CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12293/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che è manifestamente infondato l’unico motivo d’impugnazione, con ilquale deduce l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della qualificazione del fattocome rapina impropria piuttosto che come furto, in mancanza del rapporto di immediatezza;considerato, in particolare, che la nozione di immediatezza richiesta dall'art. 628,comma secondo, cod. pen. non va intesa in senso spazio-temporale, in quanto, per la suaesatta comprensione, occorre fare riferimento alla sua accezione etimologicamente piùampia, che sta a indicare qualcosa che non ha nulla di interposto, di cose che si succedononel tempo e nello spazio e che sono tra loro in rapporto di causalità, senza che fra l'una el'altra si interpongano altre persone o cose o fatti. Tanto vale a dire che il fatto da qualificaredeve intendersi in maniera unitaria e complessiva e considerare se vi sia stata una soluzionedi continuità tra la sottrazione/impossessamento, l'inizio delle ricerche, il rintraccio deimalviventi nel corso della fuga (anch'essa intesa in senso ampio, potendo protrarsi per untempo indeterminato e con modalità variabili) e, infine, la violenza adoperata per sottrarsialla cattura e guadagnarsi l'impunità. Sulla base di tale nozione di immediatezza, va ribaditoil principio di diritto già affermato da questa Corte (correttamente richiamato dai giudici dimerito), a mente del quale «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possonorealizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio dipersona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta lacontestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficienteche tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interromperel'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cosesottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediateindagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivanoindividuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco)» (Sez. 2, n. 43764del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 — 01; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.273617 - 01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]