CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FIRENZE, difensore di fiducia dell'imputato, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del motivi di ricorso cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha parzial- mente riformato la sentenza del giudice monocratico in sede in data 15/11/2012, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentate lesioni aggravate in danno degli appartenenti al movimento politico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (capo D della rubrica), nonché per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, bastoni, caschi ed altri oggetti contun- denti allo scopo di commettere il primo reato (capo E), fatti avvenuti a Firenze nella notte fra il 23 ed il 24 maggio 2009; mentre aveva assolto l'imputato dagli ulteriori delitti di cui ai capi A e C - commessi in Firenze il 1°/5/2009 - per non avere commesso il fatto, e aveva dichiarato improcedibile l'azione penale per il capo F (furto aggravato), perché - esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - detto reato era improcedibile per mancanza di querela. 1.1. Va specificato che con sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/11/2017 era stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui alle imputazioni D) ed E), disponendosi lo stralcio della posizione del ricorrente per i capi A), C) e F). 1.2. La Corte territoriale - adita su appello del Pubblico ministero avverso le pronunce di assoluzione - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto sub A (art. 6 L. 2/10/1967 n. 895), per avere fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore un congegno esplosivo, posto con una busta e del nastro adesivo sulla porta d'ingresso dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] 1, fatto avve- nuto a Firenze il 10 maggio 2009. Nel resto, la sentenza è stata confermata. A seguito di ciò, la pena per il capo A) è stata fissata in un anno di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Mannucci, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, nella sua triplice definizione normativa, ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. 2.1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente critica la valutazione indiziaria compiuta dalla Corte di appello, richiamando la deposizione del teste deceduto [OSCURATO:PERSONA], il quale - pur ricordando in parte il codice alfanumerico della targa della vettura sulla quale era fuggita la persona che aveva applicato il congegno esplosivo - non aveva riconosciuto nell'[OSCURATO:PERSONA] 33 bianca del Mannucci quella vista nel frangente. Pertanto, la valutazione del primo giudice, che da tale elemento aveva tratto un ragionevole dubbio, ritenendo pienamente attendibile il teste Fallani, doveva essere confermata anche nel processo di secondo grado. Nemmeno assume rilievo il dato che le intercettazioni fossero iniziate il 16 maggio 2009, quindi dopo l'attentato, sicché - come ha rilevato l'impugnata sentenza - esse non potrebbero contenere riferimenti a tale azione. Risulta poi indimostrata l'affermazione della disponibilità da parte del Mannucci di "bomboni o magnum", alla luce dall'assenza di sequestri in tale indagine. Infine, si svaluta l'indizio costituito dalla ricerca effettuata dal computer della coimputata [OSCURATO:PERSONA], all'epoca convivente del Mannucci, nel sito dell'Agenzia delle Entrate alle ore 9.28.33 del 1° maggio 2009. Ciò non prova che quel giorno l'imputato fosse presente nella stessa casa della compagna, o comunque avesse avuto la disponibilità di quel computer e che lo abbia usato per fare quella ricerca. 2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si ripropone la questione della qualificazione giuridica del reato per il quale è intervenuta nuova condanna, che nel ricorso si indica essere quella di cui all'art. 703 cod. pen. Riportandosi all'indagine tecnico-scientifica all'epoca svolta, si richiama la natura di "artificio pirotecnico" del congegno usato dall'attentatore, e non di esplosivo micidiale, sicché - a contatto diretto di superfici vetrate sulla pubblica via - tale congegno risultava "potenzialmente offensivo a brevi distanze". Si trattava dunque, secondo la difesa, di un artificio pirotecnico di libera vendita, non offensivo della pubblica incolumità, ma soltanto di quella di chi si fosse trovato a breve distanza al momento dello scoppio. Sul punto è stata omessa ogni motivazione da parte della Corte territoriale, né essa può ritenersi insita nella descrizione della dinamica dell'evento e degli effetti dannosi dello scoppio. Peraltro, di tale evento non si era accorto nessuno, eccetto il teste Fallani che si trovava nei pressi, e la stessa Agenzia ANSA ne aveva dato notizia soltanto alle ore 16.50 di quel giorno. Ne deriva che nessun pubblico timore aveva ingenerato nella pubblica opinione lo scoppio del petardo, così mancando il dolo specifico richiesto dall'art. 6 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 895 a tutela dell'ordine pubblico. La fattispecie è dunque inquadrabile nella contravvenzione ex art. 703 cod. pen., la cui oggettività giuridica è la tutela dell'incolumità individuale delle persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo è rivolto a censurare l'apprezzamento di merito della Corte di appello in ordine alla concludenza del quadro indiziario, che è stato analizzato nell'impugnata sentenza con metodologia conforme a quella indicata dalla giurisprudenza di legittimità (valutazione analitica degli indizi e composizione globale dei medesimi) e con logica derivazione del risultato probatorio, mentre il ricorso vorrebbe negare la fondatezza degli esiti finali mediante la strategia della parcellizzazione degli indizi, così da dimostrarne l'insufficienza probatoria. Su ogni punto censurato nella sua validità dimostrativa, la Corte territoriale ha invece reso una motivazione scevra da critiche, in quanto ancorata all'analisi specifica dell'indizio in esame e al suo significato univoco, una volta confluito nell'insieme dei dati probatori. L'osservazione è valida con riguardo alla testimonianza del deceduto [OSCURATO:PERSONA], utilizzata in coordinamento con le ulteriori prove valorizzate dal Pubblico ministero - del cui appello pure si discuteva nell'impugnata sentenza - così da poter indicare nella vettura [OSCURATO:PERSONA] 33 targata [OSCURATO:TARGA], nella pacifica disponibilità del Mannucci, controllato alla sua guida il 28/4/2009, quella immortalata in ben due passaggi nelle videoriprese effettuate dinanzi all'Agenzia delle Entrate la mattina dell'attentato. Trattasi all'evidenza di un risultato probatorio estremamente significativo ed individualizzante. Parimenti pregnante come elemento a carico si è ritenuta la ricerca informatica che risultava effettuata dal computer di [OSCURATO:PERSONA], collocato nell'abitazione in cui all'epoca l'imputato conviveva con la ragazza, con apertura del sito dell'Agenzia delle Entrate alle ore 9.28.33 del 1° maggio 2009: l'interesse per tale oggetto di ricerca proprio a riclosso dell'attentato avvenuto alle prime luci di quella mattina, quando ancora la notizia non era stata divulgata dalle fonti di informazione, costituisce un'ulteriore conver- genza indiziaria sulla persona del Mannucci. Infine, ulteriore elemento utile da inserire nella globalità dei dati è stato ritenuto il risultato delle intercettazioni, che - seppure successive all'attentato dinamitardo - danno, tuttavia, conto di una almeno declamata disponibilità di "bomboni o magnum" da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ne discorreva con Olivia dicendosi alla ricerca di un "obiettivo" e così dando corpo alla sua propensione verso atti di violenza dinamitarda. Ne discende la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.2. Nel secondo motivo si censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per il quale si propugna l'inquadramento nella contravvenzione ex art. 703 cod. pen. Anche sul punto, il ricorso non coglie nel segno, avendo illustrato una serie di osservazioni critiche basate sulla relazione della [OSCURATO:PERSONA], censurando che le valutazioni ivi svolte quanto alla natura di artificio piro- tecnico dell'ordigno e alla sua potenzialità offensiva a brevi distanze potessero attagliarsi all'individuata fattispecie di reato: osservazioni invero non pertinenti rispetto alla verifica degli elementi che contraddistinguono e diversificano le due figure di reato. L'esame deve invece vertere sull'analisi dell'oggettività giuridica e sulla valutazione del dolo specifico del contestato reato - il fine di incutere pubblico timore - a prescindere dagli effetti dannosi materiali dello scoppio. Nella specie, è evidente che il dolo dell'agente era proprio diretto a compiere un'azione dimostrativa incutendo pubblico timore, atteso il bersa- glio prescelto (Agenzia delle Entrate) e l'ora mattutina dell'attentato ad uffici chiusi, sicché è questo il discrimine tra le due figure di reato, che conferma la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza. Sul punto, l'esegesi di legittimità è univoca nell'affermare che in tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006, Ponticelli e altri, Rv. 235082; Sez. 1, n. 9286 del 20/01/2014, Sciacca, Rv. 259731; Sez. 1, n. 15697 del 11/01/2022, Andolina, Rv. 282952). A tenore di tale differente oggettività giuridica e struttura dell'elemento psichico, i giudici del merito correttamente hanno ritenuto sussistenti i caratteri tipici della contestata fattispecie delittuosa, descrivendoli in termini aderenti alla sua definizione normativa, ed illustrando concretamente la condotta materiale del contestato delitto, descritta dal citato art. 6 legge n. 895 del 1967 come l'azione di colui che fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti. Anche il secondo motivo è dunque manifestamente infondato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila i