporre puntuale contestazione necessaria stante la specifica allegazione avversaria, limitandosi - in udienza - con frase di stile a contestare genericamente le affermazioni avversarie… ma pure detto invio risulta confermato - logicamente - dall’attestazione di ricevuta posta di ricevimento dal plico rimessoli dall’Esattore, sicché il Palmieri aveva anche l’onere di allegare -almeno - l’esistenza di diversa pretesa esattoriale”. Ricorre così il Palmieri in cassazione affidandosi a due motivi, mentre le Agenzie resistono con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo si deduce “VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]. 115 E 116 C.P.C. E 2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1 N. 4, C.P.C.”. La Corte territoriale avrebbe errato, in primo luogo, nel ritenere che la puntuale allegazione di Agenzia delle Entrate Riscossione (A.d.E.R.) fosse stata anche “confortata dalla produzione documentale”, in quanto dalle ricevute a/r, unico documento effettivamente prodotto, non si evincerebbe che le predette ricevute fossero riferite ad una intimazione di pagamento e,in ogni caso, non risulta che quest’ultima, qualora notificata, si riferisse proprio alle tre cartelle di cui era stata eccepita la prescrizione. Di poi, avrebbe errato nel ritenere non necessaria la produzione dell’atto di intimazione, “se l’esistenza dello stesso non risulti essere fatto pacifico per mancata tempestiva contestazione dell’allegazione avversaria” (pag. 5 della sentenza), peraltro richiamando una sentenza della Cassazione, la n. 23862/2020,non pertinente alla tesi della Corte e che invece sembra dire tutt’altro, avallando proprio le ragioni dell’appellante. 1.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Esso, infatti, non si confronta con la pronuncia d’appello. Lo stesso infatti è basato sull’osservazione per cui, non avendo ADER prodotto l’avviso di intimazione, ma solo l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, non aveva consentito il collegamento tra tale ultimo documento e un atto riferito alle cartelle portanti i crediti che si assumono prescritti. Orbene, la sentenza impugnata fonda la non contestazione sulla circostanza, pienamente riscontrabile peraltro dalla comparsa di risposta in primo grado, secondo cui, a fronte dell’eccepita prescrizione, l’amministrazione - proprio correlandola all’oggetto del giudizio e , quindi , delle cartelle rimaste in contestazione - ha espressamente replicato di aver notificato un avviso di intimazione in data 22 marzo 2016, producendo copia della relativa notificazione. A fronte di ciò, come accertato dalla pronuncia, non oggetto di impugnazione sul punto, la parte odierna ricorrente ebbe a limitarsi ad una generica contestazione in ordine all’intimazione ed alla ricevuta della raccomandata. Orbene, come noto , l’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che i fatti (modificativi, estintivi od impeditivi) dedotti dalla controparte debbano essere contestati in maniera specifica. Invero, l’amministrazione ha dedotto un fatto specifico, l’aver notificato un’intimazione nel 2016, e la parte ricorrente non ha contestato, se non con una generica “frase di stile”,le “affermazioni avversarie” (quali?), che peraltro la stessa parte neppure riporta in modo da dotare il ricorso della necessaria autosufficienza, ma che già da quanto si ricava dalla pronuncia risulta del tutto carente rispetto a quanto indicato dall’art. 115 cod. proc. civ. Risulta, quindi , che la pronuncia ha rilevato la correlazione tra l’intimazione di cui l’amministrazione ha prodotto la ricevuta postale e le cartelle per cui è causa, mentre - pur a fronte della mancata specifica contestazione - la parte continua a ritenere che non vi sarebbe prova del collegamento della ricevuta con l’intimazione e ancor prima la prova dell’intimazione, di cui allega la tardiva produzione solo in sede d’appello. 2. Col secondo mezzo si deduce “VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]. 2946 E 2948 C.C. E ART. 20 DEL D.LGS. 472/1997 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.”. Infatti, le tre cartelle presupposte alla intimazione di pagamento opposta, rispettivamente notificate in data 04/07/2006, 26/03/2007, 23/10/2007, sono riferite a sanzioni e interessi IVA, per i quali è prevista la prescrizione quinquennale, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2044/2023, secondo cui il credito erariale oggetto di una cartella di pagamento non impugnata e pertanto divenuta definitiva resta soggetto al termine prescrizionale ordinario di dieci anni, mentre per sanzioni e interessi opera la prescrizione breve di cinque anni. Nella fattispecie in esame, le tre cartelle presupposte alla intimazione di pagamento sono riferite esclusivamente al pagamento di interessi e sanzioni iva versata in ritardo. 2.1. Anche questo motivo - invero non inficiato da novità , poiché la deduzione della durata quinquennale non esorbita dall’eccezione di prescrizione proposta fin dal primo grado, se non correlata alla prospettazione di una questione nuova, quale ad esempio la fonte dell’obbligazione - è inammissibile, poiché sul contenuto delle tre cartelle, ed in particolare sul loro riferirsi esclusivamente a interessi e sanzioni, la parte ricorrente non ha rispettato il canone di autosufficienza del ricorso, non riportando il relativo contenuto, tramite la sua puntuale indicazione e la segnalazione e localizzazione della loro presenza nel fascicolo di merito (Cass. Sez. U. n. 8950/22). 3. Da quanto precede consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente, soccombente. Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.900,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al com