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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19736/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I.

RG 43395-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la motivazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica laddove ha relegato a mere affermazioni di parte le deduzioni circa la contraffazione avvenuta in Germania, dal momento che l'imputato non aveva fornito neanche un principio di dimostrazione di una circostanza che la parte avrebbe dovuto documentare siccome esulante dalla normale logica delle cose; né, a questo riguardo, può avere alcun significato la circostanza che l'autovettura in quel momento condotta fosse stata noleggiata in Germania, non comprendendosi quale collegamento dovesse esserci tra questa circostanza e il luogo della contraffazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile P.Q.MPaol Alfredo f-zu,94( ano 1:WPO,S, h [OSCURATO:PERSONA]?',- • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I. RG 43395-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la motivazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica laddove ha relegato a mere affermazioni di parte le deduzioni circa la contraffazione avvenuta in Germania, dal momento che l'imputato non aveva fornito neanche un principio di dimostrazione di una circostanza che la parte avrebbe dovuto documentare siccome esulante dalla normale logica delle cose; né, a questo riguardo, può avere alcun significato la circostanza che l'autovettura in quel momento condotta fosse stata noleggiata in Germania, non comprendendosi quale collegamento dovesse esserci tra questa circostanza e il luogo della contraffazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile P.Q.MPaol Alfredo f-zu,94( ano 1:WPO,S, h [OSCURATO:PERSONA]?',- • 2
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