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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19955/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24144/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

GUIDO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.387/34/2016 depositata il 18 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo n. 135/1/2013 la quale aveva dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di autotutela adottato dall'Amministrazione finanziaria e, per il resto, aveva accolto previa riunione i ricorsi proposi dall'[OSCURATO:PERSONA]- ni Girardi di Geom.

Guido e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso i quattro avvisi di accertamento notificati per II.DD., Addizionali e IVA, oltre accessori, relativi all'anno di imposta 2006.

2. Le riprese traevano origine da un accertamento analitico-induttivo di cui agli artt.39, 40 del d.P.R. n.600 del 1973, 54 del d.P.R. n.633 del 1972 il quale, anche sulla scorta di valori OMI, di incongruenze emerse dallo studio di settore applicabile, della somma mutuata nel mutuo annesso ad uno dei rogiti contestati e dalla complessiva antie- conomicità dell'attività svolta, aveva ricostruito il reddito di impresa in capo alla società, attiva nel settore edile, poi imputato per trasparen- za in capo ai soci.

3. Avverso la decisione di appello propone ricorso Der cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, mentre i contri- buenti sono rimasti intimati.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applica2:ione dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., per aver il giudice d'appello indebita- mente svalutato il rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società.

5. Il motivo è inammissibile.

La Corte rammenta che «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "stan- dards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elabora- zione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena i'a nullità dell'ac- certamento, con il contribuente.

In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circo- stanze concrete che giustificano lo sco.stamento della propria posizio- ne reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendi- bili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impo- sitivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contri- buente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivi- tà di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore di- mostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01).

6. I parametri applicati, infine, rappresentando la risultante dell'e- strapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quan- do eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288).

La sentenza della CTR ha dato conto dello scostamento non giustificato tra la dichiarazione presentata per l'anno di imposta e lo studio di set- tore applicato dall'Agenzia, come pure della presenza di elementi ul- teriori di riscontro contestati dall'Amministrazione, tra cui lo scosta- mento valori OMI, la presenza di una somma mutuata superiore a quello del prezzo di acquisto per un immobile e, soprattutto l'antieco- nomicità della gestione aziendale.

7. Proprio l'esame da parte della CTR di tali elmenti e la motivata de- terminazione che l'ha portata nondimeno a ritenerli non idonei a sor- reggere l'accertamento, precludono a questa Corte il riesame della prova.

Peraltro, va anche rammentato che, per consolidata interpre- tazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), neppure l'omesso esame di singoli elementi istruttori integrerebbe di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che i fatti storici rilevanti in causa sonc stati comunque presi in considerazione nella fattispecie.

Come sopra visto, la senten- za del giudice d'appello considera indubbiamente il fatto storico, in- cluso il profilo dell'antieconomicità della gestione su cui si appunta la doglianza dell'Agenzia oggetto del motivo, e non pue essere utilmente chiesta in sede di legittimità la rivalutazione del fatto nei termini esposti in censura, sia pure sotto lo schermo della violazione di legge.

8. Alla luce di quanto precede il ricorso dev'essere rigettato per inammissibilità della proposta doglianza e, tenuto conto che i contri- buenti sono rimasti intimati, nessuna provvedimento dev'essere adot- tato quanto alle spese di lite.

9. Infine, si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24144/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. GUIDO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.387/34/2016 depositata il 18 marzo 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo n. 135/1/2013 la quale aveva dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di autotutela adottato dall'Amministrazione finanziaria e, per il resto, aveva accolto previa riunione i ricorsi proposi dall'[OSCURATO:PERSONA]- ni Girardi di Geom. Guido e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso i quattro avvisi di accertamento notificati per II.DD., Addizionali e IVA, oltre accessori, relativi all'anno di imposta 2006. 2. Le riprese traevano origine da un accertamento analitico-induttivo di cui agli artt.39, 40 del d.P.R. n.600 del 1973, 54 del d.P.R. n.633 del 1972 il quale, anche sulla scorta di valori OMI, di incongruenze emerse dallo studio di settore applicabile, della somma mutuata nel mutuo annesso ad uno dei rogiti contestati e dalla complessiva antie- conomicità dell'attività svolta, aveva ricostruito il reddito di impresa in capo alla società, attiva nel settore edile, poi imputato per trasparen- za in capo ai soci. 3. Avverso la decisione di appello propone ricorso Der cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, mentre i contri- buenti sono rimasti intimati. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applica2:ione dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., per aver il giudice d'appello indebita- mente svalutato il rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società. 5. Il motivo è inammissibile. La Corte rammenta che «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "stan- dards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elabora- zione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena i'a nullità dell'ac- certamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circo- stanze concrete che giustificano lo sco.stamento della propria posizio- ne reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendi- bili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impo- sitivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contri- buente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivi- tà di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore di- mostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01). 6. I parametri applicati, infine, rappresentando la risultante dell'e- strapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quan- do eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288). La sentenza della CTR ha dato conto dello scostamento non giustificato tra la dichiarazione presentata per l'anno di imposta e lo studio di set- tore applicato dall'Agenzia, come pure della presenza di elementi ul- teriori di riscontro contestati dall'Amministrazione, tra cui lo scosta- mento valori OMI, la presenza di una somma mutuata superiore a quello del prezzo di acquisto per un immobile e, soprattutto l'antieco- nomicità della gestione aziendale. 7. Proprio l'esame da parte della CTR di tali elmenti e la motivata de- terminazione che l'ha portata nondimeno a ritenerli non idonei a sor- reggere l'accertamento, precludono a questa Corte il riesame della prova. Peraltro, va anche rammentato che, per consolidata interpre- tazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), neppure l'omesso esame di singoli elementi istruttori integrerebbe di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che i fatti storici rilevanti in causa sonc stati comunque presi in considerazione nella fattispecie. Come sopra visto, la senten- za del giudice d'appello considera indubbiamente il fatto storico, in- cluso il profilo dell'antieconomicità della gestione su cui si appunta la doglianza dell'Agenzia oggetto del motivo, e non pue essere utilmente chiesta in sede di legittimità la rivalutazione del fatto nei termini esposti in censura, sia pure sotto lo schermo della violazione di legge. 8. Alla luce di quanto precede il ricorso dev'essere rigettato per inammissibilità della proposta doglianza e, tenuto conto che i contri- buenti sono rimasti intimati, nessuna provvedimento dev'essere adot- tato quanto alle spese di lite. 9. Infine, si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovu
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