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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 25646/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata da CIOCE Antonio, di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto del giudizio definito con sentenza in data 29/09/1998 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile.

2. Ricorre per cassazione il CIOCE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa citazione per l'udienza in Corte d'Appello del 16/11/2021, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza con riferimento alle precarie condizioni economiche del ricorrente, privo di altra abitazione, alle sue gravi condizioni di salute, alla concedibilità del condono richiesto nella prospettiva di una riperimetrazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo rituale l'instaurazione del contraddittorio e manifestamente infondate le censure dedotte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con atto trasmesso in data 27/04/2022, il ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso, prospettando un sopravvenuto difetto di interesse alla sua coltivazione, e chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle spese.

Osserva il Collegio che la prospettazione di un sopravvenuto difetto di interesse non è stata corredata da documentazione illustrativa: circostanza che preclude a questa Corte la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di esonero.

Da ciò consegue una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CIOCE al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - tenendo conto di quanto fin qui esposto - può essere quantificata in Euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata da CIOCE Antonio, di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto del giudizio definito con sentenza in data 29/09/1998 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile. 2. Ricorre per cassazione il CIOCE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa citazione per l'udienza in Corte d'Appello del 16/11/2021, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza con riferimento alle precarie condizioni economiche del ricorrente, privo di altra abitazione, alle sue gravi condizioni di salute, alla concedibilità del condono richiesto nella prospettiva di una riperimetrazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo rituale l'instaurazione del contraddittorio e manifestamente infondate le censure dedotte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con atto trasmesso in data 27/04/2022, il ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso, prospettando un sopravvenuto difetto di interesse alla sua coltivazione, e chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle spese. Osserva il Collegio che la prospettazione di un sopravvenuto difetto di interesse non è stata corredata da documentazione illustrativa: circostanza che preclude a questa Corte la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di esonero. Da ciò consegue una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CIOCE al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - tenendo conto di quanto fin qui esposto - può essere quantificata in Euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammen
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