CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha respinto i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'avvenuta applicazione della recidiva, alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo; Ritenuto che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che l'applicazione della recidiva appariva giustificata dalla particolare pericolosità sociale desunta dalla ricaduta del [OSCURATO:PERSONA] nel reato (violazione legge armi) mentre egli si dedicava alla commissione di reati in tema di stupefacenti; Considerato, poi, che il motivo relativo alla richiesta di prevalenza delle generiche è stato respinto per l'assenza di validi elementi (peraltro nemmeno specificamente indicati dal ricorrente) e che, quanto al trattamento sanzionatorio, le relative censure erano inammissibili per genericità, considerato che la pena base per il reato più grave era stata fissata dal primo giudice nel minimo edittale ed aumentata per la continuazione in solo 100 euro, di talché non era chiaro in quali termini l'appellante volesse la riduzione della pena; Rilevato, quindi, che con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione il ricorrente tende, in realtà, ad una nuova (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11