CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giugno 2026 dalla Corte di Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insite per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18 giugno 2025, haconfermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ragusa il 7 luglio2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art.437 cod. pen. perché quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avrebbe utilizzato un dispositivo idoneo a eludere la corretta registrazione deidati sul cronotachigrafo digitale installato su un complesso veicolare di proprietàdella società, occultando così il mancato rispetto del periodo di riposodell’autista.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 546cod. proc. pen., lamentando che nell’intestazione della sentenza della Corte diappello sia stato riportato un capo di imputazione diverso, riferito a reati contro ilpatrimonio e non alla contestazione oggetto della sentenza di primo grado.2.2. Con i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e allamancata considerazione dei motivi di appello. La difesa sostiene che lamotivazione sarebbe meramente apparente, poiché i richiami al percorsoargomentativo della sentenza di primo grado sarebbero privi di concretiriferimenti agli elementi processuali e, quindi, assertivi.In particolare, il giudice di appello avrebbe valorizzato, in assenza dieffettiva prova della responsabilità dell’imputato, l’inverosimiglianza della tesidifensiva fondata sull’inconsapevolezza del ricorrente circa la presenza deldispositivo elettronico sul mezzo. Sul punto, secondo la difesa, la Corteterritoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze propostecon l’atto di appello; nel settimo motivo sono indicati analiticamente i passaggidai quali emergerebbe l’erroneità, ovvero la manifesta illogicità, dellamotivazione impugnata.2.3. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 437cod. pen. La difesa rileva che il giudice di appello non avrebbe individuato conprecisione la condotta concretamente attribuita al ricorrente e, di conseguenza,non avrebbe verificato se il fatto dovesse essere qualificato come delitto dolosoai sensi dell’art. 437 cod. pen. ovvero come contravvenzione prevista dall’art.179 cod. strada.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Con motivi nuovi, pervenuti in cancelleria il 9 aprile 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giardina ha ulteriormente sviluppato le censure relative alla qualificazionegiuridica del fatto, alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reatoe ai vizi della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la difesa hadedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi diappello, avrebbe fatto improprio ricorso alla motivazione per relationem eavrebbe applicato in modo non corretto il criterio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.4. Il 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza perl’erronea indicazione, nell’intestazione, di un capo di imputazione diverso daquello contestato al ricorrente, è infondato.L’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza, del capo diimputazione, del luogo di domicilio o dello stato di detenuto anziché di liberodell’imputato non determina, di per sé, la nullità della decisione (Sez. 6, n. 3789del 08/01/2019, Lichtenberger, Rv. 275200 – 01; Sez. 6, n. 5907 del29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252404 – 01).Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previstedall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che, richiamando l’art. 125, comma 3,cod. proc. pen., stabilisce la nullità della sentenza soltanto quando manchino lamotivazione, il dispositivo nei suoi elementi essenziali o la sottoscrizione delgiudice.Deve pertanto prendersi atto dell’errore materiale in cui è incorso il giudicedi appello e disporsi la correzione dell’intestazione della sentenza, medianteriferimento al luogo di domicilio dell’imputato, al suo stato e al capo diimputazione così come correttamente indicati nella sentenza di primo grado.3. Sono invece fondati, nei termini di seguito indicati, i motivi dal secondo alsettimo, ulteriormente sviluppati nei motivi nuovi.La difesa censura la motivazione relativa all’affermazione di responsabilità,deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontatacon gli elementi acquisiti nel processo né con le specifiche doglianze propostecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha posto la questione della qualificazione giuridicadel fatto, evidenziando la necessità di ricostruire in concreto la condottaall’art. 437 cod. pen. ovvero la contravvenzione prevista dall’art. 179 cod.strada.Tale prospettazione imponeva al giudice di merito di definirepreliminarmente il rapporto tra le fattispecie previste dagli artt. 437 cod. pen. e179 cod. strada, anche al fine di selezionare i fatti rilevanti e procedere alrelativo accertamento.Come indicato da ultimo da Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, Conversano,Rv. 278496 – 01, infatti, «si tratta di fattispecie e di condotte strutturalmentediverse, rispetto alle quali non può trovare applicazione il principio di specialità inalcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. n.1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722 - 01), che postulanol'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecieastratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elementoaggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nellafattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi. Comestatuito da questa Corte Suprema, Sezione 1, nelle sentenze n. 47211 del25/05/2016, Rv. 268892, e n. 34107 del 29.03.2017 (quest'ultima nonmassimata), con orientamento che deve essere qui ribadito, non sussistepertanto alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179(secondo comma) cod. strada e quella di cui all'art. 437 cod. pen., stante ladiversità non solo (e non tanto) dei beni giuridici tutelati – rispettivamentecostituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degliutenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafomanomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stessoautore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto soprattutto dellanatura strutturale delle due fattispecie sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo»Per quanto in tale sede ulteriormente chiarito richiamando la sentenza n.34107 del 2017, nelle due fattispecie risultano differenti «tanto l'elementosoggettivo quanto la condotta materiale e gli stessi destinatari delle duefattispecie tipiche, essendo da un lato il reato di cui all'art. 437 cod. pen. undelitto di pericolo punito a titolo di dolo, e la violazione dell'art. 179 cod. stradainvece un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo ocolpa, ed essendo dall'altro la circolazione alla guida di un veicolo concronotachigrafo alterato sanzionata in capo al conducente, sul solo presuppostodella rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche sel'alterazione dello strumento sia stata realizzata da un altro soggetto. Lacondotta sanzionata dall'art. 179 cod. strada non presuppone, dunque, chel'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolocon cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore dellacondotta incriminata dall'art. 437 cod. pen., e cioè col soggetto responsabiledell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, neldatore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); ed'altro canto, la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dellostrumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro,punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, ben potrebbe esserecommessa dallo stesso lavoratore/autista - e accertata nei suoi confronti – ancheprima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo, nel qual casol'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell'art. 437cod. pen., e la sua conseguente punibilità a carico dell'autore della relativamanomissione, non potrebbe certamente essere posta in dubbio anche se nonfosse stata seguita dal fatto materiale della guida e della circolazione del veicolo»In una corretta prospettiva, pertanto, si deve concludere che la mancatarisposta alla questione specificamente posta dalla difesa, e dunque l’assenza diuna motivazione idonea a spiegare le ragioni per le quali i fatti sono statiqualificati ai sensi dell’art. 437 cod. pen., impone l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata, affinché la Corte di appello di Catania, libera nell’esito,proceda a nuovo giudizio.A ciò si aggiunge che la restante motivazione della sentenza di appello,formulata mediante mera adesione agli argomenti della decisione di primo grado,non dà adeguato e coerente conto delle analitiche censure formulate nell’atto diappello sulla ricostruzione dei fatti. La Corte territoriale, infatti, si è limitata adefinire genericamente inverosimile la prospettazione difensiva, senzaconfrontarsi in modo effettivo con le doglianze proposte. P.Q.MCorretta l’intestazione della sentenza impugnata mediante la riproduzionedel luogo di elezione di domicilio, dello stato di libero di [OSCURATO:PERSONA] e delcapo di imputazione, così come indicati nella sentenza di primo grado, annulla lasentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]