CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20847/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria n. 52/2019, depositata il 7 gennaio 2019.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/20261. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con distinti ricorsi del 21 gennaio2015, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona, gliavvisi di accertamento n. TL9021302201/2014, emesso neiconfronti della società A. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (dicui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante), relativo all’IRAP e IVA perl’anno d’imposta 2012, e n. TL9011302208/2014, emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] quale socio della predetta società e relativoal suo reddito di partecipazione per il medesimo anno d’imposta.Gli avvisi traevano origine da accertamenti patrimonialidisposti dal Tribunale di Savona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del procedimento civile n. 2334/2010 R.G., le cuirisultanze venivano utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per larideterminazione dei redditi della società e dei soci.Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria provinciale diSavona pronunciava la sentenza n. 117 del 16 gennaio 2017,depositata il 21 febbraio 2017, con la quale dichiarava l’estinzionedel giudizio per cessata materia del contendere, rilevando, inmotivazione, che il contribuente aveva rinunciato all’eredità delpadre, socio accomandatario della società, e risultava pertantoesente dal pagamento dei debiti derivanti dalla sua posizione disocio.2. – Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’appello e proponendo appello incidentale.Con sentenza n. 52/2019, depositata il 7 gennaio 2019, laCommissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appelloprincipale dell’Ufficio, dichiarando il contribuente tenuto arispondere dei debiti tributari della società per l’anno d’imposta2012 nei limiti della propria quota di partecipazione, dichiarandoNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026altresì dovute le sanzioni nei minimi di legge e rigettando l’appelloincidentale.3. – Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita al fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 14859/2025, la Corte hainvitato le parti a fornire chiarimenti sull’istanza di definizioneagevolata presentata, riguardo, in particolare, al collegamento dellapredetta istanza con gli avvisi di accertamento impugnati nelpresente giudizio, oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti.L’Agenzia delle entrate ha depositato note scritte e il ricorrenteha depositato ulteriore memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, deve rilevarsi che, come emerge dallanota dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Savona –Ufficio legale, depositata dall’Avvocatura dello Stato il 3 luglio2025, in relazione all’avviso di accertamento n.TL9011302208/2014, l’Agenzia delle entrate, Direzione provincialedi Savona – Ufficio legale, ha confermato che «i carichi relativiall’accertamento TL9011302208-2014 sono stati oggetto didefinizione agevolata e gli importi previsti interamente versati».Stante l’intervenuta definizione del credito, in relazione almenzionato avviso di accertamento, va dichiarata l’estinzione delgiudizio.2. – Deve invece essere esaminato il ricorso in relazioneall’avviso di accertamento n. TL9021302201/2014, ove l’AgenziaNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026delle entrate, Direzione provinciale di Savona – Ufficio legale,osserva che «non risulta invece nessuna istanza di definizione dellalite né di definizione dei carichi per quanto riguarda l’accertamentoTL9021302201-2014 e pertanto per tale atto non può esserepronunciata alcuna estinzione salvo che la parte non intendarinunciare anche alla lite in merito a tale atto con conseguenteconferma degli importi accertati».Al riguardo, parte ricorrente precisa che permane interessealla definizione del ricorso e che non intende rinunciare alla lite.3. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). Il ricorrente esponeche il giudizio trae origine da accertamenti patrimoniali disposti dalTribunale civile di Savona, nell’ambito del procedimento n.2334/2010 R.G., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio siaquale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s.; assume che le risultanze di tali verifiche, trasmesseall’Agenzia delle entrate, siano state poste a fondamento dellarideterminazione sia dei redditi societari sia dei redditi imputati aisoci. Il ricorrente rappresenta che i rispettivi avvisi diaccertamento, emessi dall’Amministrazione finanziaria, venivanoseparatamente impugnati, da un lato, da [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro,da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. I relativiprocedimenti non erano stati mai riuniti. Deduce che il giudiziopromosso da [OSCURATO:PERSONA] si concludeva con declaratoria diestinzione a seguito del suo decesso e della mancata riassunzione,mentre il giudizio introdotto dall’odierno ricorrente restavaautonomo rispetto alle vicende processuali della società e del socioNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026accomandatario. In tale contesto, censura il capo della sentenzaimpugnata nella parte in cui la Commissione regionale ha affermatoche il merito dell’accertamento societario non sarebbe piùcontestabile dal socio [OSCURATO:PERSONA] per il passaggio in giudicato dellasentenza n. 116/4/2017, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edella società [OSCURATO:SOCIETA] (nel giudizio relativo ai ricorsi riuniti propostida [OSCURATO:PERSONA]), alla medesima udienza in cui era statapronunciata la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oggetto delpresente gravame), aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA], quale figlio ederede di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto riassumere il processo,ma non lo aveva fatto. Il ricorrente deduce, sotto il profilodell’omesso esame di un fatto decisivo, che la Commissioneregionale non avrebbe considerato la circostanza, documentata agliPiras, formalizzata con atto notarile del 29 giugno 2015 ecomunicata alla Commissione provinciale con fax del 9 novembre2015; espone che tale circostanza era stata altresì recepita dallasentenza di primo grado, la quale aveva dato atto che il ricorrente,avendo rinunciato all’eredità, era esentato dal pagamento dei debitiderivanti dalla sua posizione di socio. Deduce, inoltre, sotto ilprofilo della violazione di legge, che, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. edell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la prosecuzione oriassunzione del giudizio interrotto spetta al successore universaleo nei suoi confronti, qualità che il ricorrente assume di non averemai rivestito; aggiunge che il mero rapporto di filiazione nonsarebbe stato sufficiente a radicare alcuna legittimazione allariassunzione dei giudizi promossi dal de cuius, tanto più in unprocesso nel quale egli non era stato parte e rispetto al quale nonera mai stato legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, ritenendo che, anche aprescindere dalla questione della rinuncia all’eredità, la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente attribuito efficacia preclusiva allasentenza n. 116/4/2017 della Commissione tributaria provinciale diSavona, resa nei giudizi promossi da [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrenteespone che l’eventuale passaggio in giudicato di tale decisione nonpotrebbe produrre effetti idonei a pregiudicare la sua posizione,poiché egli era rimasto estraneo a quei giudizi ed avevaautonomamente impugnato l’avviso relativo all’IRAP 2012 nelpresente procedimento. Richiama, in proposito, i principi relativi allitisconsorzio necessario originario nelle controversie concernentil’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci,affermando che, nei casi in cui la società ed i soci abbiano propostodistinti ricorsi, il giudice avrebbe dovuto disporne la riunione aisensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero, se i ricorsifossero stati pendenti dinanzi a commissioni diverse, operaresecondo il criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.; aggiunge che, nei casiin cui il ricorso sia stato proposto soltanto da alcuni soci o soltantodalla società, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione delcontraddittorio. Il ricorrente assume, pertanto, che il giudiziocelebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessarisarebbe nullo per violazione del contraddittorio e che, ove si sianoformati giudicati parziali relativi a singole posizioni, tali giudicatipotrebbero eventualmente giovare al terzo non parte, ma nonpotrebbero essergli opposti in senso pregiudizievole. In questaprospettiva, il ricorrente richiama il principio, riferito alla posizionedella società di persone e dei soci, secondo cui il ricorso propostoanche da uno solo dei soggetti interessati imporrebbe l’integrazioneNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992,poiché la controversia riguarderebbe inscindibilmente tutti isoggetti coinvolti ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.Soggiunge che la stessa sentenza n. 116/4/2017, invocata dallaCommissione regionale come giudicato esterno, non contenevaneppure una pronuncia sul merito dell’accertamento, ma una merastatuizione di rito di estinzione per mancata riassunzione, sicché,secondo quanto dedotto nel ricorso, il giudice di appello nonavrebbe dovuto ritenere precluso ogni esame di merito dell’avvisoimpugnato dal socio accomandante.Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di unfatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,censurandosi la sentenza impugnata per avere ritenutosostanzialmente rispettato il simultaneus processus nonostante ladiversità delle decisioni adottate nei giudizi promossi,rispettivamente, da Francesco e [OSCURATO:PERSONA], conclusosi il primo conl’estinzione per mancata riassunzione e il secondo con ladichiarazione di cessazione della materia del contendere.3.1. – I predetti motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questaCorte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente allaquota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dallapercezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto,anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dallaNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchétutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimentoe la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass. n. 28060/2024; Cass. n. 27603/2018; Cass.n. 23096/2012; Cass., Sez. U, n. 14815/2008).Come chiarito dalle Sezioni Unite, quando le parti del processonon sono le stesse (nel processo pregiudiziale: la società c/ol'amministrazione finanziaria; in quello pregiudicato: i soci c/ol'amministrazione finanziaria), la sentenza avente ad oggetto ilreddito della società non può avere l'efficacia vincolante ex art.2909 c.c. propria del giudicato nei confronti dei soci che nonabbiano partecipato (e non abbiano avuto la possibilità dipartecipare) al relativo processo (Cass., Sez. U, n. 14815/2008).Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa impedisconodi opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non èstato messo in grado di essere parte nello stesso. Il terzo, se unanorma lo prevede (come l'art. 1306 c.c.), può beneficiare delgiudicato inter alios, ma non può esserne pregiudicato.Questa conclusione, come è stato osservato in dottrina, nellamateria tributaria è dovuta ai limiti soggettivi degli atti notificatidall'amministrazione finanziaria, prima ancora che ai limiti delgiudicato. Ad analoga conclusione è giunta questa Corte in tema diannullamento di delibera assembleare, nel senso che «al di fuoridei casi di declaratoria di nullità o di annullamento della deliberaassembleare, il giudicato formatosi nei confronti di soggetti diversinon può fare stato nei confronti del colegittimato non partecipanteal giudizio. Pertanto, la sentenza, passata in giudicato, di rigettodella domanda di annullamento o di nullità della deliberaassembleare di una società non fa stato nei confronti del socio (...)Numero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026che sia rimasto estraneo a quel giudizio» (Cass. n. 10139/2007).Applicando lo stesso principio nella specie, si deve ritenere che ilgiudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato allasocietà faccia stato nel processo relativo ai soci, posto che in talcaso la mancata partecipazione dei soci al giudizio riguardante lasocietà non è stata di alcun pregiudizio ai primi.La pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmentevittoriosi.In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamentonotificato alla società giova ai soci che non hanno partecipato algiudizio, in quanto se avessero partecipato non avrebbero potutofare di meglio. L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messoin condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o diun socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato neipropri confronti.Come hanno evidenziato le Sezioni Unite, quindi, nella speciesi verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, chenon giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produceeffetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbianopartecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti deilitisconsorti rimasti estranei al giudizio. I limiti soggettivi delgiudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievolevenga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si siapotuto difendere.In sintesi, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatoalla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoieffetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporloall’amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nelNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta, ildiritto di difesa). A meno che l'annullamento non sia statopronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo (decadenza), oper altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della notifica,vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorraanche nell'avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti delgiudicato di annullamento non si estendono al socio nei cuiconfronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segnocontrario, che abbia avallato l'accertamento effettuato dall'ufficio(Cass. n. 3306/2003). Ma, a ben vedere, anche il giudicato diannullamento dell'accertamento, pronunciato a seguito di ricorsoproposto dal singolo socio, per cause non personali, può essereopposto dalla società, e/o dagli altri soci, all'amministrazionefinanziaria. Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e,quindi, non può eccepire alcuna violazione del principio delcontraddittorio o del diritto di difesa. Vale a dire, i contribuentipossono opporre all'amministrazione finanziaria ogni decisione diannullamento dell'avviso di accertamento del reddito imputato allasocietà (che non sia stata pronunciata per cause non estensibili),perché non vi osta il limite soggettivo del giudicato.L'amministrazione, invece, non può opporre il giudicato a leifavorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativoprocesso.Nel caso di specie, la sentenza resa nel giudizio riguardanteefficacia vincolante nel presente processo; ne consegue che laCommissione tributaria regionale ha errato nell’affermare che ilmerito dell’accertamento societario non potesse più essere posto indiscussione. Il giudicato formatosi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026con la sentenza n. 116/4/2017 non pregiudica, dunque, laposizione di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, il quale aveva,autonomamente, proposto ricorso.Priva di rilievo è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesseriassunto il processo interrotto a seguito del decesso di FrancescoPiras, non avendo i giudici di appello considerato che l’odiernocontribuente, avendo rinunciato all’eredità, non aveva alcun titoloper riassumere il giudizio introdotto dal padre.Né appare rilevante che i due giudizi di primo grado si sianosvolti, secondo la CTR, nella medesima udienza, posto che, oltrealla simultanea trattazione dei relativi processi innanzi ai giudici dimerito, occorre che vi sia anche identità sostanziale delle decisioniadottate da tali giudici (cfr. Cass. n. 6073 del 2022), che nellaspecie è certamente da escludere, dato l’esito del giudiziopromosso da [OSCURATO:PERSONA].4. – L'accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivodetermina l'assorbimento dei restanti (con il quarto motivo diricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2313 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,censurandosi la sentenza impugnata per avere individuato il limitedella responsabilità del socio accomandante nella quota dipartecipazione anziché nella quota conferita. Con il quinto motivo diricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2320 e 2321 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo aisensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., censurandosi lasentenza impugnata per avere applicato la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili al socio accomandante e peravere configurato in capo allo stesso un obbligo di vigilanza,omettendo di esaminare le circostanze relative alla sua estraneitàalla gestione sociale e alla mancata percezione di utili. Con il sestoNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 dellal. n. 212 del 2000, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo aisensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., censurandosi lasentenza impugnata per non avere rilevato la nullità degli avvisi diaccertamento in ragione della mancata allegazione o notificazionedel processo verbale di constatazione e per non avere esaminato larelativa deduzione. Con il settimo motivo di ricorso, si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del1997, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., censurandosi la sentenzaimpugnata per avere ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioninei confronti del socio accomandante, nonostante la sua qualitàsoggettiva e la mancata instaurazione di un autonomoprocedimento di contestazione).5. La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata inrelazione ai motivi accolti, limitatamente all’avviso di accertamenton. TL9021302201/2014 e, per l'effetto, va disposto, per dettaparte, il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, indiversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame nelmerito e alla liquidazione delle relative spese del giudizio dilegittimità.Stante l’intervenuta definizione agevolata e il pagamento diquanto dovuto, in relazione all’avviso di accertamento n.TL9011302208/2014, va invece disposta l'estinzione del giudizio; lespese relative al giudizio riguardante tale avviso restano a caricodella parte che le ha anticipate. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio in relazione all’avviso diaccertamento n. TL9011302208/2014 e lascia le spese del giudizioNumero registro generale 21882/2019Numero sezionale 4864/2026Numero di raccolta generale 20847/2026Data pubblicazione 19/06/2026estinto a carico della parte che le ha anticipate; accoglie conriguardo all’avviso di accertamento n. TL9021302201/2014 ilprimo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti eall’avviso di accertamento n. TL9021302201/2014, rinviando lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria del 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak