CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36647/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14492/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di una autovettura provento di furto, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di cui all' art. 648 cod. pen., dovendo semmai la condotta essere qualificata ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. I ricorrenti hanno, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 2.2. Va premesso che i giudici di merito, con "doppia conforme", hanno accertato la responsabilità degli imputati, valorizzando il complessivo compendio probatorio ed, in particolare, la circostanza che i ricorrenti, soggetti qualificati in quanto operanti nel settore della vendita di autovetture, avevano operato con sospetta frettolosità all' acquisto del bene di provenienza illecita (procedendo all' acquisto sulla pubblica via senza effettuare alcun controllo sulle condizioni dell' autovettura da parte di soggetti qualificati, secondo quanto accertato) e per un prezzo assai vile rispetto al valore di mercato, peraltro corrisposto in contanti, ponendo prontamente in vendita l' autovettura sul web, elementi tutti ritenuti fortemente sintomatici dell' accettazione del rischio quanto alla provenienza illecita del mezzo. Del resto ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva dei ricorrenti - i quali non si confrontano con l'intero compendio probatorio emerso a loro carico o per altro verso suggeriscono una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021