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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23375/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 739/2025 depositatail 04/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, in via principale ai sensi dell’art. 2932 c.c., iltrasferimento in proprio favore della proprietà dell’immobile sito in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, previo accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte in calce al contratto preliminare di vendita del 21luglio 2010 e pagamento del residuo prezzo; in via subordinata, lacondanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparraversata; in via ulteriormente gradata, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., lacondanna alla restituzione della minor somma di euro 30.000,00, oltreinteressi legali dal 21 luglio 2010 al saldo.

Nel giudizio intervenne, ai sensidell’art. 105 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], il quale propose, nei confronti dellamedesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domanda ex art. 2932 c.c. avente adoggetto lo stesso immobile già interessato dalla domanda dellaConstantinescu, e spiegò altresì autonoma domanda, nei confronti diquest’ultima, volta alla declaratoria di inefficacia della trascrizione dell’attodi citazione per omessa iscrizione a ruolo della causa nel termine di legge.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi tardivamente, chiese la riunione delgiudizio a quello iscritto al n.

R.G. 34543/2012 e l’accertamento dellalegittimità del recesso dal preliminare concluso con [OSCURATO:PERSONA], perscadenza del termine essenziale.2.

Con sentenza n. 5716/2015 il Tribunale di Roma respinse la domandaproposta dalla Constantinescu ai sensi dell’art. 2932 c.c.; dichiarò risolto ilcontratto preliminare di compravendita per inadempimento dellapromittente venditrice, condannando quest’ultima alla restituzione dellasomma versata dall’attrice a titolo di caparra, oltre interessi e spese;adottò analoga statuizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Per quantoancora rileva, il Tribunale respinse altresì la domanda proposta dal Simoninei confronti della Constantinescu.Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado propose appello IoanaConstantinescu, censurando l’erronea compensazione delle spese di lite inrelazione alla domanda autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoiconfronti.[OSCURATO:PERSONA] rimase contumace, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposeappello incidentale condizionato.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4584/2017, dichiaròinammissibile l’appello, ritenendo tardiva la notificazione del gravame neiconfronti di entrambi gli appellati.4. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza d’appello.

Questa Corte, con ordinanza n.9146/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, accolse entrambi i motivi, cassò ladecisione impugnata e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, rilevandoche l’appello era stato tempestivamente proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e correttamente notificato al [OSCURATO:PERSONA], benché non aldifensore, ma alla parte nel domicilio eletto presso il procuratorecostituito, in conformità al principio affermato da Cass., Sez.

U, n.3702/2017.5.

Riassunto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di PaoloSimoni al pagamento delle spese di lite in suo favore e l’accoglimentodelle conclusioni già rassegnate con l’atto di gravame nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; domandò, altresì, la rifusione delle spese dei giudizi diprimo grado, di appello, di cassazione e di rinvio.La Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, con sentenza n.739/2025, rigettò l’appello e condannò [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; nulla dispose sulle spese del giudizio di cassazione e di quello dirinvio, rilevata la mancata costituzione, in sede di rinvio, di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20266. [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haresistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 e 324 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 1385, 1223 e 1362 c.c.per avere la Corte di merito negato la spettanza del doppio della caparraconfirmatoria versata, conseguente all’esercizio dell’azione di recesso.Osserva l’istante che la sostanziale limitazione dell’oggetto del contenziosoalla diversa ipotesi della risoluzione per inadempimento contrattuale, conesclusione dell’esercizio dell’azione di recesso, nonostante l’espressaformulazione della domanda di restituzione del doppio della caparraconfirmatoria versata, avrebbe violato il consolidato principionomofilattico, a mente del quale una domanda di recesso, ancorché nonformalmente formulata, può ritenersi ugualmente avanzata per implicito,dalla parte adempiente, allorché questa abbia chiesto la condanna dellacontroparte - la cui inadempienza sia stata dedotta come ragionelegittimante della pronuncia di risoluzione del contratto - alla restituzionedel doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustivasanzione risarcitoria di tale inadempienza.Giova premettere che, allorché venga dedotto un error in procedendo perviolazione dell’art. 112 c.p.c., questa Corte è anche giudice del fattoprocessuale e ha, pertanto, il potere-dovere di procedere direttamenteall’esame degli atti del giudizio, al fine di verificare l’effettivo contenutodelle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché lacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In via preliminare, perl’effetto, si rileva che le censure articolate dalla ricorrente sono specifichee osservano il principio di autosufficienza, poiché sono dettagliatamenterichiamate le posizioni assunte nel giudizio di merito dalla ricorrente, inNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026correlazione con i provvedimenti giudiziari adottati.

In particolaredall’esame degli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato -cfr. pag. 14 del ricorso, pag. 2 sentenza gravata - in termini espressi einequivoci, a) domanda ex art. 2932 c.c.; b) in via subordinata lacondanna della controparte alla restituzione del doppio della caparraconfirmatoria; c) in via residuale, anche ex art. 2043 c.c., la condannadella convenuta a restituire la minor somma di € 360.000 versata, oltreinteressi.La sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato, néespressamente disatteso la domanda formulata sub. b).La decisione impugnata si pone pertanto in contrasto con il principiosecondo cui il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le domanderitualmente introdotte in giudizio, incorrendo nel vizio di omessapronuncia qualora ometta di esaminare una domanda o un capo didomanda autonomamente apprezzabile, ritualmente devoluto al suoesame.Il motivo è altresì fondato rispetto alla lamentata violazione degli artt.1385 e 1362 c.c.Al riguardo, come sancito già da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 553 del14/01/2009, la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria (o dicondanna al pagamento del suo doppio) è legittimamente proponibile,nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dallaparte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto.

Sequest’azione, svolta in sede di domanda introduttiva debba essere definita«di risoluzione contrattuale», sarà compito del giudice, nell’esercizio deisuoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure delladomanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso (nellostesso senso Cass., Sez. 2, n. 430/2026; Cass., Sez. 2, n. 91/2024; Sez.2, n. 32727/2023).Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026Conclusione, quest’ultima, alla quale si coniuga l’orientamento di questaCorte a mente del quale la domanda di risoluzione del contratto noncostituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente noninadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimitàdel proprio recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c., con il contestualeincameramento della caparra confirmatoria (o la condanna al pagamentodel suo doppio), essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione exlege (Cass., Sez. 2, n. 21317 del 30/07/2024).

Il diritto di recesso è,infatti, un’evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, chepresuppone pur sempre l’inadempimento della controparte, avente imedesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzionegiudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento dirisoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto ipresupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze– la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass., Sez. 2, n.2969/2019).

Sicché assume rilievo dirimente, nella fattispecie, lacircostanza processuale che sia stata espressamente richiesta, unitamentealla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contrattoex art. 2932 c.c., rinunciata nella prima memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., l’esazione del doppio della caparra confirmatoria versata.

Pertanto,la Corte territoriale non ha errato in linea di principio nel ritenere che ladomanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimentopresupponga l’esercizio dell’opzione contemplata dall’art. 1385, commaterzo, c.c., ossia la volontà di ottenere la pronuncia costitutiva dellarisoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con il conseguente risarcimento deldanno regolato dalle norme generali, come tale rimesso alladeterminazione dell’autorità giudiziaria e subordinato alla dimostrazionedell’an e del quantum debeatur, ma ha omesso di considerare la domandaformulata in via subordinata di condanna della convenuta a restituireall’attrice il doppio della caparra versata e di statuire su di essa comeNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026testualmente richiesto, non avendo peraltro la parte ricorrente maiformulato domanda di risarcimento di danni ulteriori.Una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei terminidi esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche seimplicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando lastessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienzasia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzionedel contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempocorrisposta (ovvero l’accertamento del diritto a trattenere quella ricevuta),quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass.,Sez. 2, n. 19801/2021; Cass., Sez. 2, n. 22657/2017; Cass., Sez. 2, n.2032/1994).Tanto perché l’esercizio del potere di recesso conferito ex lege èindefettibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà diavvalersi della sola caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha lafunzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento infavore della parte non inadempiente (Cass., Sez. 2, n. 29482/2025; Cass.,Sez. 2, n. 5854/2024, nm; Sez. 2, n. 20532/2020; Sez. 2, n. 8417/2016).Viceversa, va qualificata in termini di domanda di risoluzione giudiziale perinadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, enon quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cuila parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltrealla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamentodel doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danniasseritamente patiti – ovvero la parte che l’abbia ricevuta chieda, adintegrazione dell’invocata risoluzione, l’accertamento del diritto a ritenerla,oltre alla riparazione dell’ulteriore nocumento patito (Sez. 3, n.4301/2026; Sez. 2, n. 18392/2022; Sez. 2, n. 20957/2017).Alla stregua della predetta ricostruzione, la parte non inadempiente nonpuò, in tal caso (ossia ove abbia richiesto il risarcimento del dannoNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026ulteriore), pretendere il pagamento del doppio della caparra (ovveroesercitare il diritto ad incamerarla definitivamente), poiché, in questaevenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria epredeterminata della pretesa risarcitoria (Sez. 2, n. 21559/2020, nm; Sez.2, n. 8571/2019).Tanto premesso, in ordine all’interpretazione del giudice di merito relativaalla natura dell’azione spiegata, la richiesta formulata in via subordinatacon l’espressa pretesa di ricevere il doppio della caparra versata (ovverodi ritenere quella ricevuta), deve essere correttamente qualificata, avendoriguardo non tanto al nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurrel’azione caducatoria degli effetti del contratto (ossia volta ad ottenere loscioglimento del rapporto), ma soprattutto attribuendo il giusto rilievo allacongiunta e funzionale richiesta di pagamento del doppio della caparraconfirmatoria versata (o di ritenzione di quella acquisita), che connota ladomanda nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del dirittopotestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.La Corte di merito non si è attenuta ai citati principi e, pertanto, si rendenecessario un nuovo esame.2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corteterritoriale ha disposto la compensazione delle spese con [OSCURATO:PERSONA] inordine alla domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto dicitazione dalla ricorrente notificato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rispetto allaquale la parte proponente era giustificata “dalla valenza sostanziale delrigetto della domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.Obietta l’istante che la deroga alla regola della soccombenza, rigidamentelimitata ai casi tipici disciplinati, configura un vizio motivazionalecensurabile ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026Anche il secondo motivo merita accoglimento.

In materia diregolamentazione delle spese processuali, il sindacato di legittimità èconsentito soltanto quando il giudice di merito abbia violato il principiodella soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmentevittoriosa, ovvero quando la compensazione sia sorretta da motivazionemeramente apparente, illogica o del tutto avulsa dalle peculiarità dellavicenda; resta invece riservata al giudice di merito la valutazione delleragioni che, in concreto, giustificano la compensazione, purché esserisultino esplicitate in modo adeguato e coerente (Cass., Sez.

L, n.27392/2025; Cass., Sez. 3, n. 28515/2025; Cass., Sez. 3, n. 6901/2025;Cass., Sez. 3, n. 7992/2022).Nella specie, la Corte territoriale, pur riconoscendo – cfr. pag. 12 dellapronuncia gravata – che “il primo giudice nulla ha statuito in merito allespese di lite nei rapporti tra la Constantinescu e il [OSCURATO:PERSONA]” e che “ladomanda principale di inefficacia della trascrizione dell’atto di citazioneintroduttivo del giudizio n. 68948/11 fosse infondata in quanto laConstantinescu aveva riassunto nei termini il giudizio e che la riassunzioneera conseguita alla mancata iscrizione a ruolo della causa nel termine dicui all’art. 165 c.p.c., così salvando l’effetto prenotativo della trascrizionedel primo atto di citazione”, ha confermato la statuizione dicompensazione delle spese, in quanto “trattasi di pronunciacomplessivamente ininfluente ai fini della decisione della lite”.Poiché il giudizio è stato introdotto nell'anno 2011, trova applicazioneratione temporis l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dallemodifiche apportate dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, checonsentiva la compensazione delle spese, oltre che nell'ipotesi disoccombenza reciproca, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni daindicarsi espressamente in motivazione.La statuizione resa dalla Corte di appello di Roma a fronte della totalesoccombenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di inefficacia della trascrizioneNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026proposta nei confronti della ricorrente non esplicita le gravi ed eccezionaliragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione, non potendosiesse configurare nell’impropria motivazione fornita dalla Corte territoriale,così integrando un’effettiva violazione del criterio legale di riparto dellespese.In conseguenza delle argomentazioni esposte il ricorso deve essereintegralmente accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprocederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi e,inoltre, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 739/2025 depositatail 04/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, in via principale ai sensi dell’art. 2932 c.c., iltrasferimento in proprio favore della proprietà dell’immobile sito in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, previo accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte in calce al contratto preliminare di vendita del 21luglio 2010 e pagamento del residuo prezzo; in via subordinata, lacondanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparraversata; in via ulteriormente gradata, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., lacondanna alla restituzione della minor somma di euro 30.000,00, oltreinteressi legali dal 21 luglio 2010 al saldo. Nel giudizio intervenne, ai sensidell’art. 105 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], il quale propose, nei confronti dellamedesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domanda ex art. 2932 c.c. avente adoggetto lo stesso immobile già interessato dalla domanda dellaConstantinescu, e spiegò altresì autonoma domanda, nei confronti diquest’ultima, volta alla declaratoria di inefficacia della trascrizione dell’attodi citazione per omessa iscrizione a ruolo della causa nel termine di legge.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi tardivamente, chiese la riunione delgiudizio a quello iscritto al n. R.G. 34543/2012 e l’accertamento dellalegittimità del recesso dal preliminare concluso con [OSCURATO:PERSONA], perscadenza del termine essenziale.2. Con sentenza n. 5716/2015 il Tribunale di Roma respinse la domandaproposta dalla Constantinescu ai sensi dell’art. 2932 c.c.; dichiarò risolto ilcontratto preliminare di compravendita per inadempimento dellapromittente venditrice, condannando quest’ultima alla restituzione dellasomma versata dall’attrice a titolo di caparra, oltre interessi e spese;adottò analoga statuizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per quantoancora rileva, il Tribunale respinse altresì la domanda proposta dal Simoninei confronti della Constantinescu.Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado propose appello IoanaConstantinescu, censurando l’erronea compensazione delle spese di lite inrelazione alla domanda autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoiconfronti.[OSCURATO:PERSONA] rimase contumace, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposeappello incidentale condizionato.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4584/2017, dichiaròinammissibile l’appello, ritenendo tardiva la notificazione del gravame neiconfronti di entrambi gli appellati.4. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza d’appello. Questa Corte, con ordinanza n.9146/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, accolse entrambi i motivi, cassò ladecisione impugnata e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, rilevandoche l’appello era stato tempestivamente proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e correttamente notificato al [OSCURATO:PERSONA], benché non aldifensore, ma alla parte nel domicilio eletto presso il procuratorecostituito, in conformità al principio affermato da Cass., Sez. U, n.3702/2017.5. Riassunto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di PaoloSimoni al pagamento delle spese di lite in suo favore e l’accoglimentodelle conclusioni già rassegnate con l’atto di gravame nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; domandò, altresì, la rifusione delle spese dei giudizi diprimo grado, di appello, di cassazione e di rinvio.La Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, con sentenza n.739/2025, rigettò l’appello e condannò [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; nulla dispose sulle spese del giudizio di cassazione e di quello dirinvio, rilevata la mancata costituzione, in sede di rinvio, di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/20266. [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haresistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 e 324 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 1385, 1223 e 1362 c.c.per avere la Corte di merito negato la spettanza del doppio della caparraconfirmatoria versata, conseguente all’esercizio dell’azione di recesso.Osserva l’istante che la sostanziale limitazione dell’oggetto del contenziosoalla diversa ipotesi della risoluzione per inadempimento contrattuale, conesclusione dell’esercizio dell’azione di recesso, nonostante l’espressaformulazione della domanda di restituzione del doppio della caparraconfirmatoria versata, avrebbe violato il consolidato principionomofilattico, a mente del quale una domanda di recesso, ancorché nonformalmente formulata, può ritenersi ugualmente avanzata per implicito,dalla parte adempiente, allorché questa abbia chiesto la condanna dellacontroparte - la cui inadempienza sia stata dedotta come ragionelegittimante della pronuncia di risoluzione del contratto - alla restituzionedel doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustivasanzione risarcitoria di tale inadempienza.Giova premettere che, allorché venga dedotto un error in procedendo perviolazione dell’art. 112 c.p.c., questa Corte è anche giudice del fattoprocessuale e ha, pertanto, il potere-dovere di procedere direttamenteall’esame degli atti del giudizio, al fine di verificare l’effettivo contenutodelle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché lacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In via preliminare, perl’effetto, si rileva che le censure articolate dalla ricorrente sono specifichee osservano il principio di autosufficienza, poiché sono dettagliatamenterichiamate le posizioni assunte nel giudizio di merito dalla ricorrente, inNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026correlazione con i provvedimenti giudiziari adottati. In particolaredall’esame degli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato -cfr. pag. 14 del ricorso, pag. 2 sentenza gravata - in termini espressi einequivoci, a) domanda ex art. 2932 c.c.; b) in via subordinata lacondanna della controparte alla restituzione del doppio della caparraconfirmatoria; c) in via residuale, anche ex art. 2043 c.c., la condannadella convenuta a restituire la minor somma di € 360.000 versata, oltreinteressi.La sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato, néespressamente disatteso la domanda formulata sub. b).La decisione impugnata si pone pertanto in contrasto con il principiosecondo cui il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le domanderitualmente introdotte in giudizio, incorrendo nel vizio di omessapronuncia qualora ometta di esaminare una domanda o un capo didomanda autonomamente apprezzabile, ritualmente devoluto al suoesame.Il motivo è altresì fondato rispetto alla lamentata violazione degli artt.1385 e 1362 c.c.Al riguardo, come sancito già da Cass., Sez. U, Sentenza n. 553 del14/01/2009, la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria (o dicondanna al pagamento del suo doppio) è legittimamente proponibile,nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dallaparte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto. Sequest’azione, svolta in sede di domanda introduttiva debba essere definita«di risoluzione contrattuale», sarà compito del giudice, nell’esercizio deisuoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure delladomanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso (nellostesso senso Cass., Sez. 2, n. 430/2026; Cass., Sez. 2, n. 91/2024; Sez.2, n. 32727/2023).Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026Conclusione, quest’ultima, alla quale si coniuga l’orientamento di questaCorte a mente del quale la domanda di risoluzione del contratto noncostituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente noninadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimitàdel proprio recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c., con il contestualeincameramento della caparra confirmatoria (o la condanna al pagamentodel suo doppio), essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione exlege (Cass., Sez. 2, n. 21317 del 30/07/2024). Il diritto di recesso è,infatti, un’evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, chepresuppone pur sempre l’inadempimento della controparte, avente imedesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzionegiudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento dirisoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto ipresupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze– la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass., Sez. 2, n.2969/2019). Sicché assume rilievo dirimente, nella fattispecie, lacircostanza processuale che sia stata espressamente richiesta, unitamentealla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contrattoex art. 2932 c.c., rinunciata nella prima memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., l’esazione del doppio della caparra confirmatoria versata. Pertanto,la Corte territoriale non ha errato in linea di principio nel ritenere che ladomanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimentopresupponga l’esercizio dell’opzione contemplata dall’art. 1385, commaterzo, c.c., ossia la volontà di ottenere la pronuncia costitutiva dellarisoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con il conseguente risarcimento deldanno regolato dalle norme generali, come tale rimesso alladeterminazione dell’autorità giudiziaria e subordinato alla dimostrazionedell’an e del quantum debeatur, ma ha omesso di considerare la domandaformulata in via subordinata di condanna della convenuta a restituireall’attrice il doppio della caparra versata e di statuire su di essa comeNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026testualmente richiesto, non avendo peraltro la parte ricorrente maiformulato domanda di risarcimento di danni ulteriori.Una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei terminidi esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche seimplicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando lastessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienzasia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzionedel contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempocorrisposta (ovvero l’accertamento del diritto a trattenere quella ricevuta),quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass.,Sez. 2, n. 19801/2021; Cass., Sez. 2, n. 22657/2017; Cass., Sez. 2, n.2032/1994).Tanto perché l’esercizio del potere di recesso conferito ex lege èindefettibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà diavvalersi della sola caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha lafunzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento infavore della parte non inadempiente (Cass., Sez. 2, n. 29482/2025; Cass.,Sez. 2, n. 5854/2024, nm; Sez. 2, n. 20532/2020; Sez. 2, n. 8417/2016).Viceversa, va qualificata in termini di domanda di risoluzione giudiziale perinadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, enon quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cuila parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltrealla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamentodel doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danniasseritamente patiti – ovvero la parte che l’abbia ricevuta chieda, adintegrazione dell’invocata risoluzione, l’accertamento del diritto a ritenerla,oltre alla riparazione dell’ulteriore nocumento patito (Sez. 3, n.4301/2026; Sez. 2, n. 18392/2022; Sez. 2, n. 20957/2017).Alla stregua della predetta ricostruzione, la parte non inadempiente nonpuò, in tal caso (ossia ove abbia richiesto il risarcimento del dannoNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026ulteriore), pretendere il pagamento del doppio della caparra (ovveroesercitare il diritto ad incamerarla definitivamente), poiché, in questaevenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria epredeterminata della pretesa risarcitoria (Sez. 2, n. 21559/2020, nm; Sez.2, n. 8571/2019).Tanto premesso, in ordine all’interpretazione del giudice di merito relativaalla natura dell’azione spiegata, la richiesta formulata in via subordinatacon l’espressa pretesa di ricevere il doppio della caparra versata (ovverodi ritenere quella ricevuta), deve essere correttamente qualificata, avendoriguardo non tanto al nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurrel’azione caducatoria degli effetti del contratto (ossia volta ad ottenere loscioglimento del rapporto), ma soprattutto attribuendo il giusto rilievo allacongiunta e funzionale richiesta di pagamento del doppio della caparraconfirmatoria versata (o di ritenzione di quella acquisita), che connota ladomanda nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del dirittopotestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.La Corte di merito non si è attenuta ai citati principi e, pertanto, si rendenecessario un nuovo esame.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corteterritoriale ha disposto la compensazione delle spese con [OSCURATO:PERSONA] inordine alla domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto dicitazione dalla ricorrente notificato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rispetto allaquale la parte proponente era giustificata “dalla valenza sostanziale delrigetto della domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.Obietta l’istante che la deroga alla regola della soccombenza, rigidamentelimitata ai casi tipici disciplinati, configura un vizio motivazionalecensurabile ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026Anche il secondo motivo merita accoglimento. In materia diregolamentazione delle spese processuali, il sindacato di legittimità èconsentito soltanto quando il giudice di merito abbia violato il principiodella soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmentevittoriosa, ovvero quando la compensazione sia sorretta da motivazionemeramente apparente, illogica o del tutto avulsa dalle peculiarità dellavicenda; resta invece riservata al giudice di merito la valutazione delleragioni che, in concreto, giustificano la compensazione, purché esserisultino esplicitate in modo adeguato e coerente (Cass., Sez. L, n.27392/2025; Cass., Sez. 3, n. 28515/2025; Cass., Sez. 3, n. 6901/2025;Cass., Sez. 3, n. 7992/2022).Nella specie, la Corte territoriale, pur riconoscendo – cfr. pag. 12 dellapronuncia gravata – che “il primo giudice nulla ha statuito in merito allespese di lite nei rapporti tra la Constantinescu e il [OSCURATO:PERSONA]” e che “ladomanda principale di inefficacia della trascrizione dell’atto di citazioneintroduttivo del giudizio n. 68948/11 fosse infondata in quanto laConstantinescu aveva riassunto nei termini il giudizio e che la riassunzioneera conseguita alla mancata iscrizione a ruolo della causa nel termine dicui all’art. 165 c.p.c., così salvando l’effetto prenotativo della trascrizionedel primo atto di citazione”, ha confermato la statuizione dicompensazione delle spese, in quanto “trattasi di pronunciacomplessivamente ininfluente ai fini della decisione della lite”.Poiché il giudizio è stato introdotto nell'anno 2011, trova applicazioneratione temporis l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dallemodifiche apportate dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, checonsentiva la compensazione delle spese, oltre che nell'ipotesi disoccombenza reciproca, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni daindicarsi espressamente in motivazione.La statuizione resa dalla Corte di appello di Roma a fronte della totalesoccombenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di inefficacia della trascrizioneNumero registro generale 17778/2025Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 23375/2026Data pubblicazione 16/07/2026proposta nei confronti della ricorrente non esplicita le gravi ed eccezionaliragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione, non potendosiesse configurare nell’impropria motivazione fornita dalla Corte territoriale,così integrando un’effettiva violazione del criterio legale di riparto dellespese.In conseguenza delle argomentazioni esposte il ricorso deve essereintegralmente accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprocederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi e,inoltre, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 23375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris