CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 37631/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 dicembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 642 cod. pen. Ricorre per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. costituita parte civile, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili e condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali e revoca le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.07.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino [OSCURATO:PERSONA]