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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08326/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 7

I. 203/91.

Per quanto rileva in questa sede, l'antefatto delle vicende che avevano condotto ad elevare l'imputazione riguardava la cessione delle quote di una società di gestione di una discoteca tra diversi soggetti, uno dei quali - [OSCURATO:PERSONA] - riteneva di vantare ancora ragioni di credito, nei confronti dei soggetti che avevano ceduto tali quote, e si era attivato per ottenere l'intervento di personaggi della squadra del [OSCURATO:PERSONA] in grado di far raggiungere un accordo tra le parti; a manifestare tale disponibilità era stato l'odierno ricorrente, che a sua volta interessava [OSCURATO:PERSONA], persona a lui legata da vincoli di frequentazione e amicizia, il quale mediante ripetute condotte di pressione e minaccia, caratterizzate secondo la tesi di accusa dal ricorso a metodi mafiosi (anche in ragione del rapporto che legava il [OSCURATO:PERSONA] al genitore, pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso), otteneva il pagamento di somme di denaro da imputare alle causali pretese dal Gasparini.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione; la ricostruzione della forma del concorso morale del ricorrente nel delitto di estorsione, commesso materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], era fondata su elementi del tutto vaghi e incongruenti, trattandosi di sollecitazioni e interessamenti caratterizzati da modalità pacifiche, dirette ad evitare conseguenze dannose per i soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale gestita dal [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della Corte territoriale risultava in più punti contraddittoria e manifestamente illogica, avendo fatto emergere d'un lato l'autonomia delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA], dall'altro il solo dato dell'essere a conoscenza il Miccoli delle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risultato richiesto dal Gasparini; né poteva assumere rilievo la prevedibilità da parte del Miccoli delle iniziative che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato, così come risultava neutro l'elemento rappresentato dalla partecipazione del Miccoli alle successive fasi della consegna in favore del Gasparini del denaro riscosso dal [OSCURATO:PERSONA].

Allo stesso modo, era indimostrata la ricostruzione del rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] come mandato conferito dal Miccoli per il recupero delle somme pretese dal Gasparini, difettando alcuna traccia di interessi economici del Miccoli in tale operazione; sotto altro profilo, era stata dimostrata la liceità dei rapporti tra il Gasparini e le altre parti contraenti, sicché in alcun modo poteva dirsi dimostrata la consapevolezza del Miccoli del carattere illecito delle attività poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], non potendo rilevare la sola caratura criminale del genitore del [OSCURATO:PERSONA] e dovendosi considerare i rapporti di cordialità e amicizia, emersi nel processo, tra il [OSCURATO:PERSONA] e la presunta persona offesa Graffagnini.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 d.l. 152/91, e vizio della motivazione; era assertiva la motivazione che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso, attraverso il dato del mero collegamento dell'imputato all'autore materiale del reato contestato, figlio di un personaggio inserito in contesti criminali organizzati, senza apprezzare l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nella realizzazione delle ipotizzate condotte estorsive.

2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1 cod. pen., e vizio della motivazione; la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante delle più persone riunite pur a fronte di elementi di fatto che escludevano la partecipazione del Miccoli alla decisione e alla predisposizione della riunione, che si assume come occasione in cui si manifestarono le condotte estorsive, così come al suo svolgimento.

2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 393, 610 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto all'ipotesi del concorso del ricorrente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte del Gasparini, considerata l'astratta fondatezza delle pretese giuridiche di quest'ultimo e la loro tutelabilità in sede giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, si pone criticamente solo rispetto ad alcuni passaggi della motivazione, in parte sminuendone i contenuti, dimentica altre argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale e, nel suo complesso, propone una ricostruzione della condotta del ricorrente (peraltro con frequenti incursioni nella ricostruzione in fatto della vicenda, non suscettibili di apprezzamento in sede di legittimità) che evoca un semplice incarico (nella forma del "mandato") affidato dal Miccoli al [OSCURATO:PERSONA], in tesi ignaro il primo delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA] che agiva "in autonomia", in ogni caso non condividendo i propositi a lui comunicati e suscettibili di metter in evidenza il ricorso a metodi minacciosi e violenti per portare a termine l'incarico affidato al [OSCURATO:PERSONA].

1.2. La sentenza impugnata (pagg. 19-21) ha operato un'analitica ricostruzione sia dei rapporti personali intrattenuti dal Miccoli con il [OSCURATO:PERSONA], sia delle specifiche circostanze in occasione delle quali il Miccoli aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo quest'ultimo né specifiche conoscenze delle questioni da affrontare, né competenze di tipo professionale o comunque derivanti da attività svolte in analoghi settori, la risoluzione di problemi a carattere personale, ovvero riguardanti persone a lui vicine (il rintraccio, finalizzato alla restituzione, di un veicolo rubato ad un calciatore della squadra del Palermo, in cui militava il Miccoli; la controversia insorta tra il Miccoli e il proprietario di un appartamento, già locato al Miccoli, in ordine al non consentito subingresso di altro conduttore e ai danni rilevati nell'appartamento), episodi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato con metodi e comportamenti che dimostravano esclusivamente la capacità di stabilire contatti con personaggi di ambienti criminali, in grado di metter in atto intimidazioni e minacce gravi (come per la vicenda dalla controversia civile, ove il [OSCURATO:PERSONA] era anche intervenuto personalmente).

La sentenza ha messo in rilievo, inoltre, che questa "attitudine" del [OSCURATO:PERSONA] era emersa anche in altre vicende di analogo contenuto (furti di autovetture; riscossione di crediti), quando altri privati cittadini si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] che aveva fornito la soluzione di quei problemi facendo ricorso a iniziative, contatti con esponenti della criminalità, velate intimidazioni tutte sorrette da un riconosciuto potere di risoluzione di quelle problematiche che discendeva, evidentemente, dal prestigio criminale del genitore ("intraneo alla famiglia mafiosa di Brancaccio, all'epoca dei fatti inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia": pag. 22).

La decisione ha poi dato conto, richiamando la decisione di primo grado (pagg. 23-24), della pluralità di elementi probatori che dimostravano la condivisione, da parte del Miccoli, degli atteggiamenti "culturali" di numerosi soggetti (non solo il [OSCURATO:PERSONA]) appartenenti alla criminalità mafiosa (come per il richiamo ai rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] detenuto per reati di mafia, e nipote di [OSCURATO:PERSONA]) spesso tradotti esplicitamente in moduli comunicativi espressivi di disprezzo e denigrazione delle funzioni degli appartenenti alle forze dell'ordine, traendo dai dati così rappresentati la dimostrazione della consapevolezza del ricorrente in ordine alle modalità che sarebbero state adottate, nell'affidare a soggetti appartenenti a quel contesto, gli incarichi di cui si è detto, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quanto, poi, alle modalità con cui si è sviluppata la risoluzione della questione per cui il Miccoli si era detto disponibile con il Gasparini, la lettura della motivazione dà puntualmente conto del costante controllo della vicenda da parte del Miccoli, che partecipò ad alcuni degli incontri predisposti dal [OSCURATO:PERSONA] con i debitori, veniva informato dal [OSCURATO:PERSONA] su ogni dettaglio quanto agli ulteriori incontri programmati con i debitori, agli ostacoli insorti, alle reazioni e alle scelte di far intervenire personaggi di primo piano della criminalità palermitana; allo stesso modo, è pacifico che il Miccoli intervenne personalmente sia nel rappresentare al Gasparini le "condizioni economiche" per conseguire l'auspicata riscossione dei crediti (incluso il riconoscimento di una somma a favore del [OSCURATO:PERSONA]), sia nel consegnare la somma ottenuta in pagamento dai debitori, conoscendo le modalità - più volte rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] - con le quali era stato ottenuto il pagamento.1.3.

Rispetto a siffatto quadro complessivo, convergente in modo significativo in punto di conoscenza e consapevolezza del Miccoli dell'altrui condotta estorsiva (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 0), la difesa ha fatto ancora leva sul contenuto di due sms inviati dal Miccoli al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preannunciato la decisione di convocare nel quartiere della Kalsa i debitori (che si erano opposti alle richieste - già minacciose - di adempimento rivolte dal [OSCURATO:PERSONA]) dinanzi a esponenti di primo piano della criminalità che avrebbero fornito concreto ausilio al [OSCURATO:PERSONA] per vincere le resistenze dei debitori (come avvenne, per effetto di intimidazioni e violenze riferite dalle perone offese).

Al di là dalla questione che involge l'interpretazione del contenuto dei messaggi, questione di fatto che non può essere affrontata in sede di legittimità, ove per ipotesi dovesse convenirsi nel senso dell'esortazione del Miccoli al [OSCURATO:PERSONA] di "parlare tranquillo" senza "minacciare nessuno", finendo per affidare al [OSCURATO:PERSONA] ogni decisione ("se no lascia stare, non mi interessa"), deve riconoscersi che l'elemento ritenuto decisivo dalla difesa, per escludere una compartecipazione volontaria e consapevole del Miccoli nella materiale attività estorsiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], rappresenta un frammento storico che viene estratto da una serie continua di contatti, anteriori e successivi al fatto, dimostrativi di un costante interessamento reciproco nel chiedere e fornire informazioni sull'operazione di imposizione del pagamento (pag. 52) che, per le ragioni già espresse, il Miccoli sapeva sarebbero state attuate con le modalità consuete cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva ricorso per la risoluzione delle questioni che gli venivano affidate.

Né può evocarsi, attraverso un'interpretazione di quei messaggi telefonici (che avrebbero dimostrato disinteresse e distacco del Miccoli dalle iniziative preannunciate dal [OSCURATO:PERSONA]), l'istituto della desistenza atteso che «il concorrente nel reato plurisoggettivo che intenda beneficiare della scriminante di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri» (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Colla, Rv. 240737 - 01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250 - 0; Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421 - 0).

Anche l'argomento difensivo che contesta l'attribuzione al Miccoli del ruolo di concorrente morale, quale istigatore, per l'assenza di prova su un preventivo accordo che avrebbe dovuto riguardare sia la condotta da porre in essere per conseguire il risultato del mandato conferito al [OSCURATO:PERSONA], sia le concrete modalità cui si sarebbe fatto ricorso, si scontra con l'argomento logico correttamente messo in rilievo dalla Corte territoriale; il Miccoli, pur essendo perfettamente a conoscenza della questione rappresentata dal Gasparini e pur conoscendo i soggetti coinvolti nella vicenda, nel proporsi come risolutore delle questione, anziché operare personalmente, scelse di affidare al [OSCURATO:PERSONA] l'incarico, del quale conosceva le "capacità" così come analiticamente rappresentato (v. supra, § 1.2.), peraltro prevedendo che allo stesso dovesse essere riconosciuto anche un compenso in denaro - fattore che in modo logico è stato ritenuto idoneo a rafforzare il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] - e eseguendo in talune occasioni le direttive impartite dal [OSCURATO:PERSONA] per contattare i soggetti interessati o per convocarli in apposite riunioni (pag. 33).

1.4. Analogamente, non può essere messo in discussione il dato della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto assicurato al [OSCURATO:PERSONA] (essendo irrilevante che il Miccoli non abbia tratto alcun profitto dal reato, trattandosi di condotta contestata a titolo di concorso e atteso che il vantaggio illecito è previsto dalla norma come rivolto non solo all'autore del reato, ma anche ad un terzo), che discende dalla decisione assunta personalmente dal ricorrente nel decurtare dall'importo, che doveva essere consegnato al creditore, la somma arbitrariamente fissata come spettante al [OSCURATO:PERSONA].

Il profilo della dichiarata liceità della pretesa creditoria, che avrebbe caratterizzato sia la decisione di affidare l'incarico al [OSCURATO:PERSONA], sia la consapevolezza del ricorrente che le iniziative e l'attività del [OSCURATO:PERSONA] miravano a realizzare una pretesa giuridicamente fondata e lecita, perde rilevanza dovendosi considerare che il tratto illecito della condotta oggetto di imputazione discende evidentemente dall'intervento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, dal ricorso a metodi violenti e minacciosi, dall'avvenuto pagamento nelle mani di un terzo del debito azionato, con il correlativo danno per il debitore (Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014, D'Ambrosio, Rv. 261381 - 0).

1.5. Il motivo, infine, risulta reiterativo nella parte in cui lamenta l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del dato probatorio acquisito circa il carattere amicale dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa Graffagnini, mantenuto sia prima che dopo la vicende in esame, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza (pagg. 28 e 29) che ha spiegato - ancora una volta con argomenti logici - che l'apparente cordialità e bonomia dei rapporti, tratta dall'uso di espressioni riportate nei messaggi indicati dalla difesa, trovava giustificazione nel ricorrente atteggiamento delle vittime di intimidazioni mafiose diretto a porsi nei confronti di quegli interlocutori "in maniera ossequiosa ed affabile, evidentemente al fine di non urtarne la suscettibilità".

1.6. Il secondo motivo è anch'esso infondato.

Il ricorrente ripropone gli argomenti posti a base dell'atto di appello, deduce l'inesistenza di elementi di fatto dimostrativi del ricorso al metodo mafioso, sottolinea l'individuazione operata dalla sentenza impugnata del legame del [OSCURATO:PERSONA] con il genitore quale unico dato espressivo dell'ipotizzata circostanza aggravante; ma così facendo il ricorrente trascura i punti della motivazione (v. pagg. 7-8; 27; 57) in cui si è dato conto, in modo dettagliato e specifico, della fattualità caratterizzata dal ricorso a metodi (quali la scelta di moduli comunicativi, di specifiche circostanze di luogo, di determinati soggetti da coinvolgere negli incontri destinati a "convincere" i debitori all'adempimento delle obbligazioni assunte) tutti riconducibili all'agire mafioso.

Anche la censura, fondata sulla mancanza di elementi dimostrativi dell'effetto di coartazione discendente dal ricorso al metodo mafioso, non tiene conto dei puntuali richiami della Corte territoriale al dichiarato delle persone offese (pagg. 43 ss.), che hanno chiarito di avere percepito in modo netto il significato da attribuire alle intimidazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], sia per l'evocazione letterale dell'interesse all'operazione da parte di personaggi vicini al proprio genitore, sia per le richieste rivolte dalle persone offese a soggetti pregiudicati di essere affiancati negli incontri più "temibili" con il [OSCURATO:PERSONA], decisioni che scaturivano dalla consapevolezza dello spessore criminale dei soggetti che erano coinvolti nell'organizzazione di quegli incontri.

1.7. Il terzo motivo difetta del necessario carattere dell'interesse all'impugnazione.

Come è stato ancora di recente affermato, va rilevata l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; in precedenza, Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, Bondani, Rv. 275962 - 0; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 0).

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 629, comma 2, cod. pen., sicché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante non avrebbe comportato alcun effetto favorevole per l'imputato in punto di trattamento sanzionatorio.

1.8. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' ormai patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità la definizione dei confini tra le fattispecie delittuose dell'estorsione e dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nelle ipotesi in cui la condotta sia realizzata in concorso da soggetti diversi dai titolari della pretesa giuridica che si assume come causa giustificatrice delle richieste, minacciose e violente, volte alla realizzazione del diritto.

Hanno chiarito le Sezioni unite della Corte che «il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità» (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03), affremando in particolare che «qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651)» (§

13.1. della motivazione).

Situazione che nella specie è stata correttamente ravvisata dalla sentenza impugnata (pag. 28) considerando il compenso che il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito in ragione dell'attività posta in essere per ottenere il pagamento nelle sue mani del credito vantato dal Gasparini.

2. Al rigetto del ricorso consegue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. Per quanto rileva in questa sede, l'antefatto delle vicende che avevano condotto ad elevare l'imputazione riguardava la cessione delle quote di una società di gestione di una discoteca tra diversi soggetti, uno dei quali - [OSCURATO:PERSONA] - riteneva di vantare ancora ragioni di credito, nei confronti dei soggetti che avevano ceduto tali quote, e si era attivato per ottenere l'intervento di personaggi della squadra del [OSCURATO:PERSONA] in grado di far raggiungere un accordo tra le parti; a manifestare tale disponibilità era stato l'odierno ricorrente, che a sua volta interessava [OSCURATO:PERSONA], persona a lui legata da vincoli di frequentazione e amicizia, il quale mediante ripetute condotte di pressione e minaccia, caratterizzate secondo la tesi di accusa dal ricorso a metodi mafiosi (anche in ragione del rapporto che legava il [OSCURATO:PERSONA] al genitore, pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso), otteneva il pagamento di somme di denaro da imputare alle causali pretese dal Gasparini. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione; la ricostruzione della forma del concorso morale del ricorrente nel delitto di estorsione, commesso materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], era fondata su elementi del tutto vaghi e incongruenti, trattandosi di sollecitazioni e interessamenti caratterizzati da modalità pacifiche, dirette ad evitare conseguenze dannose per i soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale gestita dal [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della Corte territoriale risultava in più punti contraddittoria e manifestamente illogica, avendo fatto emergere d'un lato l'autonomia delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA], dall'altro il solo dato dell'essere a conoscenza il Miccoli delle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risultato richiesto dal Gasparini; né poteva assumere rilievo la prevedibilità da parte del Miccoli delle iniziative che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato, così come risultava neutro l'elemento rappresentato dalla partecipazione del Miccoli alle successive fasi della consegna in favore del Gasparini del denaro riscosso dal [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, era indimostrata la ricostruzione del rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] come mandato conferito dal Miccoli per il recupero delle somme pretese dal Gasparini, difettando alcuna traccia di interessi economici del Miccoli in tale operazione; sotto altro profilo, era stata dimostrata la liceità dei rapporti tra il Gasparini e le altre parti contraenti, sicché in alcun modo poteva dirsi dimostrata la consapevolezza del Miccoli del carattere illecito delle attività poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], non potendo rilevare la sola caratura criminale del genitore del [OSCURATO:PERSONA] e dovendosi considerare i rapporti di cordialità e amicizia, emersi nel processo, tra il [OSCURATO:PERSONA] e la presunta persona offesa Graffagnini. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 d.l. 152/91, e vizio della motivazione; era assertiva la motivazione che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso, attraverso il dato del mero collegamento dell'imputato all'autore materiale del reato contestato, figlio di un personaggio inserito in contesti criminali organizzati, senza apprezzare l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nella realizzazione delle ipotizzate condotte estorsive. 2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1 cod. pen., e vizio della motivazione; la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante delle più persone riunite pur a fronte di elementi di fatto che escludevano la partecipazione del Miccoli alla decisione e alla predisposizione della riunione, che si assume come occasione in cui si manifestarono le condotte estorsive, così come al suo svolgimento. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 393, 610 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto all'ipotesi del concorso del ricorrente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte del Gasparini, considerata l'astratta fondatezza delle pretese giuridiche di quest'ultimo e la loro tutelabilità in sede giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, si pone criticamente solo rispetto ad alcuni passaggi della motivazione, in parte sminuendone i contenuti, dimentica altre argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale e, nel suo complesso, propone una ricostruzione della condotta del ricorrente (peraltro con frequenti incursioni nella ricostruzione in fatto della vicenda, non suscettibili di apprezzamento in sede di legittimità) che evoca un semplice incarico (nella forma del "mandato") affidato dal Miccoli al [OSCURATO:PERSONA], in tesi ignaro il primo delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA] che agiva "in autonomia", in ogni caso non condividendo i propositi a lui comunicati e suscettibili di metter in evidenza il ricorso a metodi minacciosi e violenti per portare a termine l'incarico affidato al [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La sentenza impugnata (pagg. 19-21) ha operato un'analitica ricostruzione sia dei rapporti personali intrattenuti dal Miccoli con il [OSCURATO:PERSONA], sia delle specifiche circostanze in occasione delle quali il Miccoli aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo quest'ultimo né specifiche conoscenze delle questioni da affrontare, né competenze di tipo professionale o comunque derivanti da attività svolte in analoghi settori, la risoluzione di problemi a carattere personale, ovvero riguardanti persone a lui vicine (il rintraccio, finalizzato alla restituzione, di un veicolo rubato ad un calciatore della squadra del Palermo, in cui militava il Miccoli; la controversia insorta tra il Miccoli e il proprietario di un appartamento, già locato al Miccoli, in ordine al non consentito subingresso di altro conduttore e ai danni rilevati nell'appartamento), episodi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato con metodi e comportamenti che dimostravano esclusivamente la capacità di stabilire contatti con personaggi di ambienti criminali, in grado di metter in atto intimidazioni e minacce gravi (come per la vicenda dalla controversia civile, ove il [OSCURATO:PERSONA] era anche intervenuto personalmente). La sentenza ha messo in rilievo, inoltre, che questa "attitudine" del [OSCURATO:PERSONA] era emersa anche in altre vicende di analogo contenuto (furti di autovetture; riscossione di crediti), quando altri privati cittadini si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] che aveva fornito la soluzione di quei problemi facendo ricorso a iniziative, contatti con esponenti della criminalità, velate intimidazioni tutte sorrette da un riconosciuto potere di risoluzione di quelle problematiche che discendeva, evidentemente, dal prestigio criminale del genitore ("intraneo alla famiglia mafiosa di Brancaccio, all'epoca dei fatti inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia": pag. 22). La decisione ha poi dato conto, richiamando la decisione di primo grado (pagg. 23-24), della pluralità di elementi probatori che dimostravano la condivisione, da parte del Miccoli, degli atteggiamenti "culturali" di numerosi soggetti (non solo il [OSCURATO:PERSONA]) appartenenti alla criminalità mafiosa (come per il richiamo ai rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] detenuto per reati di mafia, e nipote di [OSCURATO:PERSONA]) spesso tradotti esplicitamente in moduli comunicativi espressivi di disprezzo e denigrazione delle funzioni degli appartenenti alle forze dell'ordine, traendo dai dati così rappresentati la dimostrazione della consapevolezza del ricorrente in ordine alle modalità che sarebbero state adottate, nell'affidare a soggetti appartenenti a quel contesto, gli incarichi di cui si è detto, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Quanto, poi, alle modalità con cui si è sviluppata la risoluzione della questione per cui il Miccoli si era detto disponibile con il Gasparini, la lettura della motivazione dà puntualmente conto del costante controllo della vicenda da parte del Miccoli, che partecipò ad alcuni degli incontri predisposti dal [OSCURATO:PERSONA] con i debitori, veniva informato dal [OSCURATO:PERSONA] su ogni dettaglio quanto agli ulteriori incontri programmati con i debitori, agli ostacoli insorti, alle reazioni e alle scelte di far intervenire personaggi di primo piano della criminalità palermitana; allo stesso modo, è pacifico che il Miccoli intervenne personalmente sia nel rappresentare al Gasparini le "condizioni economiche" per conseguire l'auspicata riscossione dei crediti (incluso il riconoscimento di una somma a favore del [OSCURATO:PERSONA]), sia nel consegnare la somma ottenuta in pagamento dai debitori, conoscendo le modalità - più volte rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] - con le quali era stato ottenuto il pagamento.1.3. Rispetto a siffatto quadro complessivo, convergente in modo significativo in punto di conoscenza e consapevolezza del Miccoli dell'altrui condotta estorsiva (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 0), la difesa ha fatto ancora leva sul contenuto di due sms inviati dal Miccoli al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preannunciato la decisione di convocare nel quartiere della Kalsa i debitori (che si erano opposti alle richieste - già minacciose - di adempimento rivolte dal [OSCURATO:PERSONA]) dinanzi a esponenti di primo piano della criminalità che avrebbero fornito concreto ausilio al [OSCURATO:PERSONA] per vincere le resistenze dei debitori (come avvenne, per effetto di intimidazioni e violenze riferite dalle perone offese). Al di là dalla questione che involge l'interpretazione del contenuto dei messaggi, questione di fatto che non può essere affrontata in sede di legittimità, ove per ipotesi dovesse convenirsi nel senso dell'esortazione del Miccoli al [OSCURATO:PERSONA] di "parlare tranquillo" senza "minacciare nessuno", finendo per affidare al [OSCURATO:PERSONA] ogni decisione ("se no lascia stare, non mi interessa"), deve riconoscersi che l'elemento ritenuto decisivo dalla difesa, per escludere una compartecipazione volontaria e consapevole del Miccoli nella materiale attività estorsiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], rappresenta un frammento storico che viene estratto da una serie continua di contatti, anteriori e successivi al fatto, dimostrativi di un costante interessamento reciproco nel chiedere e fornire informazioni sull'operazione di imposizione del pagamento (pag. 52) che, per le ragioni già espresse, il Miccoli sapeva sarebbero state attuate con le modalità consuete cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva ricorso per la risoluzione delle questioni che gli venivano affidate. Né può evocarsi, attraverso un'interpretazione di quei messaggi telefonici (che avrebbero dimostrato disinteresse e distacco del Miccoli dalle iniziative preannunciate dal [OSCURATO:PERSONA]), l'istituto della desistenza atteso che «il concorrente nel reato plurisoggettivo che intenda beneficiare della scriminante di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri» (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Colla, Rv. 240737 - 01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250 - 0; Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421 - 0). Anche l'argomento difensivo che contesta l'attribuzione al Miccoli del ruolo di concorrente morale, quale istigatore, per l'assenza di prova su un preventivo accordo che avrebbe dovuto riguardare sia la condotta da porre in essere per conseguire il risultato del mandato conferito al [OSCURATO:PERSONA], sia le concrete modalità cui si sarebbe fatto ricorso, si scontra con l'argomento logico correttamente messo in rilievo dalla Corte territoriale; il Miccoli, pur essendo perfettamente a conoscenza della questione rappresentata dal Gasparini e pur conoscendo i soggetti coinvolti nella vicenda, nel proporsi come risolutore delle questione, anziché operare personalmente, scelse di affidare al [OSCURATO:PERSONA] l'incarico, del quale conosceva le "capacità" così come analiticamente rappresentato (v. supra, § 1.2.), peraltro prevedendo che allo stesso dovesse essere riconosciuto anche un compenso in denaro - fattore che in modo logico è stato ritenuto idoneo a rafforzare il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] - e eseguendo in talune occasioni le direttive impartite dal [OSCURATO:PERSONA] per contattare i soggetti interessati o per convocarli in apposite riunioni (pag. 33). 1.4. Analogamente, non può essere messo in discussione il dato della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto assicurato al [OSCURATO:PERSONA] (essendo irrilevante che il Miccoli non abbia tratto alcun profitto dal reato, trattandosi di condotta contestata a titolo di concorso e atteso che il vantaggio illecito è previsto dalla norma come rivolto non solo all'autore del reato, ma anche ad un terzo), che discende dalla decisione assunta personalmente dal ricorrente nel decurtare dall'importo, che doveva essere consegnato al creditore, la somma arbitrariamente fissata come spettante al [OSCURATO:PERSONA]. Il profilo della dichiarata liceità della pretesa creditoria, che avrebbe caratterizzato sia la decisione di affidare l'incarico al [OSCURATO:PERSONA], sia la consapevolezza del ricorrente che le iniziative e l'attività del [OSCURATO:PERSONA] miravano a realizzare una pretesa giuridicamente fondata e lecita, perde rilevanza dovendosi considerare che il tratto illecito della condotta oggetto di imputazione discende evidentemente dall'intervento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, dal ricorso a metodi violenti e minacciosi, dall'avvenuto pagamento nelle mani di un terzo del debito azionato, con il correlativo danno per il debitore (Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014, D'Ambrosio, Rv. 261381 - 0). 1.5. Il motivo, infine, risulta reiterativo nella parte in cui lamenta l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del dato probatorio acquisito circa il carattere amicale dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa Graffagnini, mantenuto sia prima che dopo la vicende in esame, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza (pagg. 28 e 29) che ha spiegato - ancora una volta con argomenti logici - che l'apparente cordialità e bonomia dei rapporti, tratta dall'uso di espressioni riportate nei messaggi indicati dalla difesa, trovava giustificazione nel ricorrente atteggiamento delle vittime di intimidazioni mafiose diretto a porsi nei confronti di quegli interlocutori "in maniera ossequiosa ed affabile, evidentemente al fine di non urtarne la suscettibilità". 1.6. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Il ricorrente ripropone gli argomenti posti a base dell'atto di appello, deduce l'inesistenza di elementi di fatto dimostrativi del ricorso al metodo mafioso, sottolinea l'individuazione operata dalla sentenza impugnata del legame del [OSCURATO:PERSONA] con il genitore quale unico dato espressivo dell'ipotizzata circostanza aggravante; ma così facendo il ricorrente trascura i punti della motivazione (v. pagg. 7-8; 27; 57) in cui si è dato conto, in modo dettagliato e specifico, della fattualità caratterizzata dal ricorso a metodi (quali la scelta di moduli comunicativi, di specifiche circostanze di luogo, di determinati soggetti da coinvolgere negli incontri destinati a "convincere" i debitori all'adempimento delle obbligazioni assunte) tutti riconducibili all'agire mafioso. Anche la censura, fondata sulla mancanza di elementi dimostrativi dell'effetto di coartazione discendente dal ricorso al metodo mafioso, non tiene conto dei puntuali richiami della Corte territoriale al dichiarato delle persone offese (pagg. 43 ss.), che hanno chiarito di avere percepito in modo netto il significato da attribuire alle intimidazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], sia per l'evocazione letterale dell'interesse all'operazione da parte di personaggi vicini al proprio genitore, sia per le richieste rivolte dalle persone offese a soggetti pregiudicati di essere affiancati negli incontri più "temibili" con il [OSCURATO:PERSONA], decisioni che scaturivano dalla consapevolezza dello spessore criminale dei soggetti che erano coinvolti nell'organizzazione di quegli incontri. 1.7. Il terzo motivo difetta del necessario carattere dell'interesse all'impugnazione. Come è stato ancora di recente affermato, va rilevata l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; in precedenza, Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, Bondani, Rv. 275962 - 0; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 0). La Corte territoriale ha confermato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 629, comma 2, cod. pen., sicché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante non avrebbe comportato alcun effetto favorevole per l'imputato in punto di trattamento sanzionatorio. 1.8. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' ormai patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità la definizione dei confini tra le fattispecie delittuose dell'estorsione e dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nelle ipotesi in cui la condotta sia realizzata in concorso da soggetti diversi dai titolari della pretesa giuridica che si assume come causa giustificatrice delle richieste, minacciose e violente, volte alla realizzazione del diritto. Hanno chiarito le Sezioni unite della Corte che «il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità» (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03), affremando in particolare che «qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651)» (§ 13.1. della motivazione). Situazione che nella specie è stata correttamente ravvisata dalla sentenza impugnata (pag. 28) considerando il compenso che il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito in ragione dell'attività posta in essere per ottenere il pagamento nelle sue mani del credito vantato dal Gasparini. 2. Al rigetto del ricorso consegue
Sentenza Cassazione n. 08326/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris