CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21771-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legein ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1267/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 2484/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli, aditadal Ministero della Giustizia, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive rivendicate dall’originario [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ministero della Giustizia Retribuzione individuale di anzianità R.G.N.21771/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 CC ricorrente a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) e di maggiorazione ex art. 9 del d.P.R. n. 44/1990 sul presupposto che dovesse essere computato anche il servizio prestato dal 1 settembre 1978 al 31 agosto 1985; 2. la Corte, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità dell’appello, ha premesso che l’appellato aveva partecipato al concorso bandito ai sensi dell’art. 1 della legge n. 138/1984 e aveva interrotto volontariamente il rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, sicché non potevano trovare applicazione nella fattispecie i principi affermati, quanto agli aspetti retributivi, in relazione ai trasferimenti di personale a domanda, per mobilità collettiva, o a seguito di trasformazioni e soppressioni di enti; 3. il giudice d’appello ha riassunto il quadro normativo ed ha rilevato che la RIA è stata istituita dall’art. 47 del d.P.R. n. 266/1987 (aggiunto dall’art. 13 del d.P.R. n. 494/1987) per regolare il passaggio fra due sistemi retributivi che valorizzavano diversamente a fini stipendiali l’anzianità di servizio e ne è stato poi previsto l’incremento dall’art. 9 del d.P.R. n. 44/1990; 4. ha rilevato che al momento della sua istituzione, ossia nel gennaio 1987, il Panico non prestava servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia, in quanto il passaggio alle dipendenze di altra amministrazione era avvenuto per il superamento di concorso pubblico che aveva interrotto la continuità del rapporto precedente; 5. ha aggiunto che l’anzianità era stata valutata dal Ministero che aveva correttamente applicato l’art. 9 del d.P.R. n. 44/1990 nella parte riferibile al personale assunto tra il 1987 ed il 31 dicembre 1988; 6 ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che la retribuzione individuale di anzianità è preordinata a premiare l’esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione e,pertanto, possono essere valutati solo i servizi prestati nello specifico settore lavorativo; 7. infine ha escluso la denunciata violazione del principio di parità di trattamento con i colleghi che non avevano interrotto il servizio rilevando che l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 non può trovare applicazione a fronte di carriere che abbiano avuto differenti sviluppi; 8. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, dell’art. 28 del CCNL per il personale del comparto Ministeri 1998/2001, dell’art. 25 del CCNL Integrativo 1998/2001, dell’art. 1362 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che la retribuzione individuale di anzianità, che sostituisce gli aumenti stipendiali per classi e scatti, deve essere riconosciuta tenendo conto dell’intero servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, a prescindere dai comparti e, pertanto, nella quantificazione dell’importo dovuto il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto tener conto di tutto il servizio prestato a partire dal 1° settembre 1978, tanto più che l’attività era stata resa sino al 31 agosto 1985 presso lo stesso Ministero e dal 1° settembre 1985 al 28 febbraio 1988 in favore del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, alle cui dipendenze era transitato in quanto vincitore di unconcorso per la mobilità e non di concorso per l’accesso all’impiego; 1.1. il ricorrente aggiunge che la RIA, a differenza della maggiorazione che premia l’esperienza acquisita, ha la finalità di assicurare il passaggio tra due diversi sistemi retributivi, senza mortificare il diritto dei dipendenti già in servizio e pertanto deve essere attribuita e quantificata in ragione della sola anzianità, che nella specie doveva comprendere entrambi i periodi di lavoro indicati nel punto che precede; 2. con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 36 Cost. e sostiene che non è giustificata, a parità di anzianità di servizio, la differenza, provata attraverso la produzione documentale, con altri colleghi,della medesima qualifica e assegnati allo svolgimento delle stesse mansioni, che percepiscono la retribuzione individuale di anzianità in misura decisamente maggiore; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento perché è conforme a diritto il dispositivo di rigetto della domanda proposta dal Panico e la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 3.1. occorre premettere che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass.n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass.11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3.2. né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica; 3.3. è incontestato fra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver svolto attività lavorativa presso il Ministero della Giustizia dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1985, è stato immesso nei ruoli del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Azienda di Stato per i servizi telefonici, all’esito della partecipazione al concorso indetto con decreto interministeriale 29 giugno 1984 ai sensi dell’art. 1 della legge n. 138/984, riguardante la «mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all’art. 26 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33» (così l’epigrafe della legge); 3.4. i rapporti intercorsi fra il Panico e l’Amministrazione pubblica (dapprima con il Ministero della Giustizia e successivamente con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) vanno, quindi, ricondotti, quanto alla disciplina, alla normativa succedutasi nel tempo finalizzata ad incentivare l’occupazione giovanile ed infatti, come precisa il ricorrente, lo stesso, dopo aver partecipato alla procedura bandita ai sensi della legge n. 138/1984, venne inquadrato con la qualifica di dattilografo ex legen. 