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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 16353/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e Manovalanza, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,12 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e Manovalanza, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2024