CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione loro ascritto in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarato il 14 giugno 2010. 2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori, proponendo plurimi motivi attinenti vuoi alla violazione di legge processuale vuoi a vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato. I difensori degli imputati hanno trasmesso memorie a sostegno dei motivi di ricorso. 3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, avendo il Tribunale escluso le aggravanti ad effetto speciale oggetto di originaria contestazione, il termine di prescrizione del reato è maturato in data 14 dicembre 2022, non risultando sospensioni. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci