CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 23067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 37915/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma V. [OSCURATO:PERSONA] 61 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-I ricorrenti hanno prestato fideiussione a favore della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] che fu tra i fideiussori. 2.-Con lettera del 17/11/1987, la Cassa di Risparmio di Puglia, che aveva aperto il credito a favore della società cooperativa, ha comunicato a quest'ultima ed ai fideiussori, la revoca del credito e l'invito a rimborsare le somme indicate nella detta comunicazione. Successivamente, la Cassa di Risparmio di Puglia ha ceduto questi suoi crediti alla Cassa di risparmio [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha ceduto a sua volta il credito a [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha infine ottenuto, il 15/06/2010, un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori per la somma di 298 780,91 C. 3.-1 fideiussori hanno proposto opposizione, eccependo innanzitutto l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto, a fronte della richiesta di pagamento del 1987, erano decorsi 10 anni senza che alcun atto interruttivo fosse stato compiuto fino per l'appunto alla richiesta di decreto ingiuntivo del 2010. Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione ritenendo fondata questa tesi e dichiarando dunque prescritto il diritto. àu appello della Italfondiario, la Corte di appello di Lecce hkriformato la decisione, dopo avere accertato che, tra il 1987 e il 2010, erano intervenuti invece atti interruttivi validi, tra cui, in particolare, l'ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa durata dal 1990 al 19991 e poi, nel 2002, l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] nella procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1996.-t 4.-Avverso tale decisione propongono ric6rsórifideiussori con quattro motivi di censura. Italfondiario si è costituito ed ha depositato controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 5.-Con il primo motivo di ricorso i fideiussori fanno valere violazione degli articoli 2943, 2944, 2945e,del codice civile: sostengono che l'effetto interruttivo della prescrizione non può che essere collegato ad una domanda con cui si fa valere il credito, e tale non poteva che essere quella di ammissione al passivo. Affermano che però non vi era alcuna prova che un'insinuazione al passivo fosse stata fatta dalla creditrice la quale avrebbe dovuto depositare la relativa documentazione. Il motivo è infondato. Invero, la sentenza della Corte d'appello ha ritenuto non contestata la avvenuta insinuazione al passivo da parte della Banca, avendo, a pagina 9, espressamente affermato di voler porre a base della decisione non solo le circostanze documentate ma altresì quelle non contestate. Dal controricorso si deduce come, nella memoria conclusionale, i ricorrenti fideiussori avessero dato atto che una insinuazione al passivo c'era stata, salvo a contestare che tale insinuazione potesse valere come prova del credito. Tra l'altro, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era pure ammesso che vi era stata insinuazione allo stato passivo, la cui documentazione era stata allegata dagli stessi fideiussori con il documento sub 3 della loro produzione documentale: ciò facevano i fideiussori al solo fine di contestare l'ammontare del credito preteso dalla banca, sul presupposto che quanto risultante al momento dell'iscrizione era diverso da quanto preteso con la predetta ammissione al passivo. Ne deriva dunque che la pretesa prova della istanza di ammissione allo stato passivo, di per sé sufficiente ad interrompere la prescrizione, e presente in atti, non è contestata, ma addirittura è stata ammessa dai fideiussori. 6.-Il secondo motivo fa valere invece violazione dell'articolo 1945 del codice civile.La sentenza impugnata aveva-ritenu • che l'eccezione di prescrizione non t C' essere opposta dai fideiussori alla banca/ attenendo per l'appunto all'estinzione del debito principale, a fronte del fatto che la fideiussione era a prima richiesta e dunque doveva ritenersi autonoma: natura questa che impediva al fideiussore di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante. I ricorrenti contestano la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma invocando la clausola contrattuale per la quale il pagamento avrebbe potuto essere preteso dal creditore soltanto dietro esibizione delle risultanze delle scritture contabili. Il motivo è assorbito da quello precedente ma comunque è infondato. E' assorbito in quanto, anche ad ammettere che i fideiussori potessero proporre eccezione di prescrizione, come si è visto al motivo precedente, l'eccezione deve ritenersi infondata. Ma l'argomento è anche infondato di suo, in quanto la clausola che impone al > e creditore dì provare nei confronti del debitore garantito il proprio credito dig—trn C,, (Certa~ierstrha è clausola che rende accessoria la fideiussione rispetto al contratto principale: piuttosto a tali fini conta la circostanza, evidenziata dalla Corte di appello, per cui il contratto di garanzia (-4:ecciitwo-) concordato come a prima richiesta, pattuizione, questa si, che significa autonomia della fideiussione rispetto al debito principale. 7.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 2967 del codice civile. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente il credito pur non avendo la banca, e per i successori cessionari, fornito alcuna dimostrazione del credito: per contratto il creditore avrebbe dovuto depositare le scritture contabili che invece non sono mai state depositate. Per contro, il credito è stato ritenuto sussistente sulla base di un conteggio ritenuto conforme alle scritture contabili depositato dal creditore. Il motivo è inammissibile. Esso mira infatti a contestare la valutazione di un documento probatorio fatto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto come prova del credito il deposito del conteggio certificato come conforme alle scritture contabili.Del resto, gli stessi ricorrenti ammettono che il conteggio certificato come conforme alle scritture contabili può costituire nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo un argomento di prova liberamente valutabile dal giudice, e poiché il giudice di merito ha, per l'appunto, ritenuto che quelle scritture avessero valore probatorio, questo giudizio è un giudizio di fatto/ peraltro qui neanche contestato che è rimesso al giudice di merito. 8.- Il quarto motivo denuncia violazione ed errata interpretazione delle clausole testamentarie in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a quest'ultima era stata fatta eccezione di difetto di legittimazione passiva per difetto della qualità di erede del debitore principale, ossia il coniuge [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente fa leva sulla circostanza che nel testamento olografo il coniuge dichiara di non lasciare alcun bene alla ricorrente, sua moglie, in quanto costei dispone già di sostanze proprie. Secondo la ricorrente la Corte avrebbe erroneamente inteso questa clausola come irrilevante, e non tale da impedire la successione ereditaria disattendendo con ciò chiaramente la volontà espressa dal testatore. Il motivo è infondato. E' noto ,infatti come il coniuge costituisce, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile,ViTrierede necessario, e che questo suo diritto non può essere leso dal testatore. Va solo incidentalmente ricordato che, tra l'altro, la volontà qui espressa dal testatore non è certamente quella di una diseredazione, ma semplicemente di una esclusione dal beneficio delle sole disposizioni testamentarie del coniuge, che conserva comunque la qualità di eredeirEùi spetta la quota di legittima. Il ricorso va pertanto rigettato. Y t) z, :1121-"t „L> La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento elle spese `:" \ A.:16L,.- 9 misura di 8000,00 euro Qtrre-2CYCy30-eu dITA2Se~13 Ai sensi dell'art. - 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura e)-L dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat