CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 05548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13233 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocatiGiuseppe Scavuzzo (C.F.: SCVGPP 54M10 H501B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 69D08 H501F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore rappresentatae difesa dall ’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: MME MHL62M11 A285L ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato alla quale la parte ricorrente sostiene essere stato attribuito il n. 270/2025 e che sostiene essere stata depositata in data 15 gennaio 2025; Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge»; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ha agitoin giudizio, davanti al T.A.R. per il Lazio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per otte- nere l’annullamento del provvedimento con cui l’ente locale aveva disposto, in suo danno, la decadenza/revoca relativa- mente alla concessione di un impianto sportivo sito in [OSCURATO:PERSONA]- mentana, per il mancato pagamento dei canoni e del debito pregresso, nonché l’ intimazione de l rilascio dell’impianto stesso. La domanda è stata rigettata dal T.A.R. adìto. Il Consiglio di Stato ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. chiedendo « che la Corte di- chiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge». [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « difetto assoluto di giurisdizione, nonché l’eccesso di potere giurisdizionale, per Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 aver il Consiglio di Stato esercitato i poteri di cognizione e di decisione sostituendosi all’autorità giudiziaria ordinaria ex artt.111, comma 8, Cost.e 362 c.p.c.». 2.Il ricorso è inammissibile, come già evidenziato nella propo- sta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «Visto il ricorso iscritto al n. 13233/2025 proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], av- verso la sentenza n. 270/2025 del Consiglio di Stato, pubblicata il 15 gennaio 2025; Rilevato che: - la associazione [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., conces- sionaria di impianto sportivo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]- tale, in forza di disciplinare di concessione a canone ri- dotto del 2007, ha promosso un giudizio, dinanzi al giu- dice amministrativo, per l’annullamento della determina dirigenziale del 2019 di decadenza/revoca dalla conces- sione per mancato pagamento dei canoni e del debito pregresso maturato per il periodo di occupazione abusiva dell’impianto; - il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che, a fronte del grave inadempimento del concessionario agli obblighi derivanti dalla concessione, l’Amministrazione esercita potestà di natura vincolata, dipendendo esclusivamente dall’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’emanazione, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’opportunità o meno del prosieguo del rapporto con- cessorio, e, nella specie, risultava la morosità dell’asso- ciazione per più di tre rate consecutive non soltanto con riferimento ai canoni concessori ma anche con riferimento al debito pregresso; - il Consiglio di Stato ha respinto il gravame (articolato in tre motivi di appello, attinenti al merito della decisione, Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 per eccesso di potere per erronea individuazione dei pre- supposti di fatto e diritto, error in iudicando per irragio- nevolezza e illogicità manifesta della motivazione, viola- zione di legge, violazione e falsa applicazione dei canoni di correttezza e buona fede), essendo stato accertato che l’associazione non aveva adempiuto agli oneri economici assunti con il disciplinare di concessione, con conse- guente legittimità della revoca/decadenza della conces- sione, provvedimento di natura vincolata, irrilevante es- sendo il sopravvenuto (e successivo all’emanazione dell’atto di decadenza) accordo di rateizzazione del debito ai fini della legittimità del provvedimento di decadenza, improntato sul venir meno del rapporto di fiducia tra le parti; - l’associazione propone ricorso per cassazione in unico motivo per difetto assoluto di giurisdizione (rectie per spettanza della giurisdizione al giudice ordinario stante la natura privatistica del rapporto) ed eccesso di potere giu- risdizionale per essere il debito venuto meno (con ac- cordo di rateizzazione) e comunque non grave; - vi è controricorso di [OSCURATO:PERSONA] che eccepisce l’inam- missibilità del ricorso, anche per giudicato implicito in- terno sulla giurisdizione; Ritenuto che: - il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art.111 comma 8 Cost., non investe un even- tuale «error in iudicando», essendo circoscritto al con- trollo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giu- risdizione del giudice speciale, ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizio- nale, senza estendersi ad asserite violazioni di legge, so- stanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 della giurisdizione speciale (Cass. S.U. n. 17660/2013; Cass. S.U. n. 15573/2021; Cass. S.U. n. 27160/2023; Cass. S.U. n. 18722/2024; Cass. S.U. n. 5900/2025); - nella specie, la ricorrente non ha mai contestato, come eccepito dalla controricorrente e come si evince dalla sen- tenza impugnata, la giurisdizione amministrativa dalla stessa adita (con conseguente formazione del giudicato implicito interno sulla giurisdizione, in forza del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sen- tenza 9 luglio 2008, n. 18758, secondo il quale, se è vero «Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali», nondimeno l’effetto preclusivo si ricollega al «maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicita- mente sulla giurisdizione» «ovvero sul merito, nel pre- supposto implicito della giurisdizione medesima»; cfr. Cass. S.U. n. 8095 del 23 aprile 2020); - si è inoltre fuori dall’ambito dell’eccesso di potere giuri- sdizionale, perché il vizio non è configurabile in relazione a errores in procedendo o in iudicando, i quali non inve- stono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdi- zionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.». 3.Non vi è, d’altra parte, nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, alcuna considerazione idonea a contestare le suddette argo- mentazioni ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata, in piena conformità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 (pari alla metà dell’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 3.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore dell’entecontroricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’ente controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; Ric. n. 13233/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 3 .000,00 (tremila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della as- sociazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor