CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ieri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Crinò VitoAntonio, D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De PedriniAlberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di CampliAlfonso, [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella ([OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta edifende -ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] p.t., Ministero della Salute, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti ope legisrappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), P.E.C. [OSCURATO:EMAIL],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8112/2022 depositatail 15/12/2022Numero registro generale 13581/2023Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 15729/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio in Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in €14.000,00, per compensi oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 21/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO