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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 36293/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01278/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 388 / 20 2 2 della CORTE d ’ APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 21 ottobre 2022, notificata il 26 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 21 ottobre 2022, n. 388, la Corte d ’ appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale di Pordenone li aveva condannati a rilasciare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’immobile sito in Aviano, alla [OSCURATO:PERSONA] n.51, da loro detenuto.

La Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, il quale, sul rilievo dell’avvenuto disconoscimento, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], della sottoscrizione , ad essa asseritamen t e riferita, apposta al contratto preliminare di vendita del predetto immobile, prodotto in copia dai sig.ri Quaranta, aveva escluso che questi ultimi avessero dato la prova della predetta stipulazione a fronte dell’incontroversa circostanza che il bene era stato da loro detenuto sulla base di un pregresso rapporto di comodato d’usogratuito, cessato in seguito alla richiesta restitutoria della comodante;ed aveva pertanto accolto la domanda principale di rilascio, proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rigettando tutte le altre domande formulate dalle parti, tra cui quella riconvenzionale dei sig.ri Quaranta,avente ad oggetto l’ottenimento di sentenza exart.2932 cod. civ.. 2.La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-con la memoria difensiva depositata per resistere all a domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito del rito locatizio prescelto), Francescamaria M ungari aveva,dapprima, disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al contratto preliminare e, quindi, proposto querela di falso avverso il documento depositato dalle controparti ; la querela di falso era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale ma era rimasto efficace il C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura privata, il quale aveva onerato le controparti, ove esse avessero comunque voluto avvalersi della scrittura disconosciuta a fini di pro va, di formulare l’istanza di verificazione; istanza che i sig.ri Quaranta non avevano proposto, sicché la loro domanda era restata sfornita di prova; II-la statuizione del primo giudice di inammissibilità della querela di falso, per mancata produzione del documento in originale , doveva ritenersi corretta; in proposito, al rilievo degl i appellanti secondo cui l’appellata non aveva contestato la conformità all’ originale della fotocopia del documento, ex art.2719 cod. civ., doveva replicarsi che la richiamata norma codicistica consenteanche il solo disconoscimento dell’autografia della sottoscrizione, senza necessitàdi contestare anche la conformità della fotocopia all’originale; del resto, la contestazione della non autenticità della sottoscrizione attribuitale era l’unica in concreto effettuata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale non era anche in grado di contestare motivatamente la conformità della fotocopia all’originale, avendo dichiarato di non aver mai visto il documento prima che fosse prodotto in giudizio; inoltre, l’onere di depositare l’originale del documento, in funzione dell’ammissibilità del giudizio di falso, incombeva,non sulla parte che aveva proposto la querela , bensì su quella che intendeva avvalersene a fini di prova; nella fattispecie , peraltro, i sig.ri Quaranta non avevano assolto né questo onere né quello, ad esso collegato,di offrire, ex art.94 disp. att. cod. proc. civ., la prova che il documento originale fosse attualmente nel possesso dell’altra parte o di un terzo, al fine di suscitare l’emissione dell’ordine giudiziale di esibizione dello stesso.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Avverso la sentenza della Corte triestina propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Non svolge difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 214 e 221 e ss cpc e 2719 c.c. anche in relazione all’art.112 cpc».

La sentenza impugnata è censurata peravere rilevato che , con la memoria difensiva depositata pe r resistere al l a domanda riconvenzionale, Francescamaria M ungari aveva dapprima disconosciuto la sottoscrizione e quindiproposto querela di falso; e per avere tratto da tale rilievo l’implicazioneche, in difetto di espletamento della querela di falso, era comunque rimasto il disconoscimento della sottoscrizione, da cui era conseguito, in capo ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], l’onere di chiedere la verificazione della scrittura, il mancato assolvimento del quale aveva privato di efficacia probatoria il documento da loro depositato.

In contrario, i ricorrenti, dopo aver trascritto uno stralcio della citata memoria difensiva, deducono anzitutto che con essa la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato avverso il documento da loro prodotto soltanto la querela di falso, senza procedere altresì al disconoscimento della sottoscrizione.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Sostengono, in secondo luogo, che querela di falso, disconoscimento e contestazione di conformità all’originale sono strumenti ontologicamente e funzionalmente diversi , sicché la proposizione alternativa delle tre domande deve avvenire in modo espresso, non potendo condividersi il principio implicitamente enunciato dalla Corte territoriale , sec o ndo cui « ogni querela di falso esperita perché si nega di aver sottoscritto un documento vale anche come disconoscimento ex art.214 cpc».

Soggiungono che la Corte d’appello, avendo erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche come disconoscimento ex art.214 cod. proc. c iv., avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato , andando oltre i limiti della domanda proposta.

Concludono che, pertanto, una volta dichiarata l’inammissibilità della querela di falso , in mancanza di disconoscimento espresso ex art.214 cod. proc. civ., o di una espressa contestazione di conformità all’originale, il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere piena efficacia probatoria alla copia del contratto preliminare da loro depositata. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a.

Se , da un lato , va condiviso il rilievo che, i n tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale (in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anc he la genuinità della C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dichiarazione in essi contenuta), dall’altro lato, va però precisato che mentre il secondo giudizio inizia con la proposizione della querela (proposta in via principaleo in corso di causa: art.221 cod. proc. civ.), il primo (anche esso proponibiletanto in via incidentale che principale: art.216 cod. proc.civ.) inizia, non con il disconoscimento della scrittura (o della sottoscrizione) da parte di colui contro cui è prodotta, bensì con l’istanza di verificazione di cui è onerata, a seguito del predetto disconoscimento, la parte che intende valersene.

Pertanto, il disconoscimento della scrittura non è una domanda alternativa alla querela di falso, ma un atto giuridicoprocessuale della parte contro cui è prodotta la scrittura, che onera dell’istanza di verificazione la parte che intende avvalersene. 1.1.b.Solo se l’istanza di verificazione è effettivamente proposta, si pone il problema di come vanno regolati, sul piano processuale, i rapporti tra l’uno e l’altro giudizio, dovendosi,al riguardo, ritenere che la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successivaquerela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se laquerela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, laquerela di falso sia tuttavia C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento(Cass. 29/01/2021, n. 2152). 1.1.c.Nel caso di specie, tuttavia, è incontroverso che l’istanza di verificazione non erastata proposta dai sig.ri Quaranta, sicch é non si pone il problemadi regolare i rapporti tra il giudizio di verificazione e il giudizio di falso, ma il diverso problemadi chiarire se – come ritenuto dalla Corte di merito –essi erano effettivamente onerati di proporre la predetta istanza di verificazione (in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta al documento da loro depositato), oppure se, al contrario – come dedotto dai ricorrenti –, in mancanza di tale espresso riconoscimento, il predetto onere non sussistesse.

Al riguardo, dallo stralcio della memoria difensiva trascritto in ricorso, risulta che, con esso atto, [OSCURATO:PERSONA] ngari, prima di “promuovere” querela di falso, aveva anche esplicitamente dichiarato di “disconoscere” la sottoscrizioneapposta al contratto preliminare .

Pertanto, contrariamentea quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte d’appellonon ha erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anchecome disconoscimento ex art.214 cod. proc. civ.,ma ha correttamente rilevato che essa aveva e spressamente – e quindi validamente ed efficacemente (Cass. 19/07/2012, n. 12448; Cass. 17/06/2021, n. 17313) – effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, prima di proporre la querela di falso.

Tale efficace disconoscimento ave va ingenerato, in capo ai sig.ri Quaranta, ove avessero comunque voluto avvalersi del documento ai fini di prova, l’oneredi proporre l’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta,ai sensi dell’art.216 cod. proc. civ., sicché , in mancanza dell’assoluzione di detto onere, altrettanto correttamenteil giudice del C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. merito ha ritenuto che il documento fo sse stato privato di ogni inferenza probatoria in funzione della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale (Cass., S ez.

Un., 01/02/2022, n. 3086).

Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.221 e ss cpc».

La sentenza impugnata è censurata per avere affermato – sull’erroneo presupposto che l’ ammissibilità della querela sarebbe subordinata alla produzione dell’originale del documento impugnato di falso– che l’onere di tale produzione incomba sul la parte che intende avvalersene a fini di prova,anziché sulla parte che pro po ne la querela medesima.

2.1. Il motivo, pur muovendo da corrette premesse in iure , si palesa tuttavia inammissibileper difetto di interesse. 2.1.a.

Certamente ha errato la Corte territoriale nel ritenere corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per mancata produzione dell’originale del documento da lei impugnato.

Questa Corte, infatti, non solo ha statuito che la produzione dell’originale della scrittura non costituisce requisito di ammissibilità dell’istanza di verificazione della scrittura privata, ai sensi degli artt. 216 e 217 cod. proc. cv., poichéla parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documentocon i mezzi ordinari di prova (da ultimo, v.

Cass. 07/08/2023, n. 23959); ma ha anche affermato che la C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. produzione soltanto in copia del documento non incide sull’ammissibilità della querela di falso proposta contro la copia medesima, se non vi è stato il previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momentoche l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alteratoo contraffattosi presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass.28/03/2023, n. 8718; v. anche Cass. 13/12/2018, n. 32219).

Pertanto, la necessità di produrre l’originale in funzione dell’ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell’ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestatola conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. (ex aliis, Cass. 30/09/2011, n. 19987).

Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur avendo disconosciuto, ai sensi dell’art.214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta al contratto preliminare, non aveva invece contestato la conformità della c o pia del documento depositata all’originale, non essendo in grado di muovere una similecontestazione ad un documentoche aveva affermato di non aver mai visto prima che fosse prodottoin giudizio.

D’altra parte, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui l'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione(ex aliis, Cass. 25/02/2009, n. 4476; Cass. 16/01/2018, n. 882),concerne il quomodo e il quando del disconoscimento ( il quale deveessere effettuato in modo specifico ed inequivoco e deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzionedel C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. documento in fotocopia ) , ma non incide sull a diversit à strutturale e funzionale dei due istituti, l’uno diretto a negare la propria scrittura o la propriasottoscrizione, l’altro volto a disconoscere la conformità della copia depositata all’originale del documento. 2.1.b.Ciò posto, deve tuttavia escludersi che sussista l’interesse dei sig.ri Quara n ta a censurare l’ illegittima statu i zione di inammissibilità della querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata è legittimata sia a disconoscerla , così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, sia a proporre querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso.

In difetto di limitazioni di legge, infatti, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per essa più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovverosia quello della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnese non nei soli riguardi della controparte.

È,però, evidente che , ove la parte venga privata della facoltà di proporre l’impugnativa di falsoattraverso una illegittima statuizione di inammissibilità della querela, la legittimazione a dolersi di tale statuizione re s ta circoscritta alla stessa parte che l’ha proposta, non potendo essa essere censurata dalla controparte, la quale, lungi dall’avere interesse a rimuovere definitivamente dal mondo giuridicoil documentoimpugnato di falso, ha il c ontrario interesse ad avvalersi di esso a fini di prova.

Nella fattispecie , Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ove avessero voluto evitare che il documento fosse privato di in ferenza probatoria, per effetto del disconoscimento della sottoscrizione ad esso C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. apposta operato da [OSCURATO:PERSONA] , avrebbe ro dovuto assolverel’onere di chiederne l a verificazione .

Non avendo assolto que s to onere, non sono leg ittimati a dolersi della mancataammissione della querela di falso propo sta dalla stessa sig.ra M ungari : da un lato, infatti, sul piano sostanziale , tale procedimentotutela l’interesse (nella fattispecie coincidente con quello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e non con quello dei sig.ri Quaranta) ad eliminare dal commercio giuridico i documenti falsi con efficacia erga omnes , sicché esso non può essere invece utilizzato in funzione del contrario interesse al recupero dell’efficacia probatoria di un documento che l’ha perduta, nell’ambito di uno specifico giudizio, per effetto del disconoscimento operato dalla stessa parte che ha proposto la querela.

Dall’altro lato, sul piano processuale, per l’applicazione coordinata dei principi dell’interesse ad agire (sub specie di interesse ad impugnare) e della soccombenza, la statuizione di inammissibilità della querela di falso può essere impugnata solo dalla parte che l’ha proposta e non dalla controparte, la quale, essendo portatrice di un interesse sostanziale contrario a quello che ha per oggetto la declaratoria di falsità del documento, non ha neppure l’intesse a gravarela pronuncia di reiezione, in rito o in merito, della relativa impugnativa.

3. I n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodell’intimata [OSCURATO:PERSONA] . 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01278/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 388 / 20 2 2 della CORTE d ’ APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 21 ottobre 2022, notificata il 26 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 21 ottobre 2022, n. 388, la Corte d ’ appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale di Pordenone li aveva condannati a rilasciare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’immobile sito in Aviano, alla [OSCURATO:PERSONA] n.51, da loro detenuto. La Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, il quale, sul rilievo dell’avvenuto disconoscimento, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], della sottoscrizione , ad essa asseritamen t e riferita, apposta al contratto preliminare di vendita del predetto immobile, prodotto in copia dai sig.ri Quaranta, aveva escluso che questi ultimi avessero dato la prova della predetta stipulazione a fronte dell’incontroversa circostanza che il bene era stato da loro detenuto sulla base di un pregresso rapporto di comodato d’usogratuito, cessato in seguito alla richiesta restitutoria della comodante;ed aveva pertanto accolto la domanda principale di rilascio, proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rigettando tutte le altre domande formulate dalle parti, tra cui quella riconvenzionale dei sig.ri Quaranta,avente ad oggetto l’ottenimento di sentenza exart.2932 cod. civ.. 2.La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-con la memoria difensiva depositata per resistere all a domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nell’ambito del rito locatizio prescelto), Francescamaria M ungari aveva,dapprima, disconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al contratto preliminare e, quindi, proposto querela di falso avverso il documento depositato dalle controparti ; la querela di falso era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale ma era rimasto efficace il C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura privata, il quale aveva onerato le controparti, ove esse avessero comunque voluto avvalersi della scrittura disconosciuta a fini di pro va, di formulare l’istanza di verificazione; istanza che i sig.ri Quaranta non avevano proposto, sicché la loro domanda era restata sfornita di prova; II-la statuizione del primo giudice di inammissibilità della querela di falso, per mancata produzione del documento in originale , doveva ritenersi corretta; in proposito, al rilievo degl i appellanti secondo cui l’appellata non aveva contestato la conformità all’ originale della fotocopia del documento, ex art.2719 cod. civ., doveva replicarsi che la richiamata norma codicistica consenteanche il solo disconoscimento dell’autografia della sottoscrizione, senza necessitàdi contestare anche la conformità della fotocopia all’originale; del resto, la contestazione della non autenticità della sottoscrizione attribuitale era l’unica in concreto effettuata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale non era anche in grado di contestare motivatamente la conformità della fotocopia all’originale, avendo dichiarato di non aver mai visto il documento prima che fosse prodotto in giudizio; inoltre, l’onere di depositare l’originale del documento, in funzione dell’ammissibilità del giudizio di falso, incombeva,non sulla parte che aveva proposto la querela , bensì su quella che intendeva avvalersene a fini di prova; nella fattispecie , peraltro, i sig.ri Quaranta non avevano assolto né questo onere né quello, ad esso collegato,di offrire, ex art.94 disp. att. cod. proc. civ., la prova che il documento originale fosse attualmente nel possesso dell’altra parte o di un terzo, al fine di suscitare l’emissione dell’ordine giudiziale di esibizione dello stesso. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Avverso la sentenza della Corte triestina propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Non svolge difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 214 e 221 e ss cpc e 2719 c.c. anche in relazione all’art.112 cpc». La sentenza impugnata è censurata peravere rilevato che , con la memoria difensiva depositata pe r resistere al l a domanda riconvenzionale, Francescamaria M ungari aveva dapprima disconosciuto la sottoscrizione e quindiproposto querela di falso; e per avere tratto da tale rilievo l’implicazioneche, in difetto di espletamento della querela di falso, era comunque rimasto il disconoscimento della sottoscrizione, da cui era conseguito, in capo ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], l’onere di chiedere la verificazione della scrittura, il mancato assolvimento del quale aveva privato di efficacia probatoria il documento da loro depositato. In contrario, i ricorrenti, dopo aver trascritto uno stralcio della citata memoria difensiva, deducono anzitutto che con essa la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato avverso il documento da loro prodotto soltanto la querela di falso, senza procedere altresì al disconoscimento della sottoscrizione. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Sostengono, in secondo luogo, che querela di falso, disconoscimento e contestazione di conformità all’originale sono strumenti ontologicamente e funzionalmente diversi , sicché la proposizione alternativa delle tre domande deve avvenire in modo espresso, non potendo condividersi il principio implicitamente enunciato dalla Corte territoriale , sec o ndo cui « ogni querela di falso esperita perché si nega di aver sottoscritto un documento vale anche come disconoscimento ex art.214 cpc». Soggiungono che la Corte d’appello, avendo erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche come disconoscimento ex art.214 cod. proc. c iv., avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato , andando oltre i limiti della domanda proposta. Concludono che, pertanto, una volta dichiarata l’inammissibilità della querela di falso , in mancanza di disconoscimento espresso ex art.214 cod. proc. civ., o di una espressa contestazione di conformità all’originale, il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere piena efficacia probatoria alla copia del contratto preliminare da loro depositata. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a. Se , da un lato , va condiviso il rilievo che, i n tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale (in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anc he la genuinità della C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dichiarazione in essi contenuta), dall’altro lato, va però precisato che mentre il secondo giudizio inizia con la proposizione della querela (proposta in via principaleo in corso di causa: art.221 cod. proc. civ.), il primo (anche esso proponibiletanto in via incidentale che principale: art.216 cod. proc.civ.) inizia, non con il disconoscimento della scrittura (o della sottoscrizione) da parte di colui contro cui è prodotta, bensì con l’istanza di verificazione di cui è onerata, a seguito del predetto disconoscimento, la parte che intende valersene. Pertanto, il disconoscimento della scrittura non è una domanda alternativa alla querela di falso, ma un atto giuridicoprocessuale della parte contro cui è prodotta la scrittura, che onera dell’istanza di verificazione la parte che intende avvalersene. 1.1.b.Solo se l’istanza di verificazione è effettivamente proposta, si pone il problema di come vanno regolati, sul piano processuale, i rapporti tra l’uno e l’altro giudizio, dovendosi,al riguardo, ritenere che la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successivaquerela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se laquerela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, laquerela di falso sia tuttavia C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento(Cass. 29/01/2021, n. 2152). 1.1.c.Nel caso di specie, tuttavia, è incontroverso che l’istanza di verificazione non erastata proposta dai sig.ri Quaranta, sicch é non si pone il problemadi regolare i rapporti tra il giudizio di verificazione e il giudizio di falso, ma il diverso problemadi chiarire se – come ritenuto dalla Corte di merito –essi erano effettivamente onerati di proporre la predetta istanza di verificazione (in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta al documento da loro depositato), oppure se, al contrario – come dedotto dai ricorrenti –, in mancanza di tale espresso riconoscimento, il predetto onere non sussistesse. Al riguardo, dallo stralcio della memoria difensiva trascritto in ricorso, risulta che, con esso atto, [OSCURATO:PERSONA] ngari, prima di “promuovere” querela di falso, aveva anche esplicitamente dichiarato di “disconoscere” la sottoscrizioneapposta al contratto preliminare . Pertanto, contrariamentea quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte d’appellonon ha erroneamente interpretato la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anchecome disconoscimento ex art.214 cod. proc. civ.,ma ha correttamente rilevato che essa aveva e spressamente – e quindi validamente ed efficacemente (Cass. 19/07/2012, n. 12448; Cass. 17/06/2021, n. 17313) – effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, prima di proporre la querela di falso. Tale efficace disconoscimento ave va ingenerato, in capo ai sig.ri Quaranta, ove avessero comunque voluto avvalersi del documento ai fini di prova, l’oneredi proporre l’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta,ai sensi dell’art.216 cod. proc. civ., sicché , in mancanza dell’assoluzione di detto onere, altrettanto correttamenteil giudice del C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. merito ha ritenuto che il documento fo sse stato privato di ogni inferenza probatoria in funzione della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale (Cass., S ez. Un., 01/02/2022, n. 3086). Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.221 e ss cpc». La sentenza impugnata è censurata per avere affermato – sull’erroneo presupposto che l’ ammissibilità della querela sarebbe subordinata alla produzione dell’originale del documento impugnato di falso– che l’onere di tale produzione incomba sul la parte che intende avvalersene a fini di prova,anziché sulla parte che pro po ne la querela medesima. 2.1. Il motivo, pur muovendo da corrette premesse in iure , si palesa tuttavia inammissibileper difetto di interesse. 2.1.a. Certamente ha errato la Corte territoriale nel ritenere corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per mancata produzione dell’originale del documento da lei impugnato. Questa Corte, infatti, non solo ha statuito che la produzione dell’originale della scrittura non costituisce requisito di ammissibilità dell’istanza di verificazione della scrittura privata, ai sensi degli artt. 216 e 217 cod. proc. cv., poichéla parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documentocon i mezzi ordinari di prova (da ultimo, v. Cass. 07/08/2023, n. 23959); ma ha anche affermato che la C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. produzione soltanto in copia del documento non incide sull’ammissibilità della querela di falso proposta contro la copia medesima, se non vi è stato il previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momentoche l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alteratoo contraffattosi presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass.28/03/2023, n. 8718; v. anche Cass. 13/12/2018, n. 32219). Pertanto, la necessità di produrre l’originale in funzione dell’ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell’ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestatola conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. (ex aliis, Cass. 30/09/2011, n. 19987). Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur avendo disconosciuto, ai sensi dell’art.214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta al contratto preliminare, non aveva invece contestato la conformità della c o pia del documento depositata all’originale, non essendo in grado di muovere una similecontestazione ad un documentoche aveva affermato di non aver mai visto prima che fosse prodottoin giudizio. D’altra parte, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui l'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione(ex aliis, Cass. 25/02/2009, n. 4476; Cass. 16/01/2018, n. 882),concerne il quomodo e il quando del disconoscimento ( il quale deveessere effettuato in modo specifico ed inequivoco e deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzionedel C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. documento in fotocopia ) , ma non incide sull a diversit à strutturale e funzionale dei due istituti, l’uno diretto a negare la propria scrittura o la propriasottoscrizione, l’altro volto a disconoscere la conformità della copia depositata all’originale del documento. 2.1.b.Ciò posto, deve tuttavia escludersi che sussista l’interesse dei sig.ri Quara n ta a censurare l’ illegittima statu i zione di inammissibilità della querela di falso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata è legittimata sia a disconoscerla , così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, sia a proporre querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso. In difetto di limitazioni di legge, infatti, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per essa più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovverosia quello della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnese non nei soli riguardi della controparte. È,però, evidente che , ove la parte venga privata della facoltà di proporre l’impugnativa di falsoattraverso una illegittima statuizione di inammissibilità della querela, la legittimazione a dolersi di tale statuizione re s ta circoscritta alla stessa parte che l’ha proposta, non potendo essa essere censurata dalla controparte, la quale, lungi dall’avere interesse a rimuovere definitivamente dal mondo giuridicoil documentoimpugnato di falso, ha il c ontrario interesse ad avvalersi di esso a fini di prova. Nella fattispecie , Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ove avessero voluto evitare che il documento fosse privato di in ferenza probatoria, per effetto del disconoscimento della sottoscrizione ad esso C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. apposta operato da [OSCURATO:PERSONA] , avrebbe ro dovuto assolverel’onere di chiederne l a verificazione . Non avendo assolto que s to onere, non sono leg ittimati a dolersi della mancataammissione della querela di falso propo sta dalla stessa sig.ra M ungari : da un lato, infatti, sul piano sostanziale , tale procedimentotutela l’interesse (nella fattispecie coincidente con quello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e non con quello dei sig.ri Quaranta) ad eliminare dal commercio giuridico i documenti falsi con efficacia erga omnes , sicché esso non può essere invece utilizzato in funzione del contrario interesse al recupero dell’efficacia probatoria di un documento che l’ha perduta, nell’ambito di uno specifico giudizio, per effetto del disconoscimento operato dalla stessa parte che ha proposto la querela. Dall’altro lato, sul piano processuale, per l’applicazione coordinata dei principi dell’interesse ad agire (sub specie di interesse ad impugnare) e della soccombenza, la statuizione di inammissibilità della querela di falso può essere impugnata solo dalla parte che l’ha proposta e non dalla controparte, la quale, essendo portatrice di un interesse sostanziale contrario a quello che ha per oggetto la declaratoria di falsità del documento, non ha neppure l’intesse a gravarela pronuncia di reiezione, in rito o in merito, della relativa impugnativa. 3. I n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodell’intimata [OSCURATO:PERSONA] . 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei C.C. 22.11.2023 N. R.G. 01278/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at
Sentenza Cassazione n. 36293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris