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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25650/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello dì Lecce, con sentenza in data 1 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 14 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito la vicenda, sottolineando da un alto gli artifici e raggiri posti in essere, così escludendo l'integrazione di un mero inadempimento contrattuale, e dall'altro come la colpevolezza della prevenuta in concorso emergesse con logica evidenza dal fatto che la carta su cui era stata versata la somma fosse a questa intestata, senza alcun riscontro per la versione avanzata dalla difesa della cessione a terzi di tale carta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello dì Lecce, con sentenza in data 1 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 14 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito la vicenda, sottolineando da un alto gli artifici e raggiri posti in essere, così escludendo l'integrazione di un mero inadempimento contrattuale, e dall'altro come la colpevolezza della prevenuta in concorso emergesse con logica evidenza dal fatto che la carta su cui era stata versata la somma fosse a questa intestata, senza alcun riscontro per la versione avanzata dalla difesa della cessione a terzi di tale carta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris