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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26053/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Napoli e zone limitrofe da aprile 2016 con condotte perduranti.

L'ordinanza ho avuto ad oggetto l'organizzazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo in essa di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Ciro, detenuto nel regime dell'art. 41-bis ord. pen., e sorella di Alfredo e Michele, ritenuti reggenti del clan, è stato riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Schisa riferisce di [OSCURATO:PERSONA] come di colei che riceve 200 euro a settimana dalla gestione della piazza di spaccio di via Bartok) Longo, e come di persona presente in occasione di un agguato subito per aver cercato di ricevere i soldi della gestione delle estorsioni nella zona contesa di Soprammuro; Rivieccio riferisce che quando la ricorrente venne arrestata fu disposto che le fosse versato il mantenimento settimanale.

A carico della stessa risulterebbero anche intercettazioni ambientali.

Ne sono indicate diverse nella ordinanza, in particolare una ambientale in cui ci si lamenta che la ricorrente prenda i soldi per attività illecite in piazza Mercato anche se la stessa non è coinvolta in esse; una del 19 novembre 2020 dove suo cugino detenuto le passa al telefono altro detenuto che si lamenta con lei del trattamento riservato alla moglie che gode di poco denaro dal clan e le chiedeva "fai quello che devi fare, fai quello che vuoi tu"

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto i collaboratori Pipolo e Rolletta riferiscono di non conoscere attività illecite in cui sia coinvolta la Minichini; Schisa riferisce la circostanza della ricezione di 200 euro a settimana dalla gestione della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] che, però, è altro dalla imputazione contestata, e su cui comunque non c'è riscontro; le t conversazioni intercettate non danno alcun riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori.

Dalla conversazione con il fratello Michele del 24 settembre 2016, in cui Michele riferisce di aver subito un agguato, è stata desunta nella ordinanza una conoscenza delle dinamiche di clan, che è smentita dalla circostanza che la ricorrente non conoscesse nemmeno l'assalitore; dalla conversazione ambientale del 30 dicembre 2016 è stata contraddittoriamente tratta la prova di attività illecite della ricorrente quando il suo tenore letterale dimostra proprio che la ricorrente non svolgeva attività criminali in piazza Mercato e che il clan viveva come ingiusto che le fosse pagata la settimana; la circostanza che la ricorrente abbia ricevuto denaro dal clan quando era in carcere, confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dipende solo dalle parentele con [OSCURATO:PERSONA] e non altro; la circostanza che nella conversazione del 6 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il marito detenuto [OSCURATO:PERSONA] non si dice affatto che le quote settimanali ai detenuti siano stabilite da [OSCURATO:PERSONA], perché se si legge meglio la telefonata (che il difensore allega) vi è una disgiuntiva che impedisce di ottenerne il significato che le conferisce l'ordinanza impugnata

3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della ordinanza impugnata costruisce il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza sulle dichiarazioni dei collaboratori, ed in particolare su quelle di [OSCURATO:PERSONA], di cui indica anche il rilievo all'interno del clan ed il vincolo familiare esistente con i Minichini (fine pagina 2 ed inizio pag. 3).

Il ricorso attacca le dichiarazioni di Schisa — secondo cui la Minichini riceverebbe i proventi di una piazza di spaccio per conto del clan - sia in punto di credibilità, evidenziando che i collaboratori Pipolo e Rolletta riferiscono di non conoscere attività illecite in cui sia coinvolta la Minichini, sia in punto di mancanza di riscontri.

Peraltro, va osservato che l'argomento riferito alle dichiarazioni di Pipolo e Rolletta difetta di autosufficienza, non essendo allegato o trascritto integralmente il verbale delle loro dichiarazioni (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), mentre il riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore può essere individuato anche nelle dichiarazioni di altro collaboratore (Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilir a, Rv. 255145), e nel caso in esame nella ordinanza sono valorizzate quelle di Rivieccio, che pure hanno un contenuto accusatorio nei confronti della Minichini.

La circostanza che la ricorrente riceva sistematicamente denaro provento delle attività criminali del clan è, peraltro, nel percorso logico della ordinanza impugnata sorretto, anche dalle conversazioni intercettate, in particolare, dalla conversazione ambientale del 30 dicembre 2016, da cui, secondo il ricorso è stata contraddittoriamente tratta la prova di attività illecite della ricorrente perché il tenore letterale della stessa dimostrerebbe proprio che la ricorrente non svolgeva attività criminali in piazza Mercato e che alcune persone vicine al clan vivevano come ingiusto che ricevesse denaro dal clan.In realtà, in modo non illogico la ordinanza ha ritenuto tale conversazione ulteriore elemento che corrobora la partecipazione al clan della Minichini, perché ricevere con sistematicità i proventi dell'attività illecita del clar è indice evidente di partecipazione all'associazione criminale.

Ed anzi, la stessa circostanza evocata in ricorso che nella conversazione vi fosse la prova che la ricorrente non svolgeva attività illecita in piazza Mercato dimostra un ruolo particolarmente evidenziato della Minichini, che può vivere dei proventi delle attività illecite del clan senza aver "fatto i reati là" (per usare l'espressione attribuita nella conversazione ad [OSCURATO:PERSONA]), mentre "io vado a fare le estorsioni" (per citare sempre la Maione).

La ordinanza resiste anche alla censura che la conoscenza delle attività illecite del clan sia stata illogicamente desunta dalla conversazione cori il fratello Michele del 24 settembre 2016, in cui Michele riferisce di aver subito un agguato, che sarebbe smentita dalla circostanza che la ricorrente non conoscesse nemmeno l'assalitore, ma, in realtà, nel percorso logico della ordinanza impugnata la conoscenza delle attività illecite del clan è stata desunta anche da ulteriori circostanze, tra cui quella citata a pag. 6 in cui [OSCURATO:PERSONA] informa il fratello Alfredo che altre persone sono andate a raccogliere denaro nella zona di competenza del clan o quella citata a pag. 7in cui [OSCURATO:PERSONA] riceve l'incarico di recarsi da Audino, che tiene la cassa del clan, per lamentarsi del trattamento economico riconosciuto al fratello Michele in carcere, che rvon sono sufficientemente attaccate in ricorso.

In ricorso si contesta ancora la circostanza che nella conversazione del 6 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il marito detenuto [OSCURATO:PERSONA] non si dica affatto che le quote settimanali ai detenuti siano stabilite da [OSCURATO:PERSONA]; il difensore allega al ricorso la telefonata , evidenziando che vi è una disgiuntiva che impedisce di ottenerne il significato che le conferisce l'ordinanza impugnata, ma la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar; Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; conformi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Rv. 263715).

In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Napoli e zone limitrofe da aprile 2016 con condotte perduranti. L'ordinanza ho avuto ad oggetto l'organizzazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo in essa di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Ciro, detenuto nel regime dell'art. 41-bis ord. pen., e sorella di Alfredo e Michele, ritenuti reggenti del clan, è stato riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Schisa riferisce di [OSCURATO:PERSONA] come di colei che riceve 200 euro a settimana dalla gestione della piazza di spaccio di via Bartok) Longo, e come di persona presente in occasione di un agguato subito per aver cercato di ricevere i soldi della gestione delle estorsioni nella zona contesa di Soprammuro; Rivieccio riferisce che quando la ricorrente venne arrestata fu disposto che le fosse versato il mantenimento settimanale. A carico della stessa risulterebbero anche intercettazioni ambientali. Ne sono indicate diverse nella ordinanza, in particolare una ambientale in cui ci si lamenta che la ricorrente prenda i soldi per attività illecite in piazza Mercato anche se la stessa non è coinvolta in esse; una del 19 novembre 2020 dove suo cugino detenuto le passa al telefono altro detenuto che si lamenta con lei del trattamento riservato alla moglie che gode di poco denaro dal clan e le chiedeva "fai quello che devi fare, fai quello che vuoi tu" 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto i collaboratori Pipolo e Rolletta riferiscono di non conoscere attività illecite in cui sia coinvolta la Minichini; Schisa riferisce la circostanza della ricezione di 200 euro a settimana dalla gestione della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] che, però, è altro dalla imputazione contestata, e su cui comunque non c'è riscontro; le t conversazioni intercettate non danno alcun riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. Dalla conversazione con il fratello Michele del 24 settembre 2016, in cui Michele riferisce di aver subito un agguato, è stata desunta nella ordinanza una conoscenza delle dinamiche di clan, che è smentita dalla circostanza che la ricorrente non conoscesse nemmeno l'assalitore; dalla conversazione ambientale del 30 dicembre 2016 è stata contraddittoriamente tratta la prova di attività illecite della ricorrente quando il suo tenore letterale dimostra proprio che la ricorrente non svolgeva attività criminali in piazza Mercato e che il clan viveva come ingiusto che le fosse pagata la settimana; la circostanza che la ricorrente abbia ricevuto denaro dal clan quando era in carcere, confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dipende solo dalle parentele con [OSCURATO:PERSONA] e non altro; la circostanza che nella conversazione del 6 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il marito detenuto [OSCURATO:PERSONA] non si dice affatto che le quote settimanali ai detenuti siano stabilite da [OSCURATO:PERSONA], perché se si legge meglio la telefonata (che il difensore allega) vi è una disgiuntiva che impedisce di ottenerne il significato che le conferisce l'ordinanza impugnata 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della ordinanza impugnata costruisce il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza sulle dichiarazioni dei collaboratori, ed in particolare su quelle di [OSCURATO:PERSONA], di cui indica anche il rilievo all'interno del clan ed il vincolo familiare esistente con i Minichini (fine pagina 2 ed inizio pag. 3). Il ricorso attacca le dichiarazioni di Schisa — secondo cui la Minichini riceverebbe i proventi di una piazza di spaccio per conto del clan - sia in punto di credibilità, evidenziando che i collaboratori Pipolo e Rolletta riferiscono di non conoscere attività illecite in cui sia coinvolta la Minichini, sia in punto di mancanza di riscontri. Peraltro, va osservato che l'argomento riferito alle dichiarazioni di Pipolo e Rolletta difetta di autosufficienza, non essendo allegato o trascritto integralmente il verbale delle loro dichiarazioni (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), mentre il riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore può essere individuato anche nelle dichiarazioni di altro collaboratore (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilir a, Rv. 255145), e nel caso in esame nella ordinanza sono valorizzate quelle di Rivieccio, che pure hanno un contenuto accusatorio nei confronti della Minichini. La circostanza che la ricorrente riceva sistematicamente denaro provento delle attività criminali del clan è, peraltro, nel percorso logico della ordinanza impugnata sorretto, anche dalle conversazioni intercettate, in particolare, dalla conversazione ambientale del 30 dicembre 2016, da cui, secondo il ricorso è stata contraddittoriamente tratta la prova di attività illecite della ricorrente perché il tenore letterale della stessa dimostrerebbe proprio che la ricorrente non svolgeva attività criminali in piazza Mercato e che alcune persone vicine al clan vivevano come ingiusto che ricevesse denaro dal clan.In realtà, in modo non illogico la ordinanza ha ritenuto tale conversazione ulteriore elemento che corrobora la partecipazione al clan della Minichini, perché ricevere con sistematicità i proventi dell'attività illecita del clar è indice evidente di partecipazione all'associazione criminale. Ed anzi, la stessa circostanza evocata in ricorso che nella conversazione vi fosse la prova che la ricorrente non svolgeva attività illecita in piazza Mercato dimostra un ruolo particolarmente evidenziato della Minichini, che può vivere dei proventi delle attività illecite del clan senza aver "fatto i reati là" (per usare l'espressione attribuita nella conversazione ad [OSCURATO:PERSONA]), mentre "io vado a fare le estorsioni" (per citare sempre la Maione). La ordinanza resiste anche alla censura che la conoscenza delle attività illecite del clan sia stata illogicamente desunta dalla conversazione cori il fratello Michele del 24 settembre 2016, in cui Michele riferisce di aver subito un agguato, che sarebbe smentita dalla circostanza che la ricorrente non conoscesse nemmeno l'assalitore, ma, in realtà, nel percorso logico della ordinanza impugnata la conoscenza delle attività illecite del clan è stata desunta anche da ulteriori circostanze, tra cui quella citata a pag. 6 in cui [OSCURATO:PERSONA] informa il fratello Alfredo che altre persone sono andate a raccogliere denaro nella zona di competenza del clan o quella citata a pag. 7in cui [OSCURATO:PERSONA] riceve l'incarico di recarsi da Audino, che tiene la cassa del clan, per lamentarsi del trattamento economico riconosciuto al fratello Michele in carcere, che rvon sono sufficientemente attaccate in ricorso. In ricorso si contesta ancora la circostanza che nella conversazione del 6 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il marito detenuto [OSCURATO:PERSONA] non si dica affatto che le quote settimanali ai detenuti siano stabilite da [OSCURATO:PERSONA]; il difensore allega al ricorso la telefonata , evidenziando che vi è una disgiuntiva che impedisce di ottenerne il significato che le conferisce l'ordinanza impugnata, ma la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar; Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; conformi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Rv. 263715). In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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