CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 07803/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Angelo per i reati di minaccia grave e danneggiamento e dichiarava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di porto di oggetti atti ad offendere, consumato I'll agosto 2017. Il ( termine di prescrizione veniva calcolato senza computare il periodo di sospensione previsto dalla I. n. 103 del 2017, c.d. "Orlando". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale , presso la Corte di appello di Bari, che deduceva che il tempo per la maturazione della prescrizione del reato, previsto dall'art. 4, I. 110 del 1975 avrebbe dovuto essere calcolato valutando la sospensione prevista dalla legge c.d. "Orlando", applicabile ai reati consumati dopo il 3 agosto 2017, fino all'entrata in vigore della legge c.d. "Cartabia", ovvero fino al 31 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo l'informazione provvisoria n. 19/2024 diramata dalla Suprema Corte all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 (ric. PG vs. Polichetti) di cui ancora non è stata pubblicata la sentenza, le Sezioni Unite penali hanno affermato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, mentre per i reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021. Dunque, nel caso in esame, poiché il reato è stato consumato 1'11 agosto 2017, si applica il periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 nella misura massima di un anno e sei mesi (art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., nel testo previgente, secondo cui "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 del codice di procedura penale peri! deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa i sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi"). Nella fattispecie, tenuto conto di tale periodo, e rilevata l'assenza di altre cause di sospensione, il Collegio rileva che il termine di prescrizione - pur considerato il periodo di durata massima con riferimento agli eventi interruttivi (anni uno) - in relazione al reato previsto dall'art. 4 della I. 110 del 1975 risulta spirato in data 11 febbraio 2024, e dunque in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello, risalente al successivo 7 marzo 2024. La Corte di appello ha, pertanto, legittimamente dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 per avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione. 3. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione anche il difensore che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni ricognitive rese in occasione del riconoscimento fotografico: si deduceva che la persona offesa non avrebbe descritto l'autore dei reati contestati prima del riconoscimento; si contestava, inoltre, la mancanza di elementi esterni di conferma alle dichiarazioni accusatorie; si ribadiva, al riguardo, che la perquisizione ed il sequestro erano stati effettuati diversi giorni dopo il fatto, sicché non avrebbero nessuna efficacia confermativa. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata che invoca una nuova valutazione della credibilità delle dichiarazioni ricognitive, che, invece, risulta oggetto di accurata e persuasiva valutazione da parte di entrambi i giudici di merito. In particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata la Corte di appello ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, il dichiarante aveva descritto molto minuziosamente le caratteristiche fisico-somatiche dell'aggressore ed aveva poi effettuato il riconoscimento "per immagini". Tali dichiarazioni, provenendo dalla persona offesa - e non da una persona accusata di reato connesso o collegato - in assenza di intenti calunniatori ovvero di imprecisioni di natura e misura tali da far dubitare dell'attendibilità del propalante, possono - da sole - fondare la dichiarazione di responsabilità, anche se non confortate da riscontri esterni. 3.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stata effettuata senza un puntuale riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità, che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali come emerge dalla motivazione riportata a pag. 5 della sentenza impugnata, che giustifica la determinazione della sanzione, facendo riferimento alla gravità dei reati ed alla personalità dell'imputato. 3.3. Violazione di legge (artt. 62 -bis, 69, 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, in quanto non sarebbe stato considerato che il ricorrente era incensurato e di giovane età. La doglianza, ancora una volta, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, che evidenzia correttamente che la mancata esclusione della recidiva osta ad un bilanciamento di maggior favore. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 100 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, il gi