CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 41774/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.proc.pen. e trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brindisi rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza emessa il 22.12.2015 dal Tribunale di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. 815/14, irrevocabile il 13.09.2019, con la quale era stata disposta la confisca degli immobili già oggetto di sequestro preventivo in funzione di confisca in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Gestinnmobiliare s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono inosservanza degli artt. 178,179 e 666, commi 3 e 4, cod.proc.pen., lamentando che il giudice dell'esecuzione, avendo rigettato l'opposizione e non dichiarata la stessa inammissibile, avrebbe dovuto previamente fissare la camera di consiglio con avviso alle parti ed ai difensori ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod.proc.pen.; l'ordinanza, pertanto, era affetta da nullità di ordine generale ed a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimenti ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 12 bis d.lgs 74/2000, 240 bis cod.pen., 104 bis comma 1 bis disp.att. proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile il disposto dell'art. 104-bis disp.att. cod.proc.pen., nella formulazione in vigore al momento della decisione, anche alla confisca 12-bis del d.lgs 74/2000. Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento dei fatti e della prova in relazione alla rilevata preclusione processuale per mancata impugnazione di precedente ordinanza emessa nel proc.n. 385/2020, esponendo che questione decisa riguardava altri soggetti ed aveva oggetto diverso. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno accolte le richiese del PG concludente. 2. Costituisce principio consolidato che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Sez.5, n.16018 del 18/02/2015, Rv.263437; Sez.3, n.49317 del 27/10/2015, Rv.265538; Sez.3, n.48495 del 06/11/2013, Rv.258079; Sez.4, n.23901 del 20/05/2009, Rv.244221; Sez. n.14724/2004, Rv. 228605; sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599; Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093). 3. Il ricorso, pertanto, a norma dell'art. 568 comma 5, cod.proc.pen., deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso il 01/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]