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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25344/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due e giorni venti di reclusione e euro 1000 di ammenda con sostituzione della pena complessiva in quella del lavoro di pubblica utilità, nonché la confisca del veicolo e revoca della patente di guida in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Madonna di Campiglio il 9.2.2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore formulando due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto integrato il presupposto di tale sanzione accessoria, ovvero la recidiva nel biennio, richiamando la comunicazione del Commissario del Governo di sospensione del titolo di guida del 13 dicembre 2018, che, invece, risaliva al 13 febbraio 2018 e si riferiva a fatti accaduti il 6 gennaio 2018.

Ai fini della realizzazione della condizione della «recidiva nel biennio» rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso, sicché, non facendosi alcuna menzione nella sentenza impugnata del procedimento penale relativo al fatto commesso il 6.1.2018, Granari non poteva essere considerato recidivo nel biennio e doveva essere pertanto a lui applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena e la sentenza.

Lamenta il ricorrente che a seguito di opposizione a decreto penale Granari aveva richiesto l'applicazione della pena di mesi 2 giorni 20 di arresto ed euro 100 di ammenda con la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, nonché l'applicazione della misura accessoria della sospensione della patente di guida per mesi dodici e che l' accordo con il Pubblico Ministero in tal senso era stato disatteso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, che, in luogo della sospensione, aveva applicato la revoca della patente.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il primo motivo, assorbente rispetto al secondo.

2. Si deve premettere che il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art.448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E' comunque consentito il ricorso per cassazione, anche al di fuori di questi casi, secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., quando la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).

E' dunque sempre possibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di applicazione pena relative alle sanzioni amministrative accessorie, che devono essere applicate di ufficio ed esulano dall'accordo delle parti.

3. Venendo al merito del ricorso si osserva che l'art. 186 comma lett. c) C.d.S., prevede che «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.....

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio».

La Corte di legittimità ha chiarito che la recidiva in esame non coincide con l'istituto espressamente regolato dall'art.99 cod. pen. e non incide sul trattamento sanzionatorio, ma costituisce un mero effetto legale della sentenza - rilevante solo sul piano amministrativo - connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita (vedi in motivazione, Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014, dep. 2015, Bonin, Rv. 262248; Sez.4, n. 22686 del 9/05/2014).

4. Ciò posto, è principio consolidato quello per cui ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso (sez. 4 n. 2386 del 06/12/2013 dep. 2014, Russo, Rv. 258181; sez. 4 n. 2598 del 05/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257186; n. 3 I 18184 del 15/02/2013, Borella, Rv. 255821; n. 15913 del 07/02/2013, Pizzamei, Rv. 255020; n. 48276 del 17/10/2012, dep. 2013, Gardelli, Rv. 253923; n. 15657 del 24/03/2010, Castiglioni, Rv. 247029).

Si tratta di conclusione coerente con la natura del presupposto da cui discende l'applicazione della sanzione accessoria: esso consegue ad un fatto (condotta di guida in stato di ebbrezza) che potrà dirsi accertato nella sua dimensione spazio-temporale solo a seguito di una pronuncia definitiva, sia essa sentenza di condanna o di applicazione pena.

5. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha considerato integrato il presupposto della recidiva nel biennio ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, senza indicare se la precedente sospensione della patente di guida fosse stata conseguente ad un reato e se tale reato fosse stato accertato con sentenza passata in giudicato.

6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due e giorni venti di reclusione e euro 1000 di ammenda con sostituzione della pena complessiva in quella del lavoro di pubblica utilità, nonché la confisca del veicolo e revoca della patente di guida in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Madonna di Campiglio il 9.2.2020. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore formulando due motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto integrato il presupposto di tale sanzione accessoria, ovvero la recidiva nel biennio, richiamando la comunicazione del Commissario del Governo di sospensione del titolo di guida del 13 dicembre 2018, che, invece, risaliva al 13 febbraio 2018 e si riferiva a fatti accaduti il 6 gennaio 2018. Ai fini della realizzazione della condizione della «recidiva nel biennio» rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso, sicché, non facendosi alcuna menzione nella sentenza impugnata del procedimento penale relativo al fatto commesso il 6.1.2018, Granari non poteva essere considerato recidivo nel biennio e doveva essere pertanto a lui applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena e la sentenza. Lamenta il ricorrente che a seguito di opposizione a decreto penale Granari aveva richiesto l'applicazione della pena di mesi 2 giorni 20 di arresto ed euro 100 di ammenda con la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, nonché l'applicazione della misura accessoria della sospensione della patente di guida per mesi dodici e che l' accordo con il Pubblico Ministero in tal senso era stato disatteso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, che, in luogo della sospensione, aveva applicato la revoca della patente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il primo motivo, assorbente rispetto al secondo. 2. Si deve premettere che il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art.448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' comunque consentito il ricorso per cassazione, anche al di fuori di questi casi, secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., quando la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). E' dunque sempre possibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di applicazione pena relative alle sanzioni amministrative accessorie, che devono essere applicate di ufficio ed esulano dall'accordo delle parti. 3. Venendo al merito del ricorso si osserva che l'art. 186 comma lett. c) C.d.S., prevede che «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni..... La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio». La Corte di legittimità ha chiarito che la recidiva in esame non coincide con l'istituto espressamente regolato dall'art.99 cod. pen. e non incide sul trattamento sanzionatorio, ma costituisce un mero effetto legale della sentenza - rilevante solo sul piano amministrativo - connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita (vedi in motivazione, Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014, dep. 2015, Bonin, Rv. 262248; Sez.4, n. 22686 del 9/05/2014). 4. Ciò posto, è principio consolidato quello per cui ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso (sez. 4 n. 2386 del 06/12/2013 dep. 2014, Russo, Rv. 258181; sez. 4 n. 2598 del 05/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257186; n. 3 I 18184 del 15/02/2013, Borella, Rv. 255821; n. 15913 del 07/02/2013, Pizzamei, Rv. 255020; n. 48276 del 17/10/2012, dep. 2013, Gardelli, Rv. 253923; n. 15657 del 24/03/2010, Castiglioni, Rv. 247029). Si tratta di conclusione coerente con la natura del presupposto da cui discende l'applicazione della sanzione accessoria: esso consegue ad un fatto (condotta di guida in stato di ebbrezza) che potrà dirsi accertato nella sua dimensione spazio-temporale solo a seguito di una pronuncia definitiva, sia essa sentenza di condanna o di applicazione pena. 5. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha considerato integrato il presupposto della recidiva nel biennio ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, senza indicare se la precedente sospensione della patente di guida fosse stata conseguente ad un reato e se tale reato fosse stato accertato con sentenza passata in giudicato. 6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
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