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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44910/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutati dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure all'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, è riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha assegnato rilievo, non solo al dato ponderale che vedeva sottoposti a sequestro 31 involucri di sostanza stupefacente la cui concentrazione di principio attivo consentiva la predisposizione di 364 dosi, ma anche alla condotta antecedente osservata dagli operanti che avevano potuto notare il ricorrente cedere, seguendo le stesse modalità, stupefacente ad altri acquirenti, al luogo individuato come una nota "piazza di spaccio" della città di Roma (c.d. ferro di cavallo di [OSCURATO:PERSONA]) tale da denotare la niente affatto occasionale attività di spaccio; che il secondo ed il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano già adeguatamente confutati dai Giudici di merito che hanno rilevato l'aumentata pericolosità sociale in ragione dei plurimi precedenti anche specifici e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili tenuto conto della inclinazione a delinquere del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutati dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure all'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, è riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha assegnato rilievo, non solo al dato ponderale che vedeva sottoposti a sequestro 31 involucri di sostanza stupefacente la cui concentrazione di principio attivo consentiva la predisposizione di 364 dosi, ma anche alla condotta antecedente osservata dagli operanti che avevano potuto notare il ricorrente cedere, seguendo le stesse modalità, stupefacente ad altri acquirenti, al luogo individuato come una nota "piazza di spaccio" della città di Roma (c.d. ferro di cavallo di [OSCURATO:PERSONA]) tale da denotare la niente affatto occasionale attività di spaccio; che il secondo ed il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano già adeguatamente confutati dai Giudici di merito che hanno rilevato l'aumentata pericolosità sociale in ragione dei plurimi precedenti anche specifici e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili tenuto conto della inclinazione a delinquere del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 44910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris