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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10170/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentatoe difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Attanasio unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria II grado dellaCampania n. 6076/2024, depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Lavinia SpaventiNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò gli atti diaccertamento IMU di euro 429.452,00 (anno d’imposta 2020) ed euro419.757,00 (anno d’imposta 2021) presso Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Salerno; riuniti i due ricorsi, essi vennero entrambirigettati, ritenuta la documentazione prodotta dal Comune di Salernoprobante la gestione dell’immobile come albergo da parte di altra società,la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente propose quindiappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, contestando l’accertamento effettuato dal primo giudice inordine alla effettiva gestione alberghiera da parte di Gestione di Hotel eServizi S.r.l., siccome basato su mere presunzioni.2.

La Corte regionale ha rigettato l’appello ed ha confermato lasentenza impugnata, valorizzando una serie di documenti, tra cui ladenuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di voltura TARI dalla Immobiliare PanoramicaS.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA].; il pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; la richiesta e ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità d al 2015 al 2019, quali circostanze che implicavano ladiretta riferibilità alla [OSCURATO:SOCIETA]. della produzionedei rifiuti, evidentemente connessi alla gestione alberghiera, e chepostulavano di diritto la detenzione e la gestione della strutturaindipendentemente dalla contabilizzazione degli utili.3.

Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campania,emessa in data 28/10/2024, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.4.

Il Comune di Salerno ha depositato controricorso.5.

In data 8/8/2025 è stata depositata proposta di definizione exart. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20266. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nei termini richiestadi decisione di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., reiterandole argomentazioni già svolte nel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115c.p.c., nella parte in cui ha confermato l’esclusione dell’esenzione IMU perl’emergenza epidemiologica Covid -19 in danno alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2020 e 2021, avendo ritenuto che agestire l’attività alberghiera del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata, neirelativi periodi, la diversa società [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò,alla luce della denuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di voltura TARI dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; del pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; della richiesta ed ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità dal 2015 al 2019.

Tali circostanze sono state ritenuteerroneamente - secondo la ricorrente - prova della diretta riferibilità allaGestione di [OSCURATO:SOCIETA]. della produzione dei rifiuti evidentementeconnessi alla gestione alberghiera, comportanti la detenzione e lagestione della struttura indipendentemente dalla contabilizzazione degliutili.

Secondo la ricorrente, il giudice del gravame avrebbe travisato ilcontenuto degli scontrini emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.durante la gestione alberghiera, il dato del pagamento della tassa disoggiorno e, soprattutto, le risultanze contabili emerse dalla consulenzadi parte.

Deducendo, in sintesi, l'errore di percezione sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo il ricorrente, laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, nel casodi specie, avrebbe quindi compiuto un’errata ricognizione del datoNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026oggettivo rinveniente dalla documentazione prodotta dall’odiernaricorrente, traendo dalla stessa un contenuto informativo errato, poiposto a base del suo ragionamento logico e che non emerge affatto dallalettura degli atti.1.2.

Il motivo è infondato.Invero, in base all’orientamento di questa Corte «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale» (Cass., Sez.

Un, n. 5792 del 05/03/2024).Nel caso di specie, è evidente che le doglianze prospettate dalricorrente risultano finalizzate a far valere l’omessa o errata percezionedi fatti, sollecitando complessivamente una rivalutazione delle risultanzeistruttorie che, come noto, risulta preclusa nella sede di legittimità (tra lemolte, Cass.

SU n. 34476/2019; Cass. n. 10927/2024; Cass. n.34787/2024), il tutto al fine di far emergere la sussistenza delpresupposto dell’esenzione, che il giudice del gravame ha escluso conmotivazione scevra da vizi logici.Ed invero, il convincimento della CGT Campania si fonda - pursegnalando, tra l’altro, la confusione contabile e gestionale delle duesocietà - sulla valorizzazione del dato relativo alla denuncia in data11.3.2014 di voltura TARI, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]; del pagamento ad opera di quest’ultima della TARI perl’annualità 2020 e della richiesta e conseguimento di credito di impostaNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026TARI in forza della normativa pandemica, nonché sulla considerazione,per le annualità dal 2015 e 2019, del fatto che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] eServizi ha definito in via conciliativa la debitoria TARI a seguito di ricorsigiudiziari e sentenze sfavorevoli.

A dire del Giudice regionale, «Talicircostanze implicano la diretta riferibilità alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] eServizi della produzione dei rifiuti, evidentemente connessi alla gestionealberghiera, e postulano di diritto la detenzione e la gestione dellastruttura».Tali argomentazioni rendono evidente che non vi è stato travisamentodel fatto, ma solo una diversa interpretazione del corredo probatorio daparte del Giudice dell’appello non condivisa dalla ricorrente e tuttavia nonsuperabile nella presente sede tramite la richiesta rivalutazione dellepredette risultanze, che implicherebbe, come detto, un giudizio di merito,precluso in cassazione.2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein dispositivo, compresa la condanna di cui all’art. 93, terzo e quartocomma, c.p.c., tenuto conto del disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma,c.p.c.3.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 14.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi,le spese generali e gli accessori come per legge, nonché alla somma di7.000,00 € ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. sempre a favore delComune di Salerno ed all’importo di 2.000,00 ex art. 96, quarto comma,c.p.c., a favore della cassa delle ammende.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentatoe difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Attanasio unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria II grado dellaCampania n. 6076/2024, depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Lavinia SpaventiNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò gli atti diaccertamento IMU di euro 429.452,00 (anno d’imposta 2020) ed euro419.757,00 (anno d’imposta 2021) presso Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Salerno; riuniti i due ricorsi, essi vennero entrambirigettati, ritenuta la documentazione prodotta dal Comune di Salernoprobante la gestione dell’immobile come albergo da parte di altra società,la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente propose quindiappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, contestando l’accertamento effettuato dal primo giudice inordine alla effettiva gestione alberghiera da parte di Gestione di Hotel eServizi S.r.l., siccome basato su mere presunzioni.2. La Corte regionale ha rigettato l’appello ed ha confermato lasentenza impugnata, valorizzando una serie di documenti, tra cui ladenuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di voltura TARI dalla Immobiliare PanoramicaS.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA].; il pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; la richiesta e ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità d al 2015 al 2019, quali circostanze che implicavano ladiretta riferibilità alla [OSCURATO:SOCIETA]. della produzionedei rifiuti, evidentemente connessi alla gestione alberghiera, e chepostulavano di diritto la detenzione e la gestione della strutturaindipendentemente dalla contabilizzazione degli utili.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campania,emessa in data 28/10/2024, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.4. Il Comune di Salerno ha depositato controricorso.5. In data 8/8/2025 è stata depositata proposta di definizione exart. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/20266. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nei termini richiestadi decisione di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., reiterandole argomentazioni già svolte nel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115c.p.c., nella parte in cui ha confermato l’esclusione dell’esenzione IMU perl’emergenza epidemiologica Covid -19 in danno alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2020 e 2021, avendo ritenuto che agestire l’attività alberghiera del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata, neirelativi periodi, la diversa società [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò,alla luce della denuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di voltura TARI dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; del pagamento ad opera diquest'ultima della TARI per l'annualità 2020; della richiesta ed ilconseguimento di credito di imposta TARI in forza della normativapandemica, oltre alla definizione in via conciliativa della debitoria TARIper le annualità dal 2015 al 2019. Tali circostanze sono state ritenuteerroneamente - secondo la ricorrente - prova della diretta riferibilità allaGestione di [OSCURATO:SOCIETA]. della produzione dei rifiuti evidentementeconnessi alla gestione alberghiera, comportanti la detenzione e lagestione della struttura indipendentemente dalla contabilizzazione degliutili. Secondo la ricorrente, il giudice del gravame avrebbe travisato ilcontenuto degli scontrini emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.durante la gestione alberghiera, il dato del pagamento della tassa disoggiorno e, soprattutto, le risultanze contabili emerse dalla consulenzadi parte. Deducendo, in sintesi, l'errore di percezione sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, nel casodi specie, avrebbe quindi compiuto un’errata ricognizione del datoNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026oggettivo rinveniente dalla documentazione prodotta dall’odiernaricorrente, traendo dalla stessa un contenuto informativo errato, poiposto a base del suo ragionamento logico e che non emerge affatto dallalettura degli atti.1.2. Il motivo è infondato.Invero, in base all’orientamento di questa Corte «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale» (Cass., Sez. Un, n. 5792 del 05/03/2024).Nel caso di specie, è evidente che le doglianze prospettate dalricorrente risultano finalizzate a far valere l’omessa o errata percezionedi fatti, sollecitando complessivamente una rivalutazione delle risultanzeistruttorie che, come noto, risulta preclusa nella sede di legittimità (tra lemolte, Cass. SU n. 34476/2019; Cass. n. 10927/2024; Cass. n.34787/2024), il tutto al fine di far emergere la sussistenza delpresupposto dell’esenzione, che il giudice del gravame ha escluso conmotivazione scevra da vizi logici.Ed invero, il convincimento della CGT Campania si fonda - pursegnalando, tra l’altro, la confusione contabile e gestionale delle duesocietà - sulla valorizzazione del dato relativo alla denuncia in data11.3.2014 di voltura TARI, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]; del pagamento ad opera di quest’ultima della TARI perl’annualità 2020 e della richiesta e conseguimento di credito di impostaNumero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026TARI in forza della normativa pandemica, nonché sulla considerazione,per le annualità dal 2015 e 2019, del fatto che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] eServizi ha definito in via conciliativa la debitoria TARI a seguito di ricorsigiudiziari e sentenze sfavorevoli. A dire del Giudice regionale, «Talicircostanze implicano la diretta riferibilità alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] eServizi della produzione dei rifiuti, evidentemente connessi alla gestionealberghiera, e postulano di diritto la detenzione e la gestione dellastruttura».Tali argomentazioni rendono evidente che non vi è stato travisamentodel fatto, ma solo una diversa interpretazione del corredo probatorio daparte del Giudice dell’appello non condivisa dalla ricorrente e tuttavia nonsuperabile nella presente sede tramite la richiesta rivalutazione dellepredette risultanze, che implicherebbe, come detto, un giudizio di merito,precluso in cassazione.2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein dispositivo, compresa la condanna di cui all’art. 93, terzo e quartocomma, c.p.c., tenuto conto del disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma,c.p.c.3. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 14.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi,le spese generali e gli accessori come per legge, nonché alla somma di7.000,00 € ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. sempre a favore delComune di Salerno ed all’importo di 2.000,00 ex art. 96, quarto comma,c.p.c., a favore della cassa delle ammende.Numero registro generale 8772/2025Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 10170/2026Data pubblicazione 19/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia