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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 40350/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIto avviso alle—padr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Ricorre per cassazione Palumbo deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. peri.

In particolare, il ricorso è inammissibile poiché verte proprio sul motivo rinunciato in relazione al quale è intervenuto l'accordo tra le parti.

4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIto avviso alle—padr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2. Ricorre per cassazione Palumbo deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. peri. In particolare, il ricorso è inammissibile poiché verte proprio sul motivo rinunciato in relazione al quale è intervenuto l'accordo tra le parti. 4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40350/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris