CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12762/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dell’amministratore pro tempore, domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 Numero sezionale 4757/2021 Numero di raccolta generale 3257/2022 [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti Data pubblicazione 02/02/2022pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Depretis n.86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] di Basilea (Svizzera), con apostille del 9.5.2018; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2236/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 18/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. ricorrono per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 18 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto l’opposizione avverso il decreto, reso ai sensi dell’articolo 839 c.p.c., che aveva dichiarato efficaci in Italia due lodi stranieri, l’uno non definitivo e l’altro definitivo, dell’8 maggio 2014 e 23 marzo 2015, a mezzo dei quali il Tribunale per l’arbitrato e la mediazione delle Camere svizzere, per quanto qui rileva, aveva condannato i ricorrenti, nella loro qualità di garanti di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore della banca, della somma di € 11.257.390,45, oltre accessori, il tutto nei limiti della garanzia prestata alla banca medesima pari a dodici milioni di euro. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA] resiste con c ontroricorso. Le parti hanno depositato memoria. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4757/2021Numero di raccolta generale 3257/2022 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 02/02/2022 dell’articolo 840 c.p.c., quinto comma, numero 2, e dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Si sostiene, ribadendo in ciò la tesi già svolta dinanzi alla Corte territoriale, che la sentenza impugnata avrebbe respinto l’opposizione quantunque i lodi contenessero disposizioni contrarie all’ordine pubblico: contrarie all’ordine pubblico perché confliggenti con il principio sancito dall’articolo 100 del codice di rito, dal momento che i lodi avevano condannato essi ricorrenti al pagamento della somma prima indicata, sebbene [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA] avesse visto già integralmente soddisfatto il proprio credito, in quanto la banca «in virtù dell’escussione delle garanzie collegate all’erogazione del finanziamento, acquisiva il controllo delle F.[OSCURATO:PERSONA] (99,98% delle azioni) e, a cascata, delle sue partecipate, il cui valore, a pochi mesi dall’erogazione del credito, era stimato in € 22.500.000,00». 4. ― Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, del motivo spiegato. Il procedimento volto al riconoscimento del lodo straniero è regolato dagli articoli 839 e 840 c.p.c., introdotti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, i quali traggono ispirazione dall’impianto della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971, n. 804, sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati della Comunità economica europea: si tratta di una procedura che prevede una prima fase di tipo monitorio, destinata a svolgersi inaudita altera parte ed a concludersi con decreto del presidente della Corte d'appello di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riconoscimento, ed una seconda fase di opposizione, che ha natura di giudizio di cognizione in unico grado a F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 Numero sezionale 4757/2021 contraddittorio pieno, la quale si instaura dinanzi alla stessa Corte Numero di raccolta generale 3257/2022Data pubblicazione 02/02/2022 d’appello e si conclude con sentenza. Nella prima fase, il presidente è chiamato a verificare «la regolarità formale del lodo», il cui riconoscimento è impedito in due soli casi, e cioè se egli rilevi (d’ufficio, ovviamente) che la controversia non poteva formare oggetto di compromesso o che il lodo contenga «disposizioni contrarie all'ordine pubblico». Nella seconda fase, incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento dedurre e provare la sussistenza delle condizioni ostative previste dall’articolo 840, terzo comma, c.p.c., sostanzialmente riproduttivo dell’articolo V, par. 1, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, Convenzione d’altronde applicabile, ed anzi destinata a prevalere sul diritto interno, come evidenziato dall’ultimo comma dell’articolo 840 c.p.c., secondo cui: «Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali». Il quinto comma dell’articolo 840 c.p.c. stabilisce inoltre che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero è altresì rifiutato allorché la Corte d’appello accerti, tra l’altro, che il lodo «contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico». Sostanzialmente indiscusso, tanto in dottrina quanto soprattutto in giurisprudenza, non soltanto nazionale, è che lo scrutinio in ordine all’esistenza di «disposizioni contrarie all’ordine pubblico» ha da essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata), il che non vuol dire, peraltro, che il contenuto precettivo del dispositivo ― altrimenti per lo più potenzialmente neutro ― non possa essere riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso il raffronto con la parte espositiva e con quella motiva del medesimo. Nel senso che la verifica della violazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 Numero sezionale 4757/2021 dell’ordine pubblico va fatta sulla base del dispositivo depone la Numero di raccolta generale 3257/2022Data pubblicazione 02/02/2022 stessa previsione normativa, laddove indica come termine di paragone per la verifica le «disposizioni» recate dal lodo. Il tutto nel quadro della ratio sottesa alla disciplina convenzionale recepita dagli articoli 839-840 c.p.c., posta a favorire la circolazione dei lodi stranieri e ad impedire che il giudizio di riconoscimento possa assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto del lodo. Val quanto dire che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca, e perciò limitata al dispositivo, i.e., come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce dell’espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all’ordine pubblico, verifica che non può così è tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la Convenzione, e quindi gli articoli 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere. In tale quadro, è tra l’altro intuitivamente precluso a colui che si opponga al riconoscimento di far valere difese non invocate nell’ambito della procedura di arbitrato, nel che sarebbe necessariamente insito il riesame della decisione arbitrale. Questi essendo i termini essenziali della questione, l’inammissibilità è nella specie come si diceva manifesta: a fronte del dispositivo del lodo, che reca condanna al pagamento di una somma di denaro, i ricorrenti, nel denunciare la violazione dell’articolo 100 c.p.c., laddove stabilisce che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, hanno in realtà inteso sostenere che la banca attrice nel giudizio arbitrale non avesse diritto a pretendere alcunché da loro, per essere stata già pagata, attraverso l’escussione delle garanzie di cui disponeva, ed in particolare, in virtù dell’acquisito «controllo delle F.[OSCURATO:PERSONA] (99,98% delle azioni) e, a cascata, delle sue partecipate, il cui valore, a pochi mesi dall’erogazione del credito, era stimato in € 22.500.000,00». F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 È dunque palese che il motivo, al di là della rubrica e della Numero sezionale 4757/2021Numero di raccolta generale 3257/2022 formulazione, denuncia un ipotetico error in iudicando commesso dal Data pubblicazione 02/02/2022 collegio arbitrale, non idoneo, neppure in astratto, a configurare una lesione dell’ordine pubblico, e cioè una violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale per l'ordinamento, error in iudicando che non può come tale essere fatto valere in sede di riconoscimento del lodo straniero. Ciò è tanto più vero, in forza di quanto poc’anzi osservato, ove si consideri che, dalla narrativa contenuta nel ricorso per cassazione, emerge che la banca ha richiesto la trascrizione delle azioni di F.[OSCURATO:PERSONA] già il 16 dicembre 2009 (e dunque in tale momento si sarebbe soddisfatta), mentre i due lodi, non definitivo e definitivo, sono stati pronunciati l’8 maggio 2014 e il 23 marzo 2015, senza che neppure risulti se la circostanza dedotta a fondamento dell’opposizione spiegata ai sensi dell’articolo 840 c.p.c. fosse stata sottoposta al giudizio arbitrale. Ma è evidente che, sia che la circostanza fosse, sia che non fosse apprezzabile dal collegio arbitrale, la rivalutazione di essa comporterebbe un’inammissibile rivalutazione del merito del lodo arbitrale, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12762/2018 Numero sezionale 4757/2021 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a Numero di raccolta generale 3257/2