CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è per un verso consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale ha specificato (pag. 5) gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale dell'imputato e (pag. 7) le ragioni che hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la mancanza di elementi positivi di giudizio, ferma restando la valutabilità del suo stato di incensuratezza, che ha suggerito di comminare la pena nel minimo edittale; per altro verso, si rivela manifestamente infondato, stante il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa dell