CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12519/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Oggetto: tributi - cartella N.12519/16 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1722/18/15 depositata in data 23 aprile Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi dei periodi di imposta 2002 e 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato, dal quale emergeva l’omesso versamento delle imposte, oltre a ulteriori irregolarità. Il contribuente ha impugnato la cartella in relazione alla pretesa IVA, in quanto dalle contabilizzazioni periodiche emergeva un credito IVA, fruibile anche in caso di omessa dichiarazione, osservando che l’Ufficio aveva errato a debito le chiusure periodiche IVA relativamente al modello 2002. Contestava, inoltre, l’applicazione della sanzione nella misura del 30%. 2. La CTP di Catania ha accolto il ricorso 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 23 aprile 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che l’Ufficio non abbia preso specificamente posizione in relazione alle difese articolate da parte contribuente. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’ente contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 23 e 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere ritenuto la CTR operante il N.12519/16 R.G. Est. F. D’Aquino principio di non contestazione in relazione alle deduzioni difensive dell’Ufficio. Osserva il ricorrente di avere contestato integralmente ogni deduzione sin dal primo grado, non avendo rinunciato ad alcuno dei rilievi di cui all’atto impugnato. Osserva, inoltre, come la mancata presa di posizione su circostanze di carattere subordinato non comporti ammissione delle affermazioni avversarie, stante la richiesta di rigetto del ricorso. Osserva, in ogni caso, che andrebbe fatta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ai giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla legittimità della cartella di pagamento. 1.3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non dovuti gli importi iscritti a ruolo. 2. Va preliminarmente rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nel primo grado di giudizio fosse presente anche il concessionario della riscossioneche, peraltro, è stato estromesso dal giudizio. Va rigettata , sempre i n via preliminare, la preliminare eccezione di inammissibilità del primo motivo articolata dal controricorrente, contenendo il suddetto motivo la censura dedotta, il parametro normativo e la parte della sentenza che ha inteso censurare. 3. Il primo motivoè fondato. In primo luogo, va evidenziato come il presente giudizio è stato incardinato prima dell’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, che all’art. 45, comma 14, ha inserito nell’art.115 cod. proc. civ. il periodo secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione anche «i fatti non specificamente contestati N.12519/16 R.G. Est. F. D’Aquino dalla parte costituita». Detta disposizione, nella suddetta formulazione in cui fa applicazione del principio di non contestazione, non è applicabile ai giudizi incardinati precedentemente (Cass., Sez. III, 19 marzo 2015, n. 5482), come nel caso di specie. 4. In secondo luogo, va osservato che i l principio di non contestazione –per quanto operante anche nel processo tributario - va coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso tributario (diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente e ribadito in memoria), secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass., Sez. V, 13 marzo 2019,n. 7127). 5. Detto principio è coerente con il principio costantemente affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, 13 novembre 2020, n. 25762; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 32424; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29527; Cass., sez. V, 6 febbraio 2015, n. 2196) , secondo cui nel giudizio tributario la non contestazione concerne esclusivamente il piano probatorio dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, e che tale principio trova un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l'oggetto (immediato), sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati dal ricorso, nonché in N.12519/16 R.G. Est. F. D’Aquino considerazione della indisponibilità dei diritti controversi. Sicché i fatti e i profili non contestati in ricorso e i fatti impeditivi o estintivi ivi dedotti, ove non contestati dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, divengono, quindi, fatti pacifici solo sul piano della prova della loro storica esistenza (Cass. n. 32424/2018, cit.). 6. Deve, pertanto, ritenersi, che già sotto il vigore dell’attuale disposizione d ell’art. 115 cod. proc. civ. l’omessa specifica contestazione non può comportare il riconoscimento della fondatezza del ricorso del contribuente, per cui a maggior ragione ciò non opera nel vigore della disciplina previgente. 7. Nella specie, il non avere l’Amministrazione finanziaria preso specificamente posizione sulle specifiche circostanze dedotte dall’ente contribuente non comporta rinuncia alla pretesa tributaria, né ciò costituisce prova dei fatti dedotti dal ricorrente. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, accoltoe, previo assorbimento degli altri motivi, la causa va rinviata al giudice a quo per l’esame delle ulteriori questioni. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche