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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45178/2021

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seguente ORDINANZA tik te).xj sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA(dato avviso alle part) dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti di bancarotta, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova della sua penale responsabilità e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per non avere il Giudice ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti in considerazione del suo comportamento collaborativo.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientrano quelli sopra descritti.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge.

Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA tik te).xj sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA(dato avviso alle part) dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti di bancarotta, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova della sua penale responsabilità e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per non avere il Giudice ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti in considerazione del suo comportamento collaborativo. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientrano quelli sopra descritti. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere
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