CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46515/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il Tribunale di Imperia ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena C 5.00,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6 comma 1 del dl.lgs n. 193 del 2007 per avere effettuato la macellazione di un suino in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004. Accertato in Imperia il 28/08/2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, atto di appello trasmetto in Corte di cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale e in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze manifestamente infondate. La censura sollevata dal ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Il Tribunale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e aderente al dato probatorio non qui rivisitabile, fondato l'affermazione di responsabilità sul rilievo che nel furgone dell'imputato era stata rinvenuta una carcassa di un suino che era sprovvista della bollatura sanitaria la cui apposizione è prescritta all'esito della visita sanitaria per tutti gli animali che vengono macellati negli appositi stabilimenti, da cui ha tratto la logica conclusione che la macellazione non era stata effettuata in conformità delle disposizione del Regolamento CE che prevedono che questa debba essere svolta in stabilimenti e/o luoghi riconosciuti. 4. Quanto al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. esso è stato argomentato in ragione del pericolo non minimo per la salute derivante dalla circostanza del rinvenimento di sette sacchetti in cellophane, indicativo di una condotta seriale e, dunque, pericolosa. Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta ed è corretta in diritto. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Imperia ha escluso la particolare esiguità del pericolo sulla base del rinvenimento di sette sacchetti utilizzabili per il confezionamento, da cui ha tratto il convincimento della serialità della condotta e dell'abitualità. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,