CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 12979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3642/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -[OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale in Genova, alla via Cassa di Risparmio n. 15, in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della banca del 22 dicembre 2016, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine de l ricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimoin Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 4 /B . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex socie della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe rappresentate e difes e , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Tembienn. 15, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 273 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAdepositata in data 06 /1 1 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/05/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. notificato il 29 ottobre 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (per il prosieguo, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Nicosia domandandone la condanna alla restituzione, in suo favore, della somma di € 95.518,00, indebitamente corrisposta a quest’ultima per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sul conto corrente dalla prima intrattenuto presso la suddetta Banca dal momento della sua apertura, risalente al 1990, fino al mese di aprile 1997, data di registrazione di una ingente passività poi estinta attraverso la stipula, tra le medesime parti, di un contratto di mutuo. 1.1. Con ordinanza exart. 702-ter cod. proc. civ. del 7 dicembre 2010, resa nel contraddittorio con la Banca, l’adito tribunale, avvalendosi delle risultanze di una c.t.u. contabile redatta in un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., accolse quella domanda, previo rigetto, tra l’altro, di un’eccezione pregiudiziale di giudicato, con riferimento a quanto sancito dalla sentenza n. 106/2008 resa, tra le stesse parti, dal medesimo tribunale, e di una preliminare di prescrizione tempestivamente sollevate dallaresistente. 2. Il gravame proposto dalla Banca contro questa decisione fu respinto dalla Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 12 ottobre/6 novembre 2017, n. 273, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già socie dell’originaria appellata [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle imprese nel corso di quel grado.2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese: i) l’eccezione di giudicato riproposta dalla Banca in relazione alla menzionata sentenza del Tribunale di Nicosia n. 106/2008, ritenendo da questa accertato il fatto storico dell’anatocismo praticato dall’istituto di credito ma in relazione ad un periodo di tempo (24 aprile 1997 - 10 novembre 1998) diverso da quello (dall’apertura del conto, risalente al 1990, fino al 24 aprile 1997) oggetto dell’impugnazione; ii) l’eccezione di prescrizione pure ribadita dall’appellante, considerando non ancora spirato, al momento della notifica del ricorso di primo grado, il termine decennale di prescrizione della domanda di ripetizione degli interessi trimestralmente capitalizzati, decorrente dalla chiusura definitiva del conto corrente. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, va disattesa la “eccezione di acquiescenza alla sentenza impugnata” sollevata dalle controricorrenti sul presupposto che, «In data 10 gennaio 2018, la Banca ha effettuato il pagamento della somma pignorata nelle mani dell’Ufficiale giudiziario, giusta copia verbale che si produce […]. In tale occasione non ha formulato alcuna riserva di ripetizione. E non poteva farlo considerato che ha accettato che l’importo pignorato fosse eguale alla differenza tra quanto dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Carige e viceversa, giusta i conteggi dell’atto di precetto […]. Da tanto discende che la Banca ha accettato, con la compensazione delle somme dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della sentenza 106/2008 […], l’importo da essa asseritamente dovuto in compensazione. L’effetto di tale comportamento è l’inammissibilità del ricorso per Cassazione». 1.1. Invero, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione dell’impugnazione medesima, in quanto, successivamente ad essa, è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione stessa da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della decisione, che si qualifica come manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnarla e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr., in motivazione, Cass. n. 34359 del 2021). 1.2. Orbene, la suddetta sentenza n. 106/2008 del Tribunale di Nicosia era definitiva ed esecutiva, sicché del credito dalla stessa portato in favore del Banca era corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti dare/avere tra le parti cristallizzato nel precetto redatto dalle odierne controricorrenti tenendo conto pure dell’ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ. del 29 ottobre 2009 dello stesso tribunale, parimenti esecutiva (cfr. art. 702-ter, comma 6, cod. proc. civ.) e confermata dalla sentenza oggi impugnata, che aveva riconosciuto un loro credito, verso la Banca, di € 95.518,00, non foss'altro che per prevenire l'eccezione di compensazione che la parte precettata avrebbe inevitabilmente sollevato; ma ciò non implicava rinuncia di quest’ultima all'impugnazione della sentenza appena indicata (cfr., in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7941 del 2020. Si veda pure Cass. n. 19747 del 2011, nella quale si è affermato che il comportamento della parte soccombente che, all'atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere mediante il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l'univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del decisum e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 cod. proc. civ., del diritto di impugnazione, trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l'esecuzione intimata con l'atto di precetto). 2. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt.1418, 1421 e 1283 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sentenza del Tribunale di Nicosia n. 106 del 14/5/08, passata in giudicato (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)». Esso contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’ exceptio iudicati riproposta dall’appellante relativamente alla precedente pronuncia del Tribunale di Nicosia n. 106/2008, resa tra le stesse parti ed ormai definitiva, che aveva accertato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla Banca sul conto corrente presso la stessa intrattenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per un arco temporale (24 aprile 1997 -10 novembre 1998) diverso da quello (dall’apertura del conto, risalente al 1990 fino al 24 aprile 1997) oggetto della presente impugnazione. Assume la ricorrente, invece, che quel giudicato copriva l’intero rapporto contrattuale intercorso tra la Banca e la menzionata società, e, quindi, anche il periodo tra la data di apertura del conto corrente, nel 1990, e la stipula del contratto di mutuo nel 1997, con conseguente accertamento definitivo del saldo debitorio del conto stesso, pari a £ 456.000.000 al 24 aprile 1997, come riconosciuto dalla medesima società, con valore confessorio, mediante la stipula del contratto di mutuo e come successivamente accertato dalla predetta sentenza passata in giudicato alla data della diffida di pagamento inviata dalla banca (3 novembre 1999). 2.1. Tale doglianza si rivela fondata , nei sensi di cui appresso, con riguardo all’assorbente profilo della violazione di legge. 2.2. Invero, come agevolmente emerge dalla lettura della menzionata sentenza del Tribunale di Nicosia n. 106/2008, nel giudizio da essa deciso venne accertata la pratica dell’anatocismo operata dalla Banca sul conto corrente intrattenuto presso la stessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e si procedette al ricalcolo degli interessi passivi maturati su detto conto, per il periodo dal 24 aprile 1997 al 10 novembre 1998, muovendo da un saldo negativo del medesimo conto, alla data del 24 aprile 1997, pari a £ 456.000.0000. Partendo, appunto, da questo valore, quel tribunale rideterminò il saldo finale di quello stesso conto alla data del 10 novembre 1998, accertando un debito della correntista, nei confronti della Banca, pari ad € 41.756,39, per cui pronunciò la condanna al relativo pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA].. 2.3. Nel successivo giudizio intrapreso con il ricorso exart. 702-bis cod. proc. civ. del 29 ottobre 2009, quest’ultima ha invocato la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla Banca, per effetto della medesima pratica anatocistica operata dalla Banca sul conto suddetto, questa volta per il periodo intercorrente tra l’apertura dello stesso, risalente al 1990, fino al 24 aprile 1997. 2.3.1. Una siffatta domanda, tuttavia, conteneva, necessariamente e logicamente, quella di rideterminazione del saldo di quel conto alla data da ultimo indicata, sicché il corrispondente accertamento poneva nuovamente in discussione l’importo di £. 456.000.000, costituente la base di partenza del calcolo effettuato nel precedente, descritto giudizio. 2.3.2. In altri termini, l’accertamento relativo alla corretta entità del saldo del conto in questione, depurato degli interessi anatocistici, alla data del 24 aprile 2017, inteso quale momento finale dell’arco temporale - 1990/[OSCURATO:DATA_NASCITA] -di riferimento del giudizio in cui è stata resa la decisione oggi all’esame di questa Corte, rimette in discussione, sostanzialmente, il saldo del medesimo conto alla stessa data, questa volta, però, coincidente con il giorno inziale dell’arco temporale -[OSCURATO:DATA_NASCITA]/10.11.1998 - verificato dalla sentenza del Tribunale di Nicosia n. 106/2008, già oggetto del giudicato formatosi su quest’ultima. 2.3.3. Costituisce, però, orientamento assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui, qualora due giudizi, tra le stesse parti, abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (cfr., ex aliis, Cass. n. 27013 del 2022; Cass. n. 41895 del 2021; Cass. n. 20816 del 2020; Cass. n. 11314 del 2018; Cass. n. n. 15339 del 2016, Cass. n. 26482 del 2007; Cass., SU, n. 13916 del 2006). 2.3.4. Pertanto, nessun dubbio può esserci sul fatto che il saldo del conto corrente in questione al 24 aprile 1997 non possa più essere (ri)messo in discussione, sicché, nemmeno è logicamente possibile procedersi all’accertamento ed alla determinazione di quanto, eventualmente, corrisposto indebitamente da [OSCURATO:SOCIETA]. alla Banca odierna ricorrente per effetto della pratica anatocistica asseritamente operata dalla Banca sul medesimo conto per il periodo intercorrente tra l’apertura dello stesso, risalente al 1990, fino, appunto, al 24 aprile 1997. 3. Il secondo motivo di ricorso, espressamente formulato in via subordinata rispetto al mancato accoglimento del primo e recante la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1422, 2033 e 2395 cod. civ., nonché degli artt. 1842, 1843 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’asserito momento interruttivo della prescrizione (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)», può considerarsi assorbito. 5. In definitiva, quindi, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia deve essere accolto, limitatamente al suo primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per il conseguente nuovo esame e la regolamentazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo mo tivo di ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , dichiarandone assorbito il secondo. Cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per il conseguente nuovo es