Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 00397/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento neiconfronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ordinanza i mpugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dalla Procura generale della Corte d’appello avverso l’ordinanza, emessa de plano, in data 4 febbraio 2025,dalla medesima Corte territoriale , con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro e confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., avanzata nei confronti diDomenico [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rilevando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale , in relazione all’art. 183-quaterdisp. att. cod. proc. pen.

Dopo aver riassunto l'iter del procedimento , il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 183 - quater d isp. att. cod. proc. pen., norma che detta la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art.240-bis cod . pe n.

La norma individua il giudice competente che è quello di cui all'art 666 cod. proc. pen.

Il richiamo all'art 667, comma 4, cod. proc. pen. , a parere del ricorrente, opera esclusivamente per quanto riguarda le forme del provvedimento.

Invece la norma stabilisce in maniera espressa che l'opposizione deve essere proposta,a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Il termine per proporre opposizione,quindi, non è di quindici giorni, c ome ritenuto dalla Corte di appello, la quale ha preso in considerazione la disposizione dettata per diversa fattispecie, richiamata dall'art 183-quater citato soltanto in relazione alla forma del provvedimento da adottare.

Nel caso al vaglio, l'opposizione è stata depositata il 25 f ebbraio 202 5 avverso il rigetto comunicato alla Procura generale il 6 Febbraio 2025, ne l termine di trenta giorni ed è, dunque , da considerarsi ammissibile perché tempestiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa C orte, A. Cimmino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen. avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figli di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni riportate a p. 1 e ss. dell’ordinanza impugnata.

A tale conclusione l’ordinanza perviene reputando la stessa tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni, ex art. 674, co mma 4, cod. proc. pen., calcolato a decorreredalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.

2. Osserva il Collegio che, per i procedimenti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in relazione alle ipotesi di confisca previste dall’art. 240-biscod. pen. si applica l’art. 183-quaterdisp. att. cod. proc. pen. per il quale il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è di trenta giorni, in deroga al termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35581 del 2020, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 85 bis TU stup. ritenuta conforme alle fattispecie di cui all’art. 240- biscod. pen.).

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexiesd.l. 306 del 1992, convertito dalla legge 356 del 1992– disposizione confluita nella previsione di cui all’art. 240 - bis cod. pen. - può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez.

U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).

Anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies cit. rientra nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, che deve provvedervi con le medesime forme (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep.2012, Chafik, Rv. 251792).

Tale competenza è ora espressamente prevista dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. 3.

Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio, in data 19 dicembre 2024 la Procura generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato richiesta di sequestro e confisca ai sensi dell'art.240-bis cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna emessa il 26 novembre del 2020 dalla Corte di appello in riforma di quella del 5 aprile 2019 del Tribunale di Palmi,divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021per il reato di peculato commesso dal 1993 al 2012 da [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 4 febbraio 2025 dal G iudice dell’esecuzione, cioè dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] adottata de plano, provvedimento oggetto di opposizione da parte della Procura generale, con atto depositato il 25 febbraio 2025.

R i sulta, ancora, in atti la p. e. c. inoltrata al Pubblico ministero di comunicazione dell’ordinanza del 4 febbraio, trasmessa in data 6.2.2025 all ’ indirizzo di posta estradizioni - pg.reggiocalabria@giustiziacert - La previsione di cui all’art.183-quater disp. att. cod. proc. pen., prevede la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art.240-bis cod. pen., fissando la competenza ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen.o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, individuando quella del [OSCURATO:PERSONA] di cui all'articolo666, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

Si specifica, poi che detto [OSCURATO:PERSONA], sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal P ubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'art.667, comma 4, cod. proc. pen. e che l'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4. Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 4 febbraio 2025, comunicato il 6 febbraio 2025, depositata il 25 febbraio 2025 era tempestiva ed andava scrutinata.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte appello [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso, il 19novembre 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento neiconfronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ordinanza i mpugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dalla Procura generale della Corte d’appello avverso l’ordinanza, emessa de plano, in data 4 febbraio 2025,dalla medesima Corte territoriale , con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro e confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., avanzata nei confronti diDomenico [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rilevando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale , in relazione all’art. 183-quaterdisp. att. cod. proc. pen. Dopo aver riassunto l'iter del procedimento , il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 183 - quater d isp. att. cod. proc. pen., norma che detta la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art.240-bis cod . pe n. La norma individua il giudice competente che è quello di cui all'art 666 cod. proc. pen. Il richiamo all'art 667, comma 4, cod. proc. pen. , a parere del ricorrente, opera esclusivamente per quanto riguarda le forme del provvedimento. Invece la norma stabilisce in maniera espressa che l'opposizione deve essere proposta,a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Il termine per proporre opposizione,quindi, non è di quindici giorni, c ome ritenuto dalla Corte di appello, la quale ha preso in considerazione la disposizione dettata per diversa fattispecie, richiamata dall'art 183-quater citato soltanto in relazione alla forma del provvedimento da adottare. Nel caso al vaglio, l'opposizione è stata depositata il 25 f ebbraio 202 5 avverso il rigetto comunicato alla Procura generale il 6 Febbraio 2025, ne l termine di trenta giorni ed è, dunque , da considerarsi ammissibile perché tempestiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa C orte, A. Cimmino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen. avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figli di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni riportate a p. 1 e ss. dell’ordinanza impugnata. A tale conclusione l’ordinanza perviene reputando la stessa tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni, ex art. 674, co mma 4, cod. proc. pen., calcolato a decorreredalla comunicazione dell’ordinanza impugnata. 2. Osserva il Collegio che, per i procedimenti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in relazione alle ipotesi di confisca previste dall’art. 240-biscod. pen. si applica l’art. 183-quaterdisp. att. cod. proc. pen. per il quale il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è di trenta giorni, in deroga al termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35581 del 2020, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 85 bis TU stup. ritenuta conforme alle fattispecie di cui all’art. 240- biscod. pen.). Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexiesd.l. 306 del 1992, convertito dalla legge 356 del 1992– disposizione confluita nella previsione di cui all’art. 240 - bis cod. pen. - può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221). Anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies cit. rientra nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, che deve provvedervi con le medesime forme (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep.2012, Chafik, Rv. 251792). Tale competenza è ora espressamente prevista dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. 3. Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio, in data 19 dicembre 2024 la Procura generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato richiesta di sequestro e confisca ai sensi dell'art.240-bis cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna emessa il 26 novembre del 2020 dalla Corte di appello in riforma di quella del 5 aprile 2019 del Tribunale di Palmi,divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021per il reato di peculato commesso dal 1993 al 2012 da [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 4 febbraio 2025 dal G iudice dell’esecuzione, cioè dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] adottata de plano, provvedimento oggetto di opposizione da parte della Procura generale, con atto depositato il 25 febbraio 2025. R i sulta, ancora, in atti la p. e. c. inoltrata al Pubblico ministero di comunicazione dell’ordinanza del 4 febbraio, trasmessa in data 6.2.2025 all ’ indirizzo di posta estradizioni - pg.reggiocalabria@giustiziacert - La previsione di cui all’art.183-quater disp. att. cod. proc. pen., prevede la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art.240-bis cod. pen., fissando la competenza ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen.o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, individuando quella del [OSCURATO:PERSONA] di cui all'articolo666, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. Si specifica, poi che detto [OSCURATO:PERSONA], sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal P ubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'art.667, comma 4, cod. proc. pen. e che l'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4. Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 4 febbraio 2025, comunicato il 6 febbraio 2025, depositata il 25 febbraio 2025 era tempestiva ed andava scrutinata.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte appello [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, il 19novembre 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 00397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris