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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02215/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 ottobre 2021, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati previsti dagli artt. 614, 393, 56-624 bis e 624 bis cod. pen..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con un unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'erronea applicazione della legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di violazione di domicilio.

In particolare, è censurata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione con il quale si deduceva la manifestazione di assenso del titolare del diritto all'introduzione dei due imputati nel domicilio e dunque la non sussistenza della fattispecie contestata.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono lamentati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art.614 cod. pen..

Sostiene la difesa che la Corte ha erroneamente affermato la sussistenza della predetta aggravante a causa dello smontaggio della porta d'ingresso, senza considerare che, come sostenuto nell'atto di appello, non sussiste il nesso teleologico tra la violenza sulle cose e l'introduzione nel domicilio, poiché la condotta di violenza sulle cose era finalizzata solo a ottenere il rilascio della casa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del solo Casto, è denunciata l'erronea applicazione della legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto in abitazione.

In particolare, è censurata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione con il quale si deduceva la non attribuibilità all'imputato della fattispecie contestata, essendo questa riconducibile solo alla Ferrante.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione di legge e conseguenti vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto in abitazione.

Con l'atto di appello era stato dedotto che la presenza del notebook nell'abitazione era precedente ai fatti contestati a causa dei rapporti intercorrenti tra i figli della persona offesa e degli imputati, per cui non può dirsi configurata l'ipotesi di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Come chiaramente si desume dalla ricostruzione dei fatti e dalla valutazione delle prove, operate dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza di appello in risposta alle doglianze difensive), gli imputati si erano recati nella abitazione della persona offesa, dalla quale pretendevano il pagamento della quota dovuta per il consumo di energia elettrica, entrando dalla porta aperta (alla quale, però, il Casto aveva sferrato un calcio), scardinandola e gettandola per le scale.

La persona offesa, di fronte alla improvvisa e veemente condotta aggressiva degli imputati, non era riuscita neppure a parlare.Le frammentarie indicazioni della difesa in ordine ad alcuni dei passaggi della deposizione della persona offesa non consentono di rivisitare il compendio probatorio oggetto della valutazione dei giudici di merito; valutazione supportata da motivazione congrua, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento, peraltro non denunziati dai ricorrenti.

Va, peraltro, ribadito che integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi" (Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 27/03/2013, Rv. 256506).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Il nesso teleologico tra la violenza esercitata sulla porta della abitazione e l'introduzione e la permanenza nella stessa con intenzioni illecite è rilevabile sia nella condotta di aver sferrato un calcio alla suddetta porta, sia nell'averla scardinata e gettata per le scale, così impedendo alla persona offesa di poterla richiudere per evitare l'ingresso e la permanenza dei due imputati in casa sua.

Irrilevante è invece che la porta di ingresso fosse già aperta, giacché la violenza esercitata su di essa è servita ai due imputati a intrattenersi nella abitazione per commettere anche altri illeciti in danno della persona offesa.

4. Versato in fatto è il terzo motivo, che afferisce al concorso del Casto nel reato di tentato furto del portafogli.

La lineare ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito consente di ritenere che entrambi gli imputati abbiano agito congiuntamente e in acccrdo in tutta l'articolata condotta aggressiva consumata in danno della persona offesa, che, peraltro, era chiaramente finalizzata ad ottenere la somma di denaro loro dovuta per il consumo della energia elettrica.

Ne deriva che assolutamente irrilevante è la circostanza che fosse stata solo la Ferrante a tentare di impossessarsi del portafogli della persona offesa.

Peraltro, così come si desume dalla lettura dell'atto di appello, sul punto le doglianze difensive erano del tutto generiche, sicché si giustifica l'omessa motivazione in ordine a tale profilo della sentenza in esame.

5. Propone ancora profili di valutazione nel merito ed è finalizzato a una diversa ricostruzione dei fatti il quarto motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di furto del notebook.

I giudici di merito hanno dato atto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sul punto (pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), mentre la tesi difensiva è rimasta sguarnita di elementi probatori e frutto di assertive deduzioni.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 ottobre 2021, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati previsti dagli artt. 614, 393, 56-624 bis e 624 bis cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con un unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'erronea applicazione della legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di violazione di domicilio. In particolare, è censurata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione con il quale si deduceva la manifestazione di assenso del titolare del diritto all'introduzione dei due imputati nel domicilio e dunque la non sussistenza della fattispecie contestata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono lamentati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art.614 cod. pen.. Sostiene la difesa che la Corte ha erroneamente affermato la sussistenza della predetta aggravante a causa dello smontaggio della porta d'ingresso, senza considerare che, come sostenuto nell'atto di appello, non sussiste il nesso teleologico tra la violenza sulle cose e l'introduzione nel domicilio, poiché la condotta di violenza sulle cose era finalizzata solo a ottenere il rilascio della casa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del solo Casto, è denunciata l'erronea applicazione della legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto in abitazione. In particolare, è censurata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione con il quale si deduceva la non attribuibilità all'imputato della fattispecie contestata, essendo questa riconducibile solo alla Ferrante. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione di legge e conseguenti vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto in abitazione. Con l'atto di appello era stato dedotto che la presenza del notebook nell'abitazione era precedente ai fatti contestati a causa dei rapporti intercorrenti tra i figli della persona offesa e degli imputati, per cui non può dirsi configurata l'ipotesi di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Come chiaramente si desume dalla ricostruzione dei fatti e dalla valutazione delle prove, operate dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza di appello in risposta alle doglianze difensive), gli imputati si erano recati nella abitazione della persona offesa, dalla quale pretendevano il pagamento della quota dovuta per il consumo di energia elettrica, entrando dalla porta aperta (alla quale, però, il Casto aveva sferrato un calcio), scardinandola e gettandola per le scale. La persona offesa, di fronte alla improvvisa e veemente condotta aggressiva degli imputati, non era riuscita neppure a parlare.Le frammentarie indicazioni della difesa in ordine ad alcuni dei passaggi della deposizione della persona offesa non consentono di rivisitare il compendio probatorio oggetto della valutazione dei giudici di merito; valutazione supportata da motivazione congrua, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento, peraltro non denunziati dai ricorrenti. Va, peraltro, ribadito che integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi" (Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 27/03/2013, Rv. 256506). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il nesso teleologico tra la violenza esercitata sulla porta della abitazione e l'introduzione e la permanenza nella stessa con intenzioni illecite è rilevabile sia nella condotta di aver sferrato un calcio alla suddetta porta, sia nell'averla scardinata e gettata per le scale, così impedendo alla persona offesa di poterla richiudere per evitare l'ingresso e la permanenza dei due imputati in casa sua. Irrilevante è invece che la porta di ingresso fosse già aperta, giacché la violenza esercitata su di essa è servita ai due imputati a intrattenersi nella abitazione per commettere anche altri illeciti in danno della persona offesa. 4. Versato in fatto è il terzo motivo, che afferisce al concorso del Casto nel reato di tentato furto del portafogli. La lineare ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito consente di ritenere che entrambi gli imputati abbiano agito congiuntamente e in acccrdo in tutta l'articolata condotta aggressiva consumata in danno della persona offesa, che, peraltro, era chiaramente finalizzata ad ottenere la somma di denaro loro dovuta per il consumo della energia elettrica. Ne deriva che assolutamente irrilevante è la circostanza che fosse stata solo la Ferrante a tentare di impossessarsi del portafogli della persona offesa. Peraltro, così come si desume dalla lettura dell'atto di appello, sul punto le doglianze difensive erano del tutto generiche, sicché si giustifica l'omessa motivazione in ordine a tale profilo della sentenza in esame. 5. Propone ancora profili di valutazione nel merito ed è finalizzato a una diversa ricostruzione dei fatti il quarto motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di furto del notebook. I giudici di merito hanno dato atto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sul punto (pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), mentre la tesi difensiva è rimasta sguarnita di elementi probatori e frutto di assertive deduzioni. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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