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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 2025

Cassazione n. 28323/2026

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vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 16/12/2025, la Corte di appello di Torino, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto parzialmente l’atto di opposizioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha integralmente respinto l’atto diopposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento assunto deplano dalla stessa Corte in data 30/07/2025, con il quale era stata disposta inexecutivis la confisca ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n.309/90 sui beni e le somme di denaro di proprietà o nella disponibilità di ValterCesare [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva con sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2022, irrevocabile dal02/07/2025, già oggetto dei decreti di sequestro preventivo in data 03/06/2025e 10/06/2025.Per quanto di interesse, la Corte confermava la confisca avente ad oggettoun bracciale di tipo tennis in oro bianco e diamanti, due orologi Rolex, la sommain contanti rinvenuta nella disponibilità del condannato e quella sequestrata sulsuo conto corrente.

Con riguardo in particolare alla somma di euro 53.100,00originariamente oggetto di sequestro probatorio era stata ritenuta infondatal’opposizione del terzo [OSCURATO:PERSONA], che ne rivendicava la titolarità el’origine lecita.2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso entrambi gliopponenti.2.1. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, ha articolato cinque motivi.2.1.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. in relazione all’art. 73, comma7-bis, d.P.R. n. 309/90 per inosservanza o erronea applicazione di legge e deiprincipi giurisprudenziali in materia di onere probatorio per la confisca allargatanei confronti di terzi estranei al reato.La Corte non avrebbe individuato alcuna situazione indicativa di unadisponibilità effettiva dei beni in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA],nonostante i beni fossero custoditi in una cantina di esclusiva proprietà edisponibilità del ricorrente, la valigia contenente il denaro fosse chiusa con unlucchetto di cui il ricorrente aveva l’unica chiave e fosse piena anche di vari benipersonali e lo stesso ricorrente avesse immediatamente dichiarato la proprietàdelle somme all’atto del sequestro.La carenza di elementi dimostrativi delle signorie di fatto del condannato sutali beni, pertanto, renderebbe illegittimo il provvedimento di confisca.2.1.2.

Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge e dei principigiurisprudenziali in materia di onere probatorio e allegazione di circostanzegiustificative da parte del terzo estraneo.L’ordinanza avrebbe posto a carico del terzo l’onere di dimostrare lalegittima provenienza del denaro anziché limitarsi a valutare l’allegazione dicircostanze contrarie all’assunto dell’accusa circa la disponibilità in capo alcondannato.Il terzo aveva documentato attraverso estratti conto bancari e postali latitolarità delle somme, allegando prova dei prelievi di contante dal 2016 al 2020per importi superiori alla somma sequestrata, dei disinvestimenti di fondi Pioneere polizze assicurative, delle modalità di conservazione del denaro in bustebancarie e postali usurate dal tempo, indicative di custodia pluriennale e diutilizzo occasionale e di trasferimento dal conto corrente Unicredit al librettopostale con successivi prelievi in contanti per custodia domestica.2.1.3.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. per inosservanza o erroneaapplicazione di legge in relazione alla mancanza del presupposto delladisponibilità del condannato e per erronea applicazione della presunzione disproporzione.In proposito il ricorrente richiama argomenti ed elementi esposti per iprecedenti due motivi.2.1.4.

Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali prodotte dalricorrente.2.1.5.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 240, comma 3,cod. pen. (confisca di beniappartenenti a persona estranea al reato).2.2.

Nel proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi.2.2.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 648, 649 cod. proc. pen., 50 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 4 del Protocollo addizionalen. 7 CEDU per avere l’ordinanza impugnata, previa violazione di legge e viziomotivazionale, disposto la confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.,rigettando l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso ilprovvedimento emesso dalla Corte di appello in data 30/07/2025; abnormità eultroneità dell’ordinanza impugnata e violazione del principio del ne bis in idemsostanziale e violazione del giudicato.Il provvedimento di confisca in executivis era stato emesso nonostante ilgiudice della cognizione di fosse già pronunciato in materia di confischededicandovi una parte della motivazione della sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2022 (il paragrafo

5.1. dalla pagina1094 alla pagina 1096) e disponendo la confisca ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90 a carico di [OSCURATO:PERSONA] di beni o altra utilità perun valore di euro 4.000,00, nell’impossibilità di procedere all’apprensione dellasomma, con riguardo alla condotta di cui al capo 23), escludendo l’applicazionedella confisca allargata.Quando il giudice di merito ha ritenuto di applicare l’art. 240-bis cod. pen.con riguardo agli altri coimputati lo ha fatto espressamente.Da ciò deriva un giudicato sostanziale che preclude l’applicazione dellaconfisca allargata anche a [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, nella sostanza riesaminato laquestione circa la sussistenza dei presupposti per la confisca allargata,giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice dellacognizione e violando la preclusione del giudicato, nonché infine viziando dinullità assoluta il proprio provvedimento per contrasto con l’art. 648 cod. pen.2.2.2.

Con il secondo motivo o lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309/90 per avere l’ordinanza impugnata ritenuto sussistenti ipresupposti per la confisca allargata; illogicità della motivazione, travisamentodella prova e mancata assunzione di prove di cui la parte ha fatto richiesta.Il giudice dell’esecuzione non aveva correttamente applicato i principi fissatidalle Sezioni unite (sentenza n. 920/2004), invertendo l’onere della prova eponendo a carico del ricorrente l’onere della prova della legittima provenienzasenza prima accertare l’effettiva sproporzione.Con riguardo al bracciale tennis la Corte di appello aveva impedito alricorrente di provare il momento di acquisizione dello stesso (l’anno 2011) amezzo di prova testimoniale, richiedendo, in maniera illegittima, il supporto diuna prova documentale difficilmente recuperabile a distanza di oltre 14 anni.

Erastato così compromesso il diritto di difesa e di prova.Con riguardo agli orologi Rolex, la Corte aveva erroneamente valutato ladocumentazione relativa ai pagamenti effettuati con la carta di creditoappoggiata sul conto intestata alla s.n.c.

“[OSCURATO:PERSONA]”, perché avevaconsiderato la congruità e la proporzionalità dei redditi personali dei coniugiMarvelli-Strangio, omettendo un passaggio fondamentale e dirimente, cioè latracciabilità dell’acquisto de quo e la riferibilità delle somme al reddito dellas.n.c., di cui entrambi erano soci, e che andavano conteggiati come elementinegati della società stessa.Non era stata nemmeno considerata l’attività di bar/ristorante esercitata daMarvelli che comportava la gestione di ingenti somme di denaro contante, davalutare unitamente a quella rilevante rinvenuta sul conto corrente.2.2.3.

Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione sui punti dedotti dal ricorrente con riguardo al giudicato, aipresupposti della confisca, alla sproporzione e alla documentazione probatoria.2.2.4.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. e deiprincipi posti dalle Sezioni unite n. 27421/2021, con eccesso di poteregiurisdizionale.Il giudice dell’esecuzione aveva esercitato poteri giurisdizionali che la leggenon gli attribuisce e aveva violato i suoi limiti di competenza e i principi disimmetria del potere ablativo, di separazione delle fasi processuali e di tipicitàdelle competenze.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

I motivi di entrambi i ricorsi sono strettamente connessi e la lororisoluzione dipende dalla complessiva ricostruzione della vicenda processuale.[OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato per reati di cui all’art. 74 e 73 d.P.R.n. 309/90; è stata ritenuto responsabile del reato di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti e per alcuni reatifine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 con sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2022, parzialmente riformatadalla Corte di appello con sentenza in data 20/02/2024, divenuta infineirrevocabile il 02/07/2025.Poco prima che si formasse il giudicato, con decreto in data 03/06/2025 erastato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro53.100,00, rinvenuta durante le operazioni di perquisizione contestualiall’esecuzione della misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e giàoggetto di sequestro probatorio, emesso in data 05/05/2021, e con decreto indata 10/06/2025 era stato disposto il sequestro preventivo di autovetture,orologi, conto corrente e somme di denaro fino alla concorrenza dell’importo dieuro 40.000,00, anch’essi oggetto di precedente sequestro impeditivo in data05/05/2021.Tali beni, quindi, erano stati sottoposti a sequestro, sebbene ad altro titolo,nel corso del procedimento di cognizione e su di essi il giudice di merito nonaveva disposto né la confisca né la restituzione; il vincolo doveva quindiconsiderarsi mantenuto in atto senza alcuno specifico pronunciamento.2.1.

Espresso pronunciamento nelle decisioni di merito si rinviene conriguardo alla confisca diretta dell’ammontare corrispondente al profitto dellecondotte di spaccio, commisurato in euro 4.000,00, accompagnato dalla formuladispositiva tipica della confisca per equivalente laddove la somma non fossestata rinvenuta.Non vi è quindi nemmeno un pronunciamento circa i presupposti per laconfisca allargata che in relazione al titolo di reato per il quale si procede, aisensi dell’art. 240-bis cod. pen., deve ritenersi obbligatoria.Né il fatto che sia stata disposta la confisca di altri beni a diverso titolo o laconfisca allargata con riguardo ad altri imputati per altri fatti, comporta che talesilenzio del giudice della cognizione valga a costituire un giudicato preclusivo diun ulteriore pronunciamento da parte del giudice dell’esecuzione.In senso diverso si muove l’orientamento mai messo in discussione dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la confisca dei beni patrimonialidei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare laprovenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertitoin legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399,convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudicedell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667,comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio anorma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia giàprovveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale»(Sez.

U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 - 01).Ancora più di recente il principio è stato ribadito, fugando ogni dubbiorispetto alla compatibilità del provvedimento applicativo della misura di sicurezzadella confisca allargata in executivis con i principi fissati a livello sovranazionale:«in tema di confisca cd.

"allargata" o "atipica" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non sussistepreclusione processuale alla sua applicazione da parte del giudice dell'esecuzionesuccessivamente all'adozione, nella fase della cognizione, della confisca ex art.322- ter cod. proc. pen., in quanto la prima, quale misura di sicurezzapatrimoniale finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, prescindendo- sulla base di una scelta legislativa costituzionalmente orientata - dalcollegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e ibeni che ne costituiscono l'oggetto, è concorrente e non alternativa alla seconda.(In motivazione la Corte ha evidenziato che l'adozione della confisca in sedeesecutiva non viola il principio di responsabilità personale di cui all'art. 7 CEDU -come affermato dalla Corte EDU con la sentenza 23 ottobre 2013 nel casoVarvara contro Italia - accertato con sentenza, irrevocabile, di applicazione dellapena)» (Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, dep. 2019, Spaziante, Rv. 276183 -01).2.2 E’ quindi infondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che va in via preliminare respinto, e con esso vanno considerati infondati gliargomenti proposti con il quarto motivo e in parte anche nel terzo motivo, nonessendovi alcun eccesso di potere giurisdizionale né alcuna elusione delgiudicato.Il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Torino de plano in data30/07/2025 nelle forme previste dagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod.proc. pen. aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. di questibeni ritenendoli sproporzionati rispetti ai redditi del condannato.A seguito dell’opposizione alcuni beni sono stati restituiti tenendo conto dellacorrelazione temporale della sproporzione all’epoca di commissione dei fatti, macon riguardo agli altri sono state svolte valutazioni di fatto logicamente motivatee aderenti ai dati fattuali dedotti senza che fosse operato alcuna inversionedell’onere della prova.Tenuto conto del fatto che i reati-spia si collocano tra il 2018 e il 2021 sonoinfondate le censure sia del condannato sia del terzo.2.3.

Il terzo [OSCURATO:PERSONA], padre del condannato, ha lamentato nel suoricorso (con i cinque motivi di denuncia di vizi diversi di violazione di legge e dicarenza e contraddittorietà di motivazione, ma tra loro connessi avendo riguardoai medesimi elementi ed argomenti) che non era stata dimostrata la disponibilitàdelle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non si era tenuto conto di unaserie di elementi di fatto che dimostravano anzi il contrario; la cantina dove sitrovava la valigia con il denaro era di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], lachiave per aprirla era stata fornita da lui, all’interno vi si trovavano suoi effettipersonali.

Non era stata poi valutata la documentazione che dimostrava, oltreall’appartenenza delle somme al terzo, anche la loro legittima provenienza; dagliestratti conto bancari e postali risultavano prelievi di contante dal 2016 al 2020per importi superiore alla somma sequestrata (euro 65.000,00 solo nel 2017 afronte di euro 53.100,00), erano stati disinvestiti fondi Pioneer e polizzeassicurative, erano trasferite somme dal conto corrente Unicredit al librettopostale con successivi prelievi in contanti, e infine le modalità di conservazionedelle banconote in buste bancarie e postali usurate dal tempo erano indicative dirisalente custodia e di utilizzo occasionale.Va tuttavia rilevato che tutti questi elementi sono stati oggetto divalutazione nel provvedimento impugnato, che a pagina 5 li ha riportati,riassumendoli con estremo dettaglio, e alle pagine 10 e seguenti li haargomentatamente considerati già fatti oggetto di debita valutazione nel giudiziodi cognizione.Ha evidenziato con un percorso logico ineccepibile che, da quanto emergedalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], i locali in cui si svolgeval’attività di ristorazione, il giardino e la cantina dove è stato rinvenuto il denaroerano asserviti alla seriale attività di narcotraffico del condannato, come risultadalle pagine 234 e 235 della sentenza di appello; ha anche tratto dalla sentenzadi condanna ulteriori elementi indicativi del coinvolgimento dei familiari di ValterCesare [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che da quei luoghi transitassero soggetti cheportavano buste di denaro.Con questi elementi, che rendono del tutto irrilevanti i dati della proprietàdel locale, della disponibilità della chiave e della promiscuità delle cose custodite,il ricorso non si confronta e non confuta gli elementi sottolineati dal giudicedell’esecuzione con riguardo all’«acclarata consapevolezza della natura illecitadell’attività di narcotraffico fino ad allora gestita dal figlio, peraltro, con modalitàneppure sommerse».Quanto alle operazioni di disinvestimento, il giudice dell’esecuzione ne haapprezzato tutti i profili sottolineandone le incongruenze, l’assenza di una logicaeconomica e l’opacità delle operazioni; la discutibile modalità di gestione deldenaro collocata nel giugno 2017 a distanza di un quadriennio dal rinvenimentodelle somme, neppure corrispondente nel quantum rispetto a quello monetizzato,è stata pure negativamente valutata in assenza di alcuna spiegazione circa ladestinazione della parte residua.Nemmeno incongrua appare la considerazione contenuta nel provvedimentoimpugnato riguardo l’irragionevolezza della giustificazione addotta da CarmeloMarvelli, già avvezzo al ricorso alle ordinarie forme di conservazione einvestimento dei risparmi e che pertanto non avrebbe avuto né motivi néabitudini che dessero spiegazione di quella modalità di custodia dell’ingentesomma in contanti.Con questo ampio apparato argomentativo il ricorso non si confronta,limitandosi a riproporre argomenti già dedotti e superati dal giudicedell’esecuzione ed evocando, quindi, in maniera del tutto generica violazioni dilegge e contraddittorietà di motivazione prive di riscontro nel contenuto delprovvedimento.3.

Con riguardo alle censure inerenti le valutazioni degli elementi addotti daValter [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al bracciale di tipo tennis, il provvedimentoimpugnato ha svolto considerazioni del tutto plausibili riguardo alla collocazionetemporale dell’acquisto in epoca risalente alle nozze del condannato, che èmeramente asserita e priva di supporto documentale.Specificamente argomentata è l’inidoneità probatoria dell’assunzione dellegale rappresentante della gioielleria a distanza di quindici anni, proposta comemera indagine esplorativa.Rispetto a questi argomenti le deduzioni del ricorrente appaiono di merodissenso e non individuano specifici vizi logici.E lo stesso dicasi per le censure relative al ragionamento svolto dal giudicedell’esecuzione circa la divergenza degli importi relativi agli acquisti dei dueRolex e quelli pagati alla gioielleria con la carta di credito appoggiata sul contodella società “[OSCURATO:PERSONA]” e soprattutto circa la carenza di prova dellacorrelazione dei pagamenti frazionati con i detti due acquisti.

Anche con riguardoal reddito del nucleo familiare il provvedimento impugnato ha esaustivamentemotivato, peraltro correlando il reddito di ciascuno dei coniugi anche ai proventidella s.n.c. dalla quale sarebbero stati attinte le somme per pagare nellesuddette modalità non congruenti gli orologi confiscati.Considerazioni generiche e di mero dissenso devono ritenersi anche quellecontenute nel secondo motivo di ricorso con riguardo alle motivazioni con le qualiil provvedimento impugnato ha ritenuto non giustificata la provenienza dellesomme di denaro in contanti rinvenute nella disponibilità del condannato e diquelle che costituivano l’attivo del suo conto corrente.Il giudice dell’esecuzione ha svolto un’analitica lettura delle movimentazionidi conto corrente, effettuando precisi calcoli e sottolineando l’inidoneità deimovimenti a giustificare la legittima provenienza degli importi sequestrati.4.

Alla luce di queste considerazioni i ricorsi devono essere, quindi, respinti ei ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16/12/2025, la Corte di appello di Torino, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto parzialmente l’atto di opposizioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha integralmente respinto l’atto diopposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento assunto deplano dalla stessa Corte in data 30/07/2025, con il quale era stata disposta inexecutivis la confisca ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n.309/90 sui beni e le somme di denaro di proprietà o nella disponibilità di ValterCesare [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva con sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2022, irrevocabile dal02/07/2025, già oggetto dei decreti di sequestro preventivo in data 03/06/2025e 10/06/2025.Per quanto di interesse, la Corte confermava la confisca avente ad oggettoun bracciale di tipo tennis in oro bianco e diamanti, due orologi Rolex, la sommain contanti rinvenuta nella disponibilità del condannato e quella sequestrata sulsuo conto corrente. Con riguardo in particolare alla somma di euro 53.100,00originariamente oggetto di sequestro probatorio era stata ritenuta infondatal’opposizione del terzo [OSCURATO:PERSONA], che ne rivendicava la titolarità el’origine lecita.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso entrambi gliopponenti.2.1. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, ha articolato cinque motivi.2.1.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. in relazione all’art. 73, comma7-bis, d.P.R. n. 309/90 per inosservanza o erronea applicazione di legge e deiprincipi giurisprudenziali in materia di onere probatorio per la confisca allargatanei confronti di terzi estranei al reato.La Corte non avrebbe individuato alcuna situazione indicativa di unadisponibilità effettiva dei beni in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA],nonostante i beni fossero custoditi in una cantina di esclusiva proprietà edisponibilità del ricorrente, la valigia contenente il denaro fosse chiusa con unlucchetto di cui il ricorrente aveva l’unica chiave e fosse piena anche di vari benipersonali e lo stesso ricorrente avesse immediatamente dichiarato la proprietàdelle somme all’atto del sequestro.La carenza di elementi dimostrativi delle signorie di fatto del condannato sutali beni, pertanto, renderebbe illegittimo il provvedimento di confisca.2.1.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge e dei principigiurisprudenziali in materia di onere probatorio e allegazione di circostanzegiustificative da parte del terzo estraneo.L’ordinanza avrebbe posto a carico del terzo l’onere di dimostrare lalegittima provenienza del denaro anziché limitarsi a valutare l’allegazione dicircostanze contrarie all’assunto dell’accusa circa la disponibilità in capo alcondannato.Il terzo aveva documentato attraverso estratti conto bancari e postali latitolarità delle somme, allegando prova dei prelievi di contante dal 2016 al 2020per importi superiori alla somma sequestrata, dei disinvestimenti di fondi Pioneere polizze assicurative, delle modalità di conservazione del denaro in bustebancarie e postali usurate dal tempo, indicative di custodia pluriennale e diutilizzo occasionale e di trasferimento dal conto corrente Unicredit al librettopostale con successivi prelievi in contanti per custodia domestica.2.1.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. per inosservanza o erroneaapplicazione di legge in relazione alla mancanza del presupposto delladisponibilità del condannato e per erronea applicazione della presunzione disproporzione.In proposito il ricorrente richiama argomenti ed elementi esposti per iprecedenti due motivi.2.1.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali prodotte dalricorrente.2.1.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 240, comma 3,cod. pen. (confisca di beniappartenenti a persona estranea al reato).2.2. Nel proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi.2.2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 648, 649 cod. proc. pen., 50 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 4 del Protocollo addizionalen. 7 CEDU per avere l’ordinanza impugnata, previa violazione di legge e viziomotivazionale, disposto la confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.,rigettando l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso ilprovvedimento emesso dalla Corte di appello in data 30/07/2025; abnormità eultroneità dell’ordinanza impugnata e violazione del principio del ne bis in idemsostanziale e violazione del giudicato.Il provvedimento di confisca in executivis era stato emesso nonostante ilgiudice della cognizione di fosse già pronunciato in materia di confischededicandovi una parte della motivazione della sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2022 (il paragrafo 5.1. dalla pagina1094 alla pagina 1096) e disponendo la confisca ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90 a carico di [OSCURATO:PERSONA] di beni o altra utilità perun valore di euro 4.000,00, nell’impossibilità di procedere all’apprensione dellasomma, con riguardo alla condotta di cui al capo 23), escludendo l’applicazionedella confisca allargata.Quando il giudice di merito ha ritenuto di applicare l’art. 240-bis cod. pen.con riguardo agli altri coimputati lo ha fatto espressamente.Da ciò deriva un giudicato sostanziale che preclude l’applicazione dellaconfisca allargata anche a [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, nella sostanza riesaminato laquestione circa la sussistenza dei presupposti per la confisca allargata,giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice dellacognizione e violando la preclusione del giudicato, nonché infine viziando dinullità assoluta il proprio provvedimento per contrasto con l’art. 648 cod. pen.2.2.2. Con il secondo motivo o lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309/90 per avere l’ordinanza impugnata ritenuto sussistenti ipresupposti per la confisca allargata; illogicità della motivazione, travisamentodella prova e mancata assunzione di prove di cui la parte ha fatto richiesta.Il giudice dell’esecuzione non aveva correttamente applicato i principi fissatidalle Sezioni unite (sentenza n. 920/2004), invertendo l’onere della prova eponendo a carico del ricorrente l’onere della prova della legittima provenienzasenza prima accertare l’effettiva sproporzione.Con riguardo al bracciale tennis la Corte di appello aveva impedito alricorrente di provare il momento di acquisizione dello stesso (l’anno 2011) amezzo di prova testimoniale, richiedendo, in maniera illegittima, il supporto diuna prova documentale difficilmente recuperabile a distanza di oltre 14 anni. Erastato così compromesso il diritto di difesa e di prova.Con riguardo agli orologi Rolex, la Corte aveva erroneamente valutato ladocumentazione relativa ai pagamenti effettuati con la carta di creditoappoggiata sul conto intestata alla s.n.c. “[OSCURATO:PERSONA]”, perché avevaconsiderato la congruità e la proporzionalità dei redditi personali dei coniugiMarvelli-Strangio, omettendo un passaggio fondamentale e dirimente, cioè latracciabilità dell’acquisto de quo e la riferibilità delle somme al reddito dellas.n.c., di cui entrambi erano soci, e che andavano conteggiati come elementinegati della società stessa.Non era stata nemmeno considerata l’attività di bar/ristorante esercitata daMarvelli che comportava la gestione di ingenti somme di denaro contante, davalutare unitamente a quella rilevante rinvenuta sul conto corrente.2.2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione sui punti dedotti dal ricorrente con riguardo al giudicato, aipresupposti della confisca, alla sproporzione e alla documentazione probatoria.2.2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., violazione dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. e deiprincipi posti dalle Sezioni unite n. 27421/2021, con eccesso di poteregiurisdizionale.Il giudice dell’esecuzione aveva esercitato poteri giurisdizionali che la leggenon gli attribuisce e aveva violato i suoi limiti di competenza e i principi disimmetria del potere ablativo, di separazione delle fasi processuali e di tipicitàdelle competenze.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. I motivi di entrambi i ricorsi sono strettamente connessi e la lororisoluzione dipende dalla complessiva ricostruzione della vicenda processuale.[OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato per reati di cui all’art. 74 e 73 d.P.R.n. 309/90; è stata ritenuto responsabile del reato di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti e per alcuni reatifine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 con sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2022, parzialmente riformatadalla Corte di appello con sentenza in data 20/02/2024, divenuta infineirrevocabile il 02/07/2025.Poco prima che si formasse il giudicato, con decreto in data 03/06/2025 erastato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro53.100,00, rinvenuta durante le operazioni di perquisizione contestualiall’esecuzione della misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e giàoggetto di sequestro probatorio, emesso in data 05/05/2021, e con decreto indata 10/06/2025 era stato disposto il sequestro preventivo di autovetture,orologi, conto corrente e somme di denaro fino alla concorrenza dell’importo dieuro 40.000,00, anch’essi oggetto di precedente sequestro impeditivo in data05/05/2021.Tali beni, quindi, erano stati sottoposti a sequestro, sebbene ad altro titolo,nel corso del procedimento di cognizione e su di essi il giudice di merito nonaveva disposto né la confisca né la restituzione; il vincolo doveva quindiconsiderarsi mantenuto in atto senza alcuno specifico pronunciamento.2.1. Espresso pronunciamento nelle decisioni di merito si rinviene conriguardo alla confisca diretta dell’ammontare corrispondente al profitto dellecondotte di spaccio, commisurato in euro 4.000,00, accompagnato dalla formuladispositiva tipica della confisca per equivalente laddove la somma non fossestata rinvenuta.Non vi è quindi nemmeno un pronunciamento circa i presupposti per laconfisca allargata che in relazione al titolo di reato per il quale si procede, aisensi dell’art. 240-bis cod. pen., deve ritenersi obbligatoria.Né il fatto che sia stata disposta la confisca di altri beni a diverso titolo o laconfisca allargata con riguardo ad altri imputati per altri fatti, comporta che talesilenzio del giudice della cognizione valga a costituire un giudicato preclusivo diun ulteriore pronunciamento da parte del giudice dell’esecuzione.In senso diverso si muove l’orientamento mai messo in discussione dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la confisca dei beni patrimonialidei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare laprovenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertitoin legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399,convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudicedell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667,comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio anorma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia giàprovveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale»(Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 - 01).Ancora più di recente il principio è stato ribadito, fugando ogni dubbiorispetto alla compatibilità del provvedimento applicativo della misura di sicurezzadella confisca allargata in executivis con i principi fissati a livello sovranazionale:«in tema di confisca cd. "allargata" o "atipica" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non sussistepreclusione processuale alla sua applicazione da parte del giudice dell'esecuzionesuccessivamente all'adozione, nella fase della cognizione, della confisca ex art.322- ter cod. proc. pen., in quanto la prima, quale misura di sicurezzapatrimoniale finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, prescindendo- sulla base di una scelta legislativa costituzionalmente orientata - dalcollegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e ibeni che ne costituiscono l'oggetto, è concorrente e non alternativa alla seconda.(In motivazione la Corte ha evidenziato che l'adozione della confisca in sedeesecutiva non viola il principio di responsabilità personale di cui all'art. 7 CEDU -come affermato dalla Corte EDU con la sentenza 23 ottobre 2013 nel casoVarvara contro Italia - accertato con sentenza, irrevocabile, di applicazione dellapena)» (Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, dep. 2019, Spaziante, Rv. 276183 -01).2.2 E’ quindi infondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che va in via preliminare respinto, e con esso vanno considerati infondati gliargomenti proposti con il quarto motivo e in parte anche nel terzo motivo, nonessendovi alcun eccesso di potere giurisdizionale né alcuna elusione delgiudicato.Il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Torino de plano in data30/07/2025 nelle forme previste dagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod.proc. pen. aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. di questibeni ritenendoli sproporzionati rispetti ai redditi del condannato.A seguito dell’opposizione alcuni beni sono stati restituiti tenendo conto dellacorrelazione temporale della sproporzione all’epoca di commissione dei fatti, macon riguardo agli altri sono state svolte valutazioni di fatto logicamente motivatee aderenti ai dati fattuali dedotti senza che fosse operato alcuna inversionedell’onere della prova.Tenuto conto del fatto che i reati-spia si collocano tra il 2018 e il 2021 sonoinfondate le censure sia del condannato sia del terzo.2.3. Il terzo [OSCURATO:PERSONA], padre del condannato, ha lamentato nel suoricorso (con i cinque motivi di denuncia di vizi diversi di violazione di legge e dicarenza e contraddittorietà di motivazione, ma tra loro connessi avendo riguardoai medesimi elementi ed argomenti) che non era stata dimostrata la disponibilitàdelle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non si era tenuto conto di unaserie di elementi di fatto che dimostravano anzi il contrario; la cantina dove sitrovava la valigia con il denaro era di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], lachiave per aprirla era stata fornita da lui, all’interno vi si trovavano suoi effettipersonali. Non era stata poi valutata la documentazione che dimostrava, oltreall’appartenenza delle somme al terzo, anche la loro legittima provenienza; dagliestratti conto bancari e postali risultavano prelievi di contante dal 2016 al 2020per importi superiore alla somma sequestrata (euro 65.000,00 solo nel 2017 afronte di euro 53.100,00), erano stati disinvestiti fondi Pioneer e polizzeassicurative, erano trasferite somme dal conto corrente Unicredit al librettopostale con successivi prelievi in contanti, e infine le modalità di conservazionedelle banconote in buste bancarie e postali usurate dal tempo erano indicative dirisalente custodia e di utilizzo occasionale.Va tuttavia rilevato che tutti questi elementi sono stati oggetto divalutazione nel provvedimento impugnato, che a pagina 5 li ha riportati,riassumendoli con estremo dettaglio, e alle pagine 10 e seguenti li haargomentatamente considerati già fatti oggetto di debita valutazione nel giudiziodi cognizione.Ha evidenziato con un percorso logico ineccepibile che, da quanto emergedalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], i locali in cui si svolgeval’attività di ristorazione, il giardino e la cantina dove è stato rinvenuto il denaroerano asserviti alla seriale attività di narcotraffico del condannato, come risultadalle pagine 234 e 235 della sentenza di appello; ha anche tratto dalla sentenzadi condanna ulteriori elementi indicativi del coinvolgimento dei familiari di ValterCesare [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che da quei luoghi transitassero soggetti cheportavano buste di denaro.Con questi elementi, che rendono del tutto irrilevanti i dati della proprietàdel locale, della disponibilità della chiave e della promiscuità delle cose custodite,il ricorso non si confronta e non confuta gli elementi sottolineati dal giudicedell’esecuzione con riguardo all’«acclarata consapevolezza della natura illecitadell’attività di narcotraffico fino ad allora gestita dal figlio, peraltro, con modalitàneppure sommerse».Quanto alle operazioni di disinvestimento, il giudice dell’esecuzione ne haapprezzato tutti i profili sottolineandone le incongruenze, l’assenza di una logicaeconomica e l’opacità delle operazioni; la discutibile modalità di gestione deldenaro collocata nel giugno 2017 a distanza di un quadriennio dal rinvenimentodelle somme, neppure corrispondente nel quantum rispetto a quello monetizzato,è stata pure negativamente valutata in assenza di alcuna spiegazione circa ladestinazione della parte residua.Nemmeno incongrua appare la considerazione contenuta nel provvedimentoimpugnato riguardo l’irragionevolezza della giustificazione addotta da CarmeloMarvelli, già avvezzo al ricorso alle ordinarie forme di conservazione einvestimento dei risparmi e che pertanto non avrebbe avuto né motivi néabitudini che dessero spiegazione di quella modalità di custodia dell’ingentesomma in contanti.Con questo ampio apparato argomentativo il ricorso non si confronta,limitandosi a riproporre argomenti già dedotti e superati dal giudicedell’esecuzione ed evocando, quindi, in maniera del tutto generica violazioni dilegge e contraddittorietà di motivazione prive di riscontro nel contenuto delprovvedimento.3. Con riguardo alle censure inerenti le valutazioni degli elementi addotti daValter [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al bracciale di tipo tennis, il provvedimentoimpugnato ha svolto considerazioni del tutto plausibili riguardo alla collocazionetemporale dell’acquisto in epoca risalente alle nozze del condannato, che èmeramente asserita e priva di supporto documentale.Specificamente argomentata è l’inidoneità probatoria dell’assunzione dellegale rappresentante della gioielleria a distanza di quindici anni, proposta comemera indagine esplorativa.Rispetto a questi argomenti le deduzioni del ricorrente appaiono di merodissenso e non individuano specifici vizi logici.E lo stesso dicasi per le censure relative al ragionamento svolto dal giudicedell’esecuzione circa la divergenza degli importi relativi agli acquisti dei dueRolex e quelli pagati alla gioielleria con la carta di credito appoggiata sul contodella società “[OSCURATO:PERSONA]” e soprattutto circa la carenza di prova dellacorrelazione dei pagamenti frazionati con i detti due acquisti. Anche con riguardoal reddito del nucleo familiare il provvedimento impugnato ha esaustivamentemotivato, peraltro correlando il reddito di ciascuno dei coniugi anche ai proventidella s.n.c. dalla quale sarebbero stati attinte le somme per pagare nellesuddette modalità non congruenti gli orologi confiscati.Considerazioni generiche e di mero dissenso devono ritenersi anche quellecontenute nel secondo motivo di ricorso con riguardo alle motivazioni con le qualiil provvedimento impugnato ha ritenuto non giustificata la provenienza dellesomme di denaro in contanti rinvenute nella disponibilità del condannato e diquelle che costituivano l’attivo del suo conto corrente.Il giudice dell’esecuzione ha svolto un’analitica lettura delle movimentazionidi conto corrente, effettuando precisi calcoli e sottolineando l’inidoneità deimovimenti a giustificare la legittima provenienza degli importi sequestrati.4. Alla luce di queste considerazioni i ricorsi devono essere, quindi, respinti ei ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris