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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 31574/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28838/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 162 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pecRegistri di Giustizia -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Siciliana -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermon. 145/2020 depositata il 17/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata dal medesimo medico nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilianaper ottenere il risarcimento del danno conseguente alle dimissioni dallo stesso presentate in ordine al rapporto di convenzionamento esterno sul presupposto dell’indebito condizionamento a ciò ricevuto per effetto di una nota ultimativa inviatagli dall’Azienda in data 10 aprile 1992 per asserita incompatibilità per effetto del doppio incarico ricoperto (in convenzionamento esterno e come specialista ambulatoriale interno) a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

2. La Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado (cui la causa era stata rimessa a seguito di declinatoria della giurisdizione, riformata in appello) aveva rigettato la causa in quanto non era stato dimostrato che le dimissioni fosserostate effettivamente indotte dalla nota dell’Azienda, sul piano dell’errore essenziale ex art. 1429 c od. civ ., ha parimenti respinto la domanda sul rilievo che, nell’ambito di un rapporto contrattuale di convenzionamento, privo di connotati autoritativi, il medico poteva liberamente determinarsi ed informarsi nonché contestare la nota dell’ASL, sicché la determinazione era frutto di una libera scelta del professionista e non potevaascriversi sul piano della responsabilità giuridica all’Azienda.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il dott. [OSCURATO:PERSONA] artico lando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo resiste con controricorso mentre l’ [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilianaè rimasto intimato.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo sul rilievo che, a fronte dellasentenza pubblicata il 17 marzo 2020, il ricorso è stato notificatoil 12 novembre 2020, mentre, anche considerando la sospensione per prevista per il periodo emergenziale, l’ultimo giorno utile per la notifica doveva essere individuato nell’11 novembre 2020, in quanto – secondo la tesi dell’Azienda – il termine per impugnare le sentenze pubblicate nel periodo di sospensione decorre dall’ultimo giorno di sospensione, vale a dire dall’11 maggio 2020 e non già dal 12 maggio 2020.

2. L’eccezione è infondata sol che si consideri il chiaro disposto normativo evocato dall’Azienda.

Infatti, l’art. 83,comma 2, del d.l. 17, marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti […] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.».

Con l’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv.con modif. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , il termine del 1 5 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d .l. n. 18 del 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è stato fissato al 12 maggio 2020.

Pertanto, già dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che il termine iniziale per il compimento delle attività sospese va individuato nel 12 maggio 2020, così dovendo intendere la disposizione secondo cui «Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

1.2. Peraltro, tale interpretazione si pone in continuità con quella resa da questa Corte in ordine all’incidenza del periodo di sospensione feriale, nel senso che in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 ( in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso), a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero, bensì ex nominatione dierum , spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo” (così Cass., Sez. 6-3, 08/07/2020,n. 14147).

Ne consegue che, anche in riferimento alla sospensione disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine iniziale, ex art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020- in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante il periodo di sospensione , è differito alla fine dello stesso - comincia a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.

2. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto della nota inviata al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 10 aprile 1992.

3. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto dell a circolare assessor iale del 15 maggio 1992, che circostanziava l’asserita “incompatibilità”.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto delle note del comitato zonale del 14 febbraio 2012 e del 6 settembre 2012.

5. Le censure, tutte formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 cod. proc. civ., sono inammissibili per cd. doppia conforme, atteso che, nonostante nella memoria il ricorrente abbia cercato di addurre la differenza fra la pronuncia di primo grado e quella d’appello, tale ipotesi, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6-2, 09/03/2022,n. 7724).

Il principio è pienamente applicabile al caso di specie, in cui l a Corte di appello si è posta nel solco della ratio decidend i tracciata dal primo giudice, adducendo ulteriori elementi, che , tuttavia , sono valsi solo a rafforzare e precisare il corredo motivo già addotto in primo grado per respingere la domanda.

6. Con il quarto motivo si censura la sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1429 cod. civ., in relazione all’errore essenziale in cui sarebbe incorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] per effetto della missiva ricevuta. 6.1.La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(così Cass., Sez.

U, 27/12/2019 , n. 34476 ).

Nella specie, dietro l’apparente schema della violazione dell’art. 1429 cod. civ., si tende inammissibilmente a proporre una lettura alternativa degli atti di causa per pervenire ad un accertamento fattuale in ordine all’incidenza causale della nota riconducibile all’ASL nel processo formativo della volontà del dott. [OSCURATO:PERSONA] opposta a quella cui è pervenutala Corte d’appello.

7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso all’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Siciliana nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo(così, fra molte, Cass., Sez. 1, 11/03/2020 , n. 6924).

8. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrent e alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti dall’ [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge.

9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U. , 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28838/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 162 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pecRegistri di Giustizia -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Siciliana -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermon. 145/2020 depositata il 17/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata dal medesimo medico nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilianaper ottenere il risarcimento del danno conseguente alle dimissioni dallo stesso presentate in ordine al rapporto di convenzionamento esterno sul presupposto dell’indebito condizionamento a ciò ricevuto per effetto di una nota ultimativa inviatagli dall’Azienda in data 10 aprile 1992 per asserita incompatibilità per effetto del doppio incarico ricoperto (in convenzionamento esterno e come specialista ambulatoriale interno) a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 412 del 1991. 2. La Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado (cui la causa era stata rimessa a seguito di declinatoria della giurisdizione, riformata in appello) aveva rigettato la causa in quanto non era stato dimostrato che le dimissioni fosserostate effettivamente indotte dalla nota dell’Azienda, sul piano dell’errore essenziale ex art. 1429 c od. civ ., ha parimenti respinto la domanda sul rilievo che, nell’ambito di un rapporto contrattuale di convenzionamento, privo di connotati autoritativi, il medico poteva liberamente determinarsi ed informarsi nonché contestare la nota dell’ASL, sicché la determinazione era frutto di una libera scelta del professionista e non potevaascriversi sul piano della responsabilità giuridica all’Azienda. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il dott. [OSCURATO:PERSONA] artico lando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo resiste con controricorso mentre l’ [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilianaè rimasto intimato. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo sul rilievo che, a fronte dellasentenza pubblicata il 17 marzo 2020, il ricorso è stato notificatoil 12 novembre 2020, mentre, anche considerando la sospensione per prevista per il periodo emergenziale, l’ultimo giorno utile per la notifica doveva essere individuato nell’11 novembre 2020, in quanto – secondo la tesi dell’Azienda – il termine per impugnare le sentenze pubblicate nel periodo di sospensione decorre dall’ultimo giorno di sospensione, vale a dire dall’11 maggio 2020 e non già dal 12 maggio 2020. 2. L’eccezione è infondata sol che si consideri il chiaro disposto normativo evocato dall’Azienda. Infatti, l’art. 83,comma 2, del d.l. 17, marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti […] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.». Con l’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv.con modif. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , il termine del 1 5 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d .l. n. 18 del 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è stato fissato al 12 maggio 2020. Pertanto, già dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che il termine iniziale per il compimento delle attività sospese va individuato nel 12 maggio 2020, così dovendo intendere la disposizione secondo cui «Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». 1.2. Peraltro, tale interpretazione si pone in continuità con quella resa da questa Corte in ordine all’incidenza del periodo di sospensione feriale, nel senso che in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 ( in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso), a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero, bensì ex nominatione dierum , spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo” (così Cass., Sez. 6-3, 08/07/2020,n. 14147). Ne consegue che, anche in riferimento alla sospensione disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine iniziale, ex art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020- in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante il periodo di sospensione , è differito alla fine dello stesso - comincia a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020. 2. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto della nota inviata al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 10 aprile 1992. 3. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto dell a circolare assessor iale del 15 maggio 1992, che circostanziava l’asserita “incompatibilità”. 4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto delle note del comitato zonale del 14 febbraio 2012 e del 6 settembre 2012. 5. Le censure, tutte formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 cod. proc. civ., sono inammissibili per cd. doppia conforme, atteso che, nonostante nella memoria il ricorrente abbia cercato di addurre la differenza fra la pronuncia di primo grado e quella d’appello, tale ipotesi, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6-2, 09/03/2022,n. 7724). Il principio è pienamente applicabile al caso di specie, in cui l a Corte di appello si è posta nel solco della ratio decidend i tracciata dal primo giudice, adducendo ulteriori elementi, che , tuttavia , sono valsi solo a rafforzare e precisare il corredo motivo già addotto in primo grado per respingere la domanda. 6. Con il quarto motivo si censura la sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1429 cod. civ., in relazione all’errore essenziale in cui sarebbe incorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] per effetto della missiva ricevuta. 6.1.La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(così Cass., Sez. U, 27/12/2019 , n. 34476 ). Nella specie, dietro l’apparente schema della violazione dell’art. 1429 cod. civ., si tende inammissibilmente a proporre una lettura alternativa degli atti di causa per pervenire ad un accertamento fattuale in ordine all’incidenza causale della nota riconducibile all’ASL nel processo formativo della volontà del dott. [OSCURATO:PERSONA] opposta a quella cui è pervenutala Corte d’appello. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso all’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Siciliana nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo(così, fra molte, Cass., Sez. 1, 11/03/2020 , n. 6924). 8. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrent e alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti dall’ [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U. , 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il