285/1977 ( pag. 1 del ricorso);4.il quadro normativo che qui rileva è già stato ricostruito, sia pure ad altri fini, da Cass. n. 9241/2021 con la quale si è osservato che la legge da ultimo citata, introduceva nel nostro ordinamento la prima fattispecie di contratto di formazione e lavoro, prevedendo l'iscrizione dei giovani dai 15 ai 29 anni a liste di collocamento speciali, alle quali il settore privato e pubblico potevano attingere per concludere contratti a termine di formazione, godendo disgravi; 4.1. successivamente, il d.l. n. 663 /1979 , convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, stabilì la proroga fino al 31 dicembre 1980dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 275/1977 (art. 26) e previde anche che nei trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani fossero ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato(art. 26-ter); 4.2.gli idonei, superato l’esame, sarebbero stati iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione, continuando a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato "fino all'immissione nei ruoli", da effettuare nel rispetto dell e condizioni poste dall’art. 26-quinquies; 4.3. precisò l’art. 26 - quater, comma 3, che al personale a tempo indeterminato così assunto sarebbe stato attribuito «fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni »; 4.4.infine intervenne l’art. 1 della legge n. 138/ 1984 che riservò i posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato agli idonei negli esami di cui all’art. 26-terdel d.l. n. 663/1979 e previde procedure concorsuali per soli titoli,costituiti dal punteggio acquisito agli esami idoneità e, a parità di merito, da quelli previsti dall’art. 5 del d.P.R. n. 3/1957; 5. la richiamata decisione n. 9241/2021 (ed ancora pri ma, in motivazione, Cass. n. 9956/2018), nel condividere l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Ad. Plen., 7 febbraio 1991, nr. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn.420/1994; 2364/2000; 1253/2008; 3720/2012), ha osservato che gli assunti ai sensi della legge n. 285/1977, definitivamente immessi nei ruoli ex legen. 138/1984, sono stati titolari nel tempo di tre distinti rapporti: a)il primo, di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla legge nr. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e lavoro, prorogato ex legefino all'espletamento degli esami di idoneità e regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla medesima legge nr. 285 /1977 , dall'atto contrattuale; b)il secondo, di pubblico impiego a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della legge n. 33 del 1980, intercorrente fino all'immissione nei ruolie disciplinato, quanto al trattamento giuridico ed economico, dall’art. 26-quaterdella stessa legge; c) infine, il rapporto di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni; 5.1. è stato, inoltre, affermato che «dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo»; 5.2. il richiamato principio, condiviso dal Collegio e qui ribadito, seppure enunciato ad altri fini, rileva nella fattispecie e porta ad escludere che di quella anzianità si possa tener conto nell’attribuzione della R.I.A. e della relativa maggiorazione; 5.3. non pertinenti sono i richiami, contenuti nel ricorso e nella memoria difensiva, alla valorizzazione dell’intera anzianità nell’ipotesi di rapporto di impiego svoltosi, a seguito di mobilità, presso amministrazioni appartenenti a diversi comparti di contrattazione perché in quei casi veniva in rilievo, appunto, un unico rapporto di ruolo, mentre nella fattispecie si è in presenza di rapporti autonomi e distinti, l’uno a tempo indeterminato non di ruolo e l’altrodi ruolo; 6. infondato è anche il secondo motivo, tutto incentrato sulla comparazione con il trattamento riservato ad altri dipendenti che, a detta del ricorrente, avrebbero vantato una pari anzianità di servizio; 6.1. la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso l’asserita sovrapponibilità delle carriere lavorativea confronto e, quindi, non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (in tal senso Cass. n. 6553/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.2. è stato anche precisato, ed il principio va qui ribadito, che la parità di trattamento prevista dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 non va confusa con il «riallineamento stipendiale» espunto dalla disciplina dell’impiego pubblico con l’art. 2, quarto comma, del d.l. n. 333 del 1992, e, pertanto, il dipendente pubblico, il cui trattamento retributivo è rimesso alle determinazioni della contrattazione collettiva, non può fondare la sua pretesa sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perché quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della «giusta» retribuzione(Cass. n. 2718/2020, Cass. n. 16755/2019); 7. in via conclusiva,il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata con diversa motivazione ex art. 384 comma 4 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.M. n. 55/2014 (valore della controversia inferiore ad € 1.100,00); 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 700,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti proce