CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••n• [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità del medesimo per il delitto di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 62 bis e 133 cod.pen. dolendosi del trattamento sanzionatorio dovendo essere irrogata una pena inferiore a quella inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il motivo dedotto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell'art. 133 cod. pen., secondo un ponderato giudizio di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